Incarto n. 10.2004.119/fc DA 967/2004
Bellinzona 3 giugno 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare
_ACCU1 difesa da: DI1
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, a __________ in data 10/11.10.2003, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "cretino";
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 967/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.--. 2. Per ogni pretesa la parte civile __________, è rinviata al
competente foro civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 25.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2004 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;
indetto il dibattimento 3 giugno 2004, al quale sono comparsi l'accusata personalmente, il suo difensore e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile, la quale conferma la sua richiesta di risarcimento di fr. 1'500.-- per torto morale;
sentito il difensore, il quale rileva che la pretesa formulata in occasione del verbale d'interrogatorio non adempie la forma prevista dalla legge e che, in ogni caso, la pretesa va respinta poiché non vi è stata una lesione della personalità tale da giustificarla; qualora la pretesa dovesse essere accolta, si pone in compensazione una pretesa di uguale importo per la lesione della personalità subita in occasione dei fatti sfociati nel decreto d'accusa n. 1036/2003; chiede la rifusione di ripetibili;
sentite le parti in replica e duplica;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il versamento di fr. 1'500.- come torto morale.
2. Sulle spese.
3. Se devono essere assegnate ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 CO; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
respinge la pretesa della parte civile.
carica la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- all'opponente, il quale verserà alla controparte fr. 300.-- per ripetibili.
le parti sono state avvertite che contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale