Incarto n. 10.2004.287/AMM DA 2437/2004
Bellinzona 8 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa dall’avv.,)
accusata di 1. appropriazione indebita
per avere, a __________ e __________, nel periodo almeno dal giugno al 28 ottobre 1999, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/telefonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un numero imprecisato di contratti di vendita, di conferme d'ordine, di tabulati, di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (tutti documenti originali facenti parte del goodwill della società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale, per un valore commerciale stimato dalla parte civile di circa fr. 50 000.–;
2. ripetuto delitto contro la LCSl
per essere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, in qualità di venditrice/telefonista della società __________ __________ AG, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata dalla società __________ SA, __________, suo precedente datore di lavoro attivo nello stesso settore commerciale e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. a e c che la legava a quest'ultima società, ripetutamente e intenzionalmente resasi colpevole di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 3 lett. b, d LCSI nei confronti della società __________ SA, favorendo nel contempo la società __________ AG nella concorrenza e ingenerando confusione nei clienti tra le merci e le prestazioni della __________ e quelle della __________;
e meglio per avere, dopo avere utilizzato a favore dell'attività commerciale della società __________ AG i metodi di vendita e le proprie relazioni d'affari acquisiti in precedenza presso la società __________ SA, e in particolare le schede contenenti i nominativi e i dati personali dei clienti di spettanza di quest'ultima società, a lei originariamente affidati dalla __________ per la vendita a distanza di beni (documenti di cui si è indebitamente appropriata nelle modalità esposte al punto 1),
contattato i clienti della società __________ SA avvalendosi dei canali commerciali societari definiti sopra, offrendo e trasmettendo loro prodotti della società concorrente __________ AG, senza che i clienti venissero informati della differente origine dei prodotti e speculando sul fatto che i clienti la riconoscessero come rappresentante della __________;
reati previsti dagli art. 138 n. 1 CP; 23 LCSI (in relazione con l'art. 3 lett. b e d LCSI);
perseguita con decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3. rinvia la parte civile, per eventuali richieste di risarcimento, al foro civile,
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 5 agosto 2004 dall’imputata;
indetto il dibattimento 8 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale – in estrema sintesi – chiede il proscioglimento dell’accusata per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati ascrittile; contesta
altresì la commisurazione della pena, ritenuta in ogni caso sproporzionata;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita e/o ripetuto delitto contro la LCSl;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 3 lett. b, d e 23 LCSI; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1 autrice colpevole di appropriazione indebita, art. 138 n. 1 CP,
per avere, accettando l’eventualità di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di venditrice/telefonista della società __________ SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un contratto di vendita/conferma d'ordine e un numero imprecisato di schede contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata (documenti originali facenti parte del goodwill della società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore commerciale;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di ripetuto delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, art. 23 LCSI, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale