Incarto n. 10.2004.138/CEG DA 1076/2004
Bellinzona 24 febbraio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con l’avv. Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita,
per essersi, a __________ e __________, a far tempo dal __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di amministratore delegato della società __________ Srl, sul, appropriato di beni a lui affidati da per la produzione di un Compact Disc contenente opere musicali scritte e composte da quest’ultimo e meglio in base ad un contratto da questi stipulato con la summenzionata società nel, Compact Disc poi mai prodotto a causa del fallimento della stessa società, per un importo complessivo stimato di USD 15'000.--;
e meglio, per essersi, al fine di sfruttare economicamente a suo favore i diritti relativi alla commercializzazione del Compact Disc e degli spartiti musicali, indebitamente appropriato dei seguenti beni di spettanza del legittimo proprietario:
1.1. spartiti musicali delle opere da registrare e pubblicare relativi ai brani __________, spartiti a lui affidati nel __________ in originale e copia, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi non ritrovati;
1.2. materiale grafico per la produzione della copertina del Compact Disc comprendente il master e le foto originali, materiale a lui affidato nel __________, restituito solo in parte al legittimo proprietario unicamente dopo reiterate richieste in tal senso;
1.3. nastri di registrazione comprendenti in particolare il nastro DAT master da utilizzare per la produzione del Compact Disc, nastri a lui affidati nel __________, nonché il CD master, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi parzialmente non ritrovati;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29.03.2004 no. DA 1076/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
3. Rimanda la parte civile, per la richiesta di risarcimento, al competente foro civile.
4. Non si fa luogo a procedimento penale per i reati di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia e false indicazioni su attività commerciali per l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 aprile 2004, ad esclusione del punto 4, pertanto cresciuto in giudicato;
indetto il dibattimento 24 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore , nonché il di parte civile, , mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, nonché il riconoscimento di un importo, da quantificare dal giudice, a titolo di ripetibili e spese;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________ e __________, a far tempo dal __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di amministratore delegato della società __________ Srl, , appropriato di beni a lui affidati da CIVI 1 per la produzione di un Compact Disc contenente opere musicali scritte e composte da quest’ultimo e meglio in base ad un contratto da questi stipulato con la summenzionata società nel __________, Compact Disc poi mai prodotto a causa del fallimento della stessa società, per un importo complessivo stimato di USD 15'000.--;
e meglio, per essersi, al fine di sfruttare economicamente a suo favore i diritti relativi alla commercializzazione del Compact Disc e degli spartiti musicali, indebitamente appropriato dei seguenti beni di spettanza del legittimo proprietario CIVI 1:
1.1. spartiti musicali delle opere da registrare e pubblicare relativi ai brani __________ spartiti a lui affidati nel __________ in originale e copia, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi non ritrovati;
1.2. materiale grafico per la produzione della copertina del Compact Disc comprendente il master e le foto originali, materiale a lui affidato nel __________, restituito solo in parte al legittimo proprietario unicamente dopo reiterate richieste in tal senso;
1.3. nastri di registrazione comprendenti in particolare il nastro DAT master da utilizzare per la produzione del Compact Disc, nastri a lui affidati nel __________, nonché il CD master, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi parzialmente non ritrovati?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere accordate ripetibili, in caso di proscioglimento, e se sì, in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1., affermativamente al quesito posto sub 5., decaduti gli altri;
proscioglie ACCU 1 ,
dall’accusa di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) per quanto descritto nel decreto di accusa No. DA 1076/2004 del 29.03.2004;
assegna a carico dello Stato le tasse e le spese, di complessivi fr. 200.-- (duecento) nonché un importo di fr. 3'000.— (tremila) da versare a titolo di ripetibili al __________ ACCU 1, Lugano;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale