Incarto n. 10.2003.565/CEG DA 2943/2003
Bellinzona 25 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
__________
prevenuta colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata e al soggiorno illegali),
per avere, in data __________.__________.2003, a __________, facilitato l'entrata illegale in Svizzera della figlia __________.__________. (recte: __________.__________.), accompagnandola con un volo proveniente da __________, nonché favorito il di lei soggiorno illegale sino al __________ __________ 2003 ospitandola a __________, sapendola priva del richiesto visto d'entrata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 no. DA __________/__________ del _ che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusata in data __________ __________ 2003;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale l'accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ __________ autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata e al soggiorno illegali), per avere, in data __________.__________.__________, a __________, facilitato l'entrata illegale in Svizzera della figlia .__________. (recte: __________..), accompagnandola con un volo proveniente da __________, nonché favorito il di lei soggiorno illegale sino al ____________________ 2003 ospitandola a __________, sapendola priva del richiesto visto d'entrata?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, negativamente al quesito posto sub 2;
dichiara __________ __________,
autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata e al soggiorno illegali, art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a __________ e __________ in data ____________________ 2003 sino al ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del ____________________ 2003;
condanna ora d'ignota dimora,
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
La condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di __________
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Il giudice: Il segretario: