Incarto n. 10.2003.523 DA 2707/2003
Bellinzona 22 dicembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e di __________ nata __________, nato il __________ __________ __________ a __________, da e in __________, celibe, __________, difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, in via __________ __________, in data __________ __________ 2002, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ __________ e specificatamente colpendolo al volto con un pugno cagionandogli le lesioni descritte nel certificato medico di data __________ __________ 2002 dell'Ospedale regionale di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento __________ __________ 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, il difensore, avv. __________ __________ ed il Sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, la quale la quale postula la conferma integrale del decreto d'accusa. In effetti alla luce delle varie risultanze istruttorie si può concludere, come dimostrato, che l'imputato abbia inferto un pugno alla parte lesa. Le ferite provocate adempiono indubbiamente i requisiti delle lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CPS e non possono essere considerate semplici vie di fatto. Nel caso di specie non sono nemmeno dati gli elementi per un'applicazione dell'art. 33 CPS, così come pure esclusa è un attenuazione della pena ai sensi degli art. 64 cpv. 6 CPS, rispettivamente 123 cifra 2 CPS. In conclusione aggiunge, ella precisa di non chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena proposta con il decreto d'accusa n. DA __________/__________, cresciuta in giudicato, che per una svista non è stata iscritta a casellario giudiziale, richiedendo comunque che venga previsto un formale ammonimento;
sentito il difensore, il quale sottolinea come la versione fornita dal suo assistito sia più attendibile di quella resa dalla parte lesa e dalla di lui moglie, rilevandone le numerose incongruenze. Egli ricorda inoltre come non sia stata provata l'intenzionalità del presunto pugno inferto dall'imputato. Dal profilo del diritto egli sottolinea come non sussistano gli estremi per l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CPS, ma unicamente quelli dell'art. 126 CPS, reato tuttavia non prospettato nel caso di specie. In conclusione, egli chiede il pieno proscioglimento dell'imputato;
sentita in replica la Sostituto Procuratore pubblico, la quale ricorda che il colpo inferto ha provocato la frattura dello zigomo e che l'ematoma all'occhio era ancora visibile dopo alcuni giorni;
sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce che non sono stati dimostrati né il dolore che avrebbe subito la parte lesa, né la durata della lesione;
sentito da ultimo l'accusato, il quale non ha aggiunto nulla;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il ____________________ 2002, e se sì a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 123 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a Lugano l'__________ __________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003;
condanna __________ __________
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ __________ 2002, ma lo ammonisce formalmente;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ ____________________, Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, Via __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________. __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale