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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.02.2005 10.2004.227

1. Februar 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·801 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre; notifica decisione amministrativa irregolare; in dubio pro reo

Volltext

Incarto n. 10.2004.227 DA 1947/2004

Bellinzona 1 febbraio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre,

                                        per condotto la vettura Volvo targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 5 febbraio 2004 per il periodo 8 marzo 2004 – 7 maggio 2004;

                                        fatti avvenuti alla Brusata di Novazzano il 6 aprile 2004;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1947/2004 di data 1. giugno 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.

2.       Alla multa di fr. 500.-- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 giugno 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 1. febbraio 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa ;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della teste;

sentito                               il difensore, il quale rileva come la Sezione della circolazione non potesse ignorare il fatto che il suo assistito aveva eletto domicilio legale presso il difensore. Gli atti a fondamento della presente procedura, ossia la diffida e la decisione di revoca, sono pertanto degli atti nulli in quanto notificati in maniera scorretta. Rileva inoltre come non vi sia agli atti alcuna prova che la decisione in questione sia stata pubblicata sul FUCT. Ad ogni buon conto è assodato che né il suo cliente, né la sua compagna fossero a conoscenza di una simile pubblicazione. All’imputato non può essere rimproverata nemmeno una negligenza nella commissione del reato, anche perché non poteva aspettarsi che la procedura penale della quale è stato fatto oggetto per infrazione alla LStup, avesse anche degli strascichi in ambito di circolazione stradale. Postula pertanto in via principale il proscioglimento dello stesso; in via sussidiaria la sua esenzione da ogni pena ai sensi dell’art. 100 LCStr ed in via ancora più sussidiaria la comminazione di una multa di fr. 100.--. Infine rileva che, nel caso in cui nessuna delle sue richieste venisse accolta, la pena proposta dal PP è palesemente sproporzionata ed ingiustificata;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L'imputato è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1947/2004 del 1. giugno 2004?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, avendo appurato la totale buona fede dell’imputato, che esclude anche la commissione del reato per negligenza, ed avendo inoltre constatato come per l’ufficio giuridico della Sezione della circolazione sarebbe stato molto semplice rintracciare l’imputato (si pensi che già nella sentenza penale che ha dato origine al provvedimento amministrativo era esplicitamente indicata l’elezione di domicilio legale presso il suo avvocato);

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1947/2004 del 1. giugno 2004;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       testi                      

                                        fr.                      390.00       totale

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