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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2004 10.2003.608

29. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·735 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.608/fc DA 3297/2003

Bellinzona 29 gennaio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________  

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.23 - max 1.55 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.55 grammi per mille)

                                        infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro la vettura __________ targata __________ di __________ __________ ivi regolarmente posteggiata;

                                        inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       il 12 luglio 2003 a __________;

reato previsto                     dagli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, 91 cpv. 1 LCS, 92 cpv.1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del  che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.--.

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 15.01.2001.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  Non prolunga il periodo di iscrizione della multa di cui alla condanna 19.08.2002 del Ministero Pubblico, ma lo ammonisce formalmente.

vista                                  l’opposizione parziale al decreto d’accusa, limitata al dispositivo n. 3, interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2003;

indetto                               il dibattimento 29 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede di non revocare la condizionale concessa alle pena di 60 giorni di detenzione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ __________ dal Ministero pubblico il __________ 2001 (DAC __________/__________).

                                    2.  Sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, 91 cpv. 1 LCS, 92 cpv.1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ __________ dal Ministero pubblico il __________ 2001 (DAC __________/__________), ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi.

ordina                              la comunicazione del dispositivo a casellario giudiziale.

non preleva                     né tassa di giustizia né spese per l'odierno dibattimento.

conferma                         che i dispositivi n. 1, 2, 4, 5, 6 del DA n. __________/__________del __________ 2003 sono già cresciuti in giudicato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, __________ Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________ __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.    

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                     1'000.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    1'500.00       totale

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