Incarto n. 10.2004.22/KRM DA 4152/2003
Bellinzona 4 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ ___________ difeso da: __________
siccome
ritenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
fatti avvenuti il 15/18.06.2003 a __________, __________ e __________;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a cifra 1 LStup;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del ___________ per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione e di fr. 1'500.- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 18.06.2001, ma l'ammonisce formalmente.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta in data 28 gennaio 2004 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 11 dicembre 2003 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che il 13 dicembre 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 19 dicembre 2003;
che il 24 dicembre 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata al mittente (cfr. timbro sulla busta), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 8 gennaio 2004;
che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 20 dicembre 2003;
che detto termine scadeva il 3 gennaio 2004; essendo questo giorno sabato, il termine è scaduto effettivamente il 5 gennaio 2004;
che pertanto l'opposizione 28 gennaio 2004 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione) è tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.