1. LESA 1 2. LESA 2
Incarto n. 10.2004.327 DA 2885/2004
Bellinzona 27 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in data __________, all’occasione di un’assemblea condominiale, offeso con le parole l’onore di LESA 1 e della LESA 2 di__________, asserendo di essere stata da loro truffata ed imbrogliata;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 27 agosto 2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2004;
indetto il dibattimento 27 aprile 2006, al quale sono presenti l’accusata personalmente ed il suo difensore assistito dalla __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;
accertate le generalità dell'imputat;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
si procede all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti i testi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. __________ del 27 agosto 2004,
carica le spese allo Stato,
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 30.- testi
fr. 180.- totale