Incarto n. 10.2003.631/fl DA 3451/2003
Bellinzona 16 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria, per giudicare
__________
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ nel periodo febbraio 2003/maggio 2003, in veste di commesso presso il negozio di canapaio " __________ __________ " , ripetutamente confezionato sotto forma di sacchetti e venduto un imprecisato quantitativo di fiori secchi di canapa, ma almeno 6,4 kg, percependo per tale mansione un salario netto mensile di fr. 2'400.--;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo ottobre 2002/17 settembre 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 30 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1, 19a cifra 1 LStup,
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ __________;
sentito il difensore, il quale rileva che il quantitativo venduto è inferiore a quello risultante dagli atti, osserva che da questi ultimi non è dato di sapere il tenore di THC della canapa e che quindi non vi è la prova che fosse usata come stupefacente; afferma che dal momento che l'accusato non conosceva il tenore di THC non poteva sapere che stava vendendo un prodotto stupefacente e si trovava quindi in errore sui fatti. Precisa che l'accusato era pure in errore per quanto concerne la liceità della vendita di canapa, poiché a causa di quanto gli era stato detto dal datore di lavoro, della tolleranza delle autorità e di altri riscontri oggettivi a sua disposizione, poteva ritenere che la vendita in Svizzera a persone maggiorenni fosse permessa.
Chiede in via principale il proscioglimento per l'imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti e in via subordinata una derubricazione a reato per negligenza con conseguente riduzione della pena, da limitare alla sola multa.
Per quanto concerne la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti rileva che si tratta di un caso poco grave che giustifica di prescindere da ogni pena; al limite può essere inflitta una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se __________ __________ __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1, 19a cifra 1 LStup.;19, 20, 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________,
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a Lugano nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________,
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 620.00 totale