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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.01.2004 10.2003.628

28. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,030 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.628 DA 3557/2003

Bellinzona 28 gennaio 2004  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________

prevenuto colpevole di         1.  circolazione in stato d'ebrietà,

                                             per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 28 giugno 2003, concludente per uno stato di ebrietà "debole", malgrado fosse già stato condannato nel 1995 per analogo reato;

                                             fatti avvenuti a __________ il 28 giugno 2003;

                                             reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  elusione della prova del sangue,

                                             per aver intenzionalmente eluso la prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia, sottraendo di soppiatto le provette contenenti il suo sangue prelevatogli a norma di procedura, approfittando di un momento di insufficiente vigilanza durante l'interrogatorio presso il posto di polizia di __________, distruggendole in seguito onde evitarne il ritrovamento;

                                             fatti avvenuti a __________ il 28 maggio (recte: 29 giugno) 2003;

                                             reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCStr;

                                        3.  infrazione alle norme della circolazione stradale,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando dapprima sulla sua sinistra cozzando contro un cartello della segnaletica posto sull'isola spartitraffico, indi sulla destra salendo sul marciapiede cozzando contro un muro di cinta ed un cancello, rimbalzando poi sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo dal campo stradale finendo contro un palo dell'illuminazione e delle piante ivi esistenti;

                                             fatti avvenuti a __________ il 28 giugno 2003;

                                             reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito                         con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del  __________ __________ __________ che propone la condanna:

1.       Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.       Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ __________ il 29 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 28 gennaio 2004, al quale hanno partecipato l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'audizione del teste __________ __________, __________;

sentito                               il difensore, il quale premette che il suo assistito è una persona onesta. Per quanto concerne il reato di guida in stato d'ebrietà passa in rassegna tutti i punti del rapporto medico 28 giugno 2003, rilevando come l'unico indizio di ebrietà possa essere il fetore etilico, che viene in ogni caso contestato e non è sufficiente per una condanna. Il teste ha confermato che il signor __________ non ha bevuto che del thé di tiglio da quando si è recato da lui. Egli ha inoltre affermato di aver ricevuto una telefonata dall'imputato che gli annunciava di essere incorso in un incidente solo 10 minuti dopo essere partito dal suo domicilio. Egli non avrebbe avuto quindi il tempo materiale per fermarsi da qualche parte a bere sostanze alcoliche. In base a queste constatazioni, e considerato che il signor __________ ha subito uno shock a causa della collisione con il palo della luce, non sono provati gli estremi per una condanna per guida in stato di ebrietà. In merito all'accusa di elusione della prova del sangue il legale sostiene che il suo assistito si è sottoposto al prelievo e che ha sottratto le provette senza rendersene conto, in preda al già citato shock. __________ pertanto il requisito soggettivo dell'intenzionalità. Il signor __________ ha dei vuoti di memoria molto importanti che risultano essere senz'altro conseguenza dell'uscita di strada. Inoltre non va dimenticato che l'imputato ha annunciato spontaneamente alla polizia di aver preso e distrutto i campioni del suo sangue. Sulla scorta di queste constatazioni postula pertanto un proscioglimento anche dal secondo capo d'accusa. Resta dunque unicamente l'infrazione semplice alle norme della circolazione stradale, per la quale ritiene equo venga comminata una multa di fr. 500.--/600.--;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere e dichiara di essersi sempre assunto le sue responsabilità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       E' il signor __________ __________ autore colpevole di:

                                        1.1.    Circolazione in stato d'ebrietà;

                                        1.2.    Elusione della prova del sangue;

                                        1.3.    Infrazione alle norme della circolazione;

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il 29 maggio 2002, e se sì, a quali condizioni?

                                        6.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Il signor __________, nato il __________ 1950, è titolare della licenza di condurre per la categoria __________ dal 5 giugno 1970. Dal 2 marzo 1982 è pure in possesso del permesso di condurre relativo alle categorie A1, F, G e E.

                                        A carico dell'accusato risultano due precedenti condanne di natura penale. Nel primo caso è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di data 23 novembre 1995, ad una pena di 10 giorni di detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, per circolazione in stato d'ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione stradale. La relativa iscrizione a casellario giudiziale è già stata cancellata. A seguito di questa infrazione l'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di tre mesi, a contare dal 14 aprile 1995. Tale decisione è stata confermata in data 14 settembre 1995 dal Consiglio di Stato.

                                        Nel secondo caso egli è stato condannato, con sentenza 29 maggio 2002, dallo __________ di __________ -__________ ad un pena di 7 giorni di detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di una multa di fr. 1'100.-per grave violazione delle norme della circolazione stradale (superamento del limite di velocità). La conseguente iscrizione a casellario giudiziale non è ancora stata cancellata. In questa occasione gli è pure stata revocata la licenza di condurre per un periodo di 2 mesi.

                                        Dall'estratto del casellario cantonale della circolazione stradale (doc.2) risulta inoltre che nei suoi confronti sono stati emessi, nel periodo compreso fra il 9 marzo 1976 e l'11 luglio 1992, 6 ammonimenti e 3 revoche della licenza di condurre per dei periodi di 2 mesi e 15 giorni, di 1 mese e 15 giorni, rispettivamente di 2 mesi, tutti per superamento del limite di velocità. In due occasioni le decisioni di revoca sono state impugnate e poi confermate dal Consiglio di Stato.

                                 2.     Gli eventi che hanno condotto il signor __________ al presente dibattimento possono essere così riassunti.

                                        Sabato 28 giugno 2003 verso le 19:00/19:30, dopo avere lavorato tutto il giorno nella sua vigna, egli si è recato presso il domicilio del signor __________ __________ a __________, suo cliente ed amico, per consigliarlo in merito ad un impianto solare. Siccome si era fatto tardi il signor __________ lo ha invitato a rimanere per cena, offrendogli un minestrone e del thé di tiglio. Alle 22:30 circa egli si è messo al volante del suo veicolo, intenzionato a rientrare a casa sua.

                                        Mentre stava percorrendo la strada cantonale in direzione di __________, all'interno dell'abitato di __________, l'imputato ha perso la padronanza del veicolo, urtando il cordolo dello spartitraffico centrale e divellendo il cartello segnaletico posto al centro di quest'ultimo. Il suo veicolo si è quindi spostato sulla destra, è salito sul marciapiede, urtando un muro di cinta ed un cancello. In seguito, il mezzo meccanico è rimbalzato sulla sinistra, invadendo la corsia di contromano, fuoriuscendo poi dal campo stradale, dove ha divelto un palo della luce ed ha danneggiato alcune piante, e terminando infine la sua corsa in mezzo alla carreggiata (cfr. rapporto di polizia 30 luglio 2003).

                                        La dinamica dell'incidente ha potuto essere ricostruita grazie alle constatazioni degli agenti di polizia. In effetti il signor __________ non ha saputo fornire utili informazioni in merito, ricordandosi unicamente che stava circolando a velocità moderata, che le condizioni atmosferiche e del manto stradale non erano buone, in quanto a suo dire pioveva, nonché d'aver udito un colpo e d'aver visto una luce abbagliante (cfr. verbali d'interrogatorio del 29 giugno 2003, 8 luglio 2003 e 12 settembre 2003).

                                        Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militi della __________ __________, i quali hanno provveduto a trasportarlo all'Ospedale __________ di __________, dove, dopo avergli medicato le escoriazioni alle mani e l'ematoma all'occhio, lo hanno sottoposto al prelievo del sangue al fine di stabilire il tasso alcolemico.

                                        Nel corso del successivo interrogatorio di polizia egli ha dichiarato d'aver sorbito 2 bicchieri di vino e d'aver mangiato un piatto di minestrone con il signor __________ verso le 19:30 (cfr. verbale d'interrogatorio 29 giugno 2003). Al termine della serata egli è poi stato riaccompagnato a casa dagli agenti di polizia.

                                        Interrogato nuovamente qualche giorno dopo, l'imputato ha ritrattato la precedente dichiarazione, specificando di non aver bevuto bevande alcoliche. Egli ha per contro ammesso che durante il precedente interrogatorio, approfittando di un attimo di distrazione dell'agente di polizia, è riuscito a sottrarre le provette contenenti il suo sangue, distruggendole poi una volta giunto a casa. Egli non ha tuttavia saputo fornire alcuna valida giustificazione per tale gesto (cfr. verbale d'interrogatorio 8 luglio 2003).

                                        Di fronte al magistrato inquirente e nell'istruttoria dibattimentale, l'imputato ha, da un canto, ribadito di non aver sorbito alcuna bevanda alcolica e, dall'altro, ha affermato di non avere ricordi precisi del momento dell'incidente e di quelli seguenti, compreso il frangente in cui avrebbe sottratto le fialette (cfr. verbale d'interrogatorio 12 settembre 2003). Il signor __________ non ha saputo nemmeno indicare il motivo per cui avrebbe compiuto questo gesto insano. Egli si è accorto, a suo dire, di avere le provette in tasca solo una volta giunto al proprio domicilio. Non sapendo cosa fare, le avrebbe quindi gettate.

                                 3.     L'art. 91 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) punisce con la detenzione o con la multa chiunque, in stato d'ebrietà conduce un veicolo a motore.

                                        Secondo l'art. 55 LCStr, il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcool. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine a condurre per influsso alcolico (cpv. 1).

                                        I conducenti di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto quest'ultimi siano coinvolti in infortuni, devono essere sottoposti ad appropriati esami se palesano indizi di ebrietà (cpv. 2).

                                        Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla procedura di prelievo del sangue e sulla valutazione tecnica della prova del sangue, come anche sull'esame sanitario completivo delle persone indiziate di ebrietà (cpv. 4).

                                        Giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) l'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0.8 grammi per mille o più oppure ha nell'organismo una quantità d'alcool che determina un tale tasso alcolemico.

                                        Per costante giurisprudenza il conducente è già punibile ai sensi dell'art. 91 LCStr, se la sua capacità di condurre è diminuita in misura non trascurabile. Non occorre che sia provata la sua incapacità a condurre, e ciò neppure laddove non sia stato accertato un tasso alcolemico superiore o pari allo 0.8 grammi per mille (DTF 105 IV 343, SJ 2004 I 1).

                                        L'art. 138 dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) dispone che per l'accertamento dell'ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto d'indagine, al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell'art. 55 LCStr (cpv. 1). L'analisi del sangue deve essere eseguita se esistono indizi di ebrietà o se persone lo richiedono per discolparsi (cpv. 2). Per un primo controllo, può essere adoperato un etilometro. Non sono fatti altri esami se l'analisi dell'alito prova un tasso alcolemico inferiore a 0.6 grammi per mille (cpv. 3). Sono riservate le disposizioni più complete dei codici cantonali di procedura come anche l'accertamento dell'ebrietà in base allo stato e al comportamento del sospettato o alle indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato ecc., in particolare ove l'analisi del sangue non possa essere eseguita (cpv. 6).

                                        Se, contrariamente a quanto previsto dagli art. 138 cpv. 1 OAC, l'analisi del sangue non è stata eseguita, l'inattitudine a condurre per influsso alcolico può essere dimostrata con altri mezzi di prova, quali ad esempio il controllo con l'etilometro, le dichiarazioni di testimoni, le ammissioni del conducente o gli accertamenti del medico (DTF 127 IV 172, DTF 116 IV 75; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, pag. 811, n. 22).

                                 4.     Nel caso in esame la prova con l'etilometro non è stata effettuata, mentre l'analisi del sangue non ha potuto essere eseguita, in quanto l'imputato ha sottratto e distrutto le fialette contenenti dei campioni del suo sangue.

                                        Per poter giustificare una condanna dell'imputato per circolazione in stato d'ebrietà è necessario che la sua inattitudine a condurre per influsso alcolico sia dimostrata mediante altri mezzi di prova.

                                        Dal referto medico risulta che egli sembrava addormentato e si comportava di conseguenza, che presentava, che presentava un fetore etilico, che il colore del suo viso era arrossato e che le congiuntive erano iperemiche. Il medico ha inoltre concluso che il signor __________ "sembra essere in modo debole sotto l'influsso alcolico".

                                        Ciò non basta tuttavia a permettere di concludere a favore dell'esistenza di un'inabilità a condurre per influsso alcolico. Tanto più che dall'istruttoria di causa non sono emersi ulteriori indizi a sostengo dell'accusa.

                                        In effetti, l'affermazione dell'imputato, secondo cui egli avrebbe bevuto 2 bicchieri di vino alle 19:30 durante la cena con il signor __________, è stata ritrattata in occasione dei successivi interrogatori e fermamente ribadita in sede dibattimentale.

                                        Il teste __________, sentito dalla polizia il 13 luglio 2003, ha confermato questa versione dei fatti, negato categoricamente che l'imputato avesse sorbito bevande alcoliche in sua presenza ed aggiungendo che il suo stato psico-fisico era sicuramente buono (cfr. verbale d'interrogatorio 13 luglio 2003).

                                        Di fronte a questo giudice, il teste ha ribadito che l'imputato in sua presenza ha bevuto unicamente del thé di tiglio e che non ha riscontrato in lui alcun sintomo di ubriachezza, visto e considerato che avevano a lungo discusso d'affari e di questioni tecniche complicate, che richiedevano una presenza fisica e mentale complete.

                                        Anche dal rapporto stilato dagli agenti di polizia, che pure hanno interrogato e riaccompagnato a casa l'imputato, non traspare alcun sintomo che egli fosse ubriaco.

                                        In considerazione di quanto precede, in virtù del principio in dubio pro reo, il signor __________ deve essere prosciolto da dall'accusa di circolazione in stato d'ebrietà.

                                 5.     L'art. 91 cpv. 3 LCStr prevede che a chi si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o ad un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo, è comminato l'arresto o la multa.

                                        Il reato è realizzato anche se l'autore ha fatto in modo che il prelievo del sangue o l'esame medico non hanno potuto raggiungere il loro scopo, ovvero se la constatazione del tasso alcolemico nel momento determinante è stata effettivamente resa impossibile. Secondo la dottrina sono ad esempio immaginabili i casi in cui l'autore sottrae, distrugge o rende inservibili in altro modo le provette contenenti il sangue prelevatogli dal medico (cfr. B. Corboz, op. cit., n. 79-80, pag. 822 e s. e riferimenti ivi citati).

                                        In deroga al principio generale dell'art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, l'art. 91 cpv. 3 LCStr precisa che l'autore deve agire intenzionalmente, la negligenza non è dunque punibile. L'intenzionalità deve essere data per tutti gli elementi costitutivi del reato, ma il dolo eventuale è sufficiente (B. Corboz, op. cit., n. 81-84, pag. 823).

                                 6.     Come visto in precedenza, nella presente fattispecie, dopo che l'imputato non ha opposto resistenza al prelievo del sangue ordinato dai poliziotti, l'analisi dello stesso non ha potuto essere effettuata a causa della sottrazione e della distruzione delle provette da parte sua.

                                        Occorre dunque esaminare se, come sostenuto dal signor __________, egli abbia agito senza rendersene conto, in stato di shock. A sostegno della sua tesi, egli assevera infatti di soffrire ancora oggi di vuoti di memoria riconducibili all'incidente del 28 giugno 2003.

                                        I due attestati clinici versati agli atti non suffragano tuttavia in alcun modo tale affermazione.

                                        In effetti il medico curante dell'imputato, dr. med. __________, nel suo certificato medico del 25 novembre 2003, dunque redatto 5 mesi dopo i fatti e, soprattutto, dopo l'emanazione del decreto d'accusa, avanza l'ipotesi che "probabilmente la soppressione delle provette sia stata eseguita in una situazione di shock dovuto all'incidente".

                                        Il referto del medesimo medico di data 19 agosto 2003 attesta invece unicamente lo stato psico-fisico dell'imputato dal 30 giugno 2003 in avanti, ma non dice nulla circa le sue condizioni in precedenza ed in particolare nei giorni immediatamente seguenti i fatti qui in oggetto.

                                        Inoltre né il medico che ha visitato all'Ospedale __________ l'imputato, né gli agenti di polizia che lo hanno interrogato e riaccompagnato a casa, hanno riscontrato sintomi di shock.

                                        A titolo abbondanziale, si osserva che l'ammissione, secondo la quale egli ha sottratto le provette, approfittando di un momento di distrazione dell'agente che lo stava interrogando, è stata da lui fatta e sottoscritta una settimana dopo la prima verbalizzazione.

                                        Stante quanto precede, questo giudice ritiene che non sia stato minimamente dimostrato che l'imputato abbia agito in preda ad uno stato di incoscienza, dovute a shock. Egli ha sottratto coscientemente i campioni di sangue ed altrettanto coscientemente li ha distrutti (avrebbe potuto restituirli).

                                        Ne discende pertanto che egli deve essere condannato per elusione della prova del sangue.

                                 7.     Il capo d'imputazione relativo all'infrazione alle norme della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr, per aver negligentemente perso la padronanza di guida ed aver provocato l'incidente, non è stato messo in discussione e non merita quindi ulteriori approfondimenti.

                                 8.     La riduzione della pena dai 75 giorni di detenzione proposti dalla pubblica accusa, a 30 giorni, tiene conto del fatto che un capo d'imputazione è venuto a cadere, dei numerosi precedenti per infrazioni alla LCStr, di cui uno per circolazione in stato d'ebrietà ed un altro per velocità eccessiva il cui periodo prova della sospensione condizionale non é ancora scaduto, nonché degli aspetti soggettivi positivi, quali ad esempio l'ottima reputazione in ambito lavorativo e la prognosi favorevole.

                                        Per gli stessi motivi questo giudice ritiene giustificate sia la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 4 anni, sia il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni decretata nei suoi confronti dallo __________ di __________-__________ il 29 maggio 2002, prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova, così come proposto dal Procuratore pubblico.

                                 9.     L'art. 48 cpv. 2 CPS prescrive che il giudice è tenuto a fissare l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo tale che la perdita che egli subisce con la pena sia proporzionata alla sua colpevolezza.

                                        Il signor __________ è impiegato presso la ditta __________ __________ di __________ in qualità di ingegnere. Attualmente egli percepisce uno stipendio netto mensile di circa fr. 6'000.--.

                                        Egli è celibe ma ha una figlia agli studi a carico. Per motivi professionali ha preso in affitto uno studio nelle vicinanze del posto di lavoro, per il quale deve pagare ca. fr. 400.-- al mese. Inoltre versa mensilmente circa fr. 1'300.-- di interessi ed ammortamenti per la casa di sua proprietà a __________.

                                        Tenuto conto di tutto quanto precede, questo giudice ritiene che la multa di fr. 1'000.--, proposta dal Procuratore pubblico, sia equa e commisurata alla fattispecie in esame.

                               10.     La tassa e le spese di giudizio, stabilite in complessivi fr. 1'080.-- in virtù del parziale proscioglimento, vengono caricate all'imputato.

visti                                   gli art. 41, 48, 63 CPS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 3, 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________

                                        autore colpevole di:

                                       1.  elusione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr,

                                             per avere il 29 giugno 2003 intenzionalmente eluso la prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia, sottraendo di soppiatto le provette contenenti il suo sangue prelevatogli a norma di procedura, approfittando di un momento di insufficiente vigilanza durante l'interrogatorio presso il posto di polizia di __________, distruggendole in seguito onde evitarne il ritrovamento;

                                       2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                             per avere, a __________ il 28 giugno 2003, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando dapprima sulla sua sinistra cozzando contro un cartello della segnaletica posto sull'isola spartitraffico, indi sulla destra salendo sul marciapiede cozzando contro un muro di cinta ed un cancello, rimbalzando poi sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo dal campo stradale finendo contro un palo dell'illuminazione e delle piante ivi esistenti;

e lo proscioglie                dall'accusa di circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti descritti al punto 1 del decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                        

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'080.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ -__________ il 29 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       testi                      

                                        fr.                    2'080.00       totale

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