Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.03.2004 10.2003.667

23. März 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·921 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.666 10.2003.667   DA 3745/2003 DA 3744/2003

Bellinzona 23 marzo 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ economista aziendale,   e   __________

prevenuti colpevoli di       1.  __________ __________,

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di __________, omettendo di fa cessare i lavori;

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 292 CPS;

                                        perseguita con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del  che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.       La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

                                    2.  __________,

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di __________, omettendo di fa cessare i lavori;

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 292 CPS;

                                        perseguito con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del Sostituto Procuratore pubblico Monica Casalinuovo, __________, che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.    La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l'opposizione ai decreti d'accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dal difensore, avv. __________ __________;

richiamata                         la decisione di riunione dei suddetti procedimenti penali del 19 gennaio 2004;

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2004, al quale hanno partecipato entrambi gli imputati ed il loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, il quale evidenzia come l'ordine municipale fosse riferito semplicemente ai lavori di sbancamento e non si estendesse pertanto alle ulteriori attività nella cava, che potevano essere normalmente svolte. In quest'ottica, tenuto conto che i due operai in questione non stavano effettuando interventi di sbancamento, il reato non sussiste. Agli atti non risultano infatti prove della ripresa di questo tipo di lavori nel periodo tra il 30 gennaio 2003 e l'inoltro della denuncia. Inoltre gli imputati non avevano l'intenzione di infrangere l'ordine municipale, attenendosi unicamente a quanto prescritto dalla __________. Chiede pertanto il proscioglimento di entrambi gli imputati;

sentita                               l'accusat __________ __________, la quale precisa che hanno sempre rispettato le prescrizioni di sicurezza

sentito                               l'accusato __________ __________, il quale non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       È la signora __________ __________ autrice colpevole di:

                                        1.1.    Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

                                        1.2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        1.3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        1.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

                                        2.       È il signor __________ __________ autore colpevole di:

                                        2.1.    Disobbedienza a decisioni dell'autorità?

                                        2.2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        2.3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48, 292 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e prendendo atto della mancanza di prove certe che attestino che l'attività svolta dagli operai il giorno in questione rappresentasse una violazione dell'ordine impartito dal Municipio;

proscioglie                  1.  __________ __________

                                        dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;

e proscioglie               2.  __________

                                        dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

carica                               tasse e spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.666

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.667

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

10.2003.667 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.03.2004 10.2003.667 — Swissrulings