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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.02.2004 10.2003.595

12. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,194 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.595/CEG DA 3324/2003

Bellinzona 12 febbraio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ riparatore di veicoli, difeso da:,  

prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,

                                        per avere intenzionalmente danneggiato il davanzale della finestra della biblioteca dello stabile di proprietà del Comune di __________ (unitamente ad altri quattro suoi amici di cui non ha voluto fornire le generalità), transitandovi sopra con uno skate-board;

                                        fatti avvenuti a __________ il 17 settembre 2000;

                                        reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

                                 2.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante uno stato di "medio" influsso alcolico;

                                        fatti avvenuti a __________ il 29 giugno 2002;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

                                 3.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 70 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra salendo sull'adiacente scarpata;

                                        fatti avvenuti a __________ il 29 giugno 2002;

                                        reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.--. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. 4. Rinvia la parte civile Comune di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle eventuali pretese di risarcimento;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 16 ottobre 2003;

indetto                               il dibattimento 12 febbraio 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal proprio difensore __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 3/5 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale chiede che per quanto attiene il reato di danneggiamento non v'è agli atti valida querela, poiché il custode delle scuole di Lavertezzo non poteva agire a nome del Comune né era legittimato a farlo. Pertanto postula per tale reato l'assoluzione.

                                        Sull'accusa di circolazione in stato d'ebrietà rileva che la prova determinante dell'esame del sangue (eseguito in modo scientificamente perfetto) ha dato un valore minimo di 0.78. Richiamata la più recente giurisprudenza in materia (DTF 127 IV 172 e 129 IV 290) rileva che nella circostanza si è in presenza di una situazione chiara per quanto attiene le indicazioni di alcolemia, come pure di una "forchetta" estremamente ridotta tra i valori minimi e quelli massimi; nemmeno si pone il problema, come fu il caso per la DTF 129 IV 290, dell'esecuzione di complessi calcoli a ritroso e del cosidetto "alibi cognac", motivo per cui il parere del medico - peraltro conclusivo di un valore di ebrietà "medio" inspiegabile a fronte degli altri test eseguiti - non può avere sul piano probatorio il sopravvento sul risultato del prelievo del sangue, eseguito subito dopo i fatti. Chiede di conseguenza il proscioglimento da tale capo d'accusa, così, sempre in virtù del principio in dubio pro reo, come da quello di infrazione alle norme della circolazione, ritenuto che la versione resa "a caldo" dell'accusato (scoppio dello pneumatico) non risulta sconfessata dagli atti. Non vi è stata pertanto perdita di padronanza del veicolo né circolazione in uno stato psico-fisico inidoneo alla guida.

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' __________ autore colpevole di:

                              1.1.     danneggiamento,

                                        per avere, a __________ il 17 settembre 2000, intenzionalmente danneggiato il davanzale della finestra della biblioteca dello stabile di proprietà del Comune di __________ (unitamente ad altri quattro suoi amici di cui non ha voluto fornire le generalità), transitandovi sopra con uno skate-board?

                              1.2.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto, a __________ il 29 giugno 2002, l'autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante uno stato di "medio" influsso alcolico?

                              1.3.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________ il 29 giugno 2002, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 70 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra salendo sull'adiacente scarpata?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     Devono essere accolte le pretese della parte civile Comune di __________ oppure lo stesso deve essere rinviato al competente foro civile per le proprie pretese?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 28 CP; 90 cifra 1 LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 4a cpv. 1 e 5 ONC; n. 303.2 lett. b dell'allegato 1 OMD; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente al quesito posto sub 2, in modo parzialmente affermativo al quesito sub 1.3., negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 4 e 5, decaduto il quesito sub 3,

dichiara                           __________ __________,

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, a __________ -__________ il __________ 2002, circolato alla velocità da lui stesso ammessa in circa 70 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h;

condanna                         __________

                                    1.   alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                    2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese giudiziarie di fr. 50.--, per complessivi fr. 100.--;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie                       __________ dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e di danneggiamento (in quest'ultimo caso per difetto di valida querela);

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

   Ministero pubblico della Confederazione, __________

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                      100.--          multa

                                        fr.                        50.--          tassa di giustizia

                                        fr.                        50.--          spese giudiziarie

                                        fr.                        -.--            testi                                                                  

                                        fr.                     200.--          totale

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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