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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.06.2004 10.2004.119

3. Juni 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·523 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2004.119/fc DA 967/2004

Bellinzona 3 giugno 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria, per giudicare

_ACCU1 difesa da: DI1  

prevenuto colpevole di         ingiuria

                                        per avere, a __________ in data 10/11.10.2003, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "cretino";

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 967/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.--. 2.  Per ogni pretesa la parte civile __________, è rinviata al

                                                                                   competente foro civile. 3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di

                                                                                   fr. 25.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2004 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;

indetto                               il dibattimento 3 giugno 2004, al quale sono comparsi l'accusata personalmente, il suo difensore e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 19 aprile 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               la parte civile, la quale conferma la sua richiesta di risarcimento di fr. 1'500.-- per torto morale;

sentito                               il difensore, il quale rileva che la pretesa formulata in occasione del verbale d'interrogatorio non adempie la forma prevista dalla legge e che, in ogni caso, la pretesa va respinta poiché non vi è stata una lesione della personalità tale da giustificarla; qualora la pretesa dovesse essere accolta, si pone in compensazione una pretesa di uguale importo per la lesione della personalità subita in occasione dei fatti sfociati nel decreto d'accusa n. 1036/2003; chiede la rifusione di ripetibili;

sentite                               le parti in replica e duplica;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il versamento di fr. 1'500.- come torto morale.

                                    2.  Sulle spese.

                                    3.  Se devono essere assegnate ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 49 CO; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

respinge                           la pretesa della parte civile.

carica                               la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- all'opponente, il quale verserà alla controparte fr. 300.-- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite che contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      150.00       totale

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