Incarto n. 10.2004.188 DA 1649/2004
Bellinzona 21 ottobre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria __________ per giudicare
_ACCU1
difeso da: avv. __________
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Chiasso in data 15 luglio 2002, unitamente a __________ e __________, partecipato alla costituzione della __________ SA, società destinata ad essere attiva nell'ambito del commercio dei prodotti derivati dalla canapa con la conseguente apertura di negozi per la vendita di stupefacenti sotto forma di sacchetti odorosi, investendo personalmente fr. 18'000.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1649/2004 di data 10 maggio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 agosto 2004, non è comparso, mentre erano presenti il suo difensore e il Procuratore pubblico;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup., l'art. 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se __________ è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara __________,
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1649/2004 del 10 maggio 2004;
condanna _ACCU1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 450.-- totale