Incarto n. 10.2004.349/CEG DA 2720/2004
Bellinzona 27 gennaio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 d
patr. da: PR 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo di viscido e vile;
2. minaccia,
per avere incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;
fatti avvenuti ad __________ e __________, agli __________;
reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;
indetto il dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona, patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile, fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle spese del procedimento penale da lui causato;
l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa (come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”, detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste di parte civile;
per ultimo di nuovo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. ingiuria, per avere, ad __________, agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di viscido e vile?
1.2. minaccia, per avere, a __________, agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 2 e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti sub 1.1. e 4, negativamente al quesito posto sub 1.2.,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004, durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo di “viscido”;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2. al pagamento alla parte civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
§ Per le altre pretese rinvia la parte civile al competente foro civile;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 350.-- totale