Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.03.2005 10.2004.314

11. März 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·709 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

minaccia

Volltext

Incarto n. 10.2004.314 ROC/MAM DA 2775/2004

Bellinzona 11 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1   

prevenuto colpevole di        minaccia

                                         per avere, a __________ il 21 giugno 2004,

                                        incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto                    dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 2775/2004 del 23 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

                                       anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

                                       4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       25 agosto 2004,

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;  

vista                                  la comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al dibattimento e postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato sulla scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del prevenuto per non avere il

                                         prevenuto commesso il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale ‘in

                                         dubio pro reo’;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo

                                        difensore e nega nel modo più assoluto di avere proferito minaccia

                                        alcuna all’indirizzo di CIVI 1;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

                                        minaccia

                                        per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una

                                              pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                      negativamente al quesito 1.;

                                        venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di minaccia

ordina                              Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

           Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

10.2004.314 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.03.2005 10.2004.314 — Swissrulings