Incarto n. 10.2003.50/fc DAP 2921/2002
Bellinzona 27 febbraio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________, __________.1954, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, __________, divorziata, commerciante difesa da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di ricettazione;
per avere, sapendo o in ogni caso dovendo presumere che si trattava di merce proveniente da reato contro il patrimonio - nella fattispecie da un furto commesso a __________ la notte del 15 agosto 2002 ai danni del negozio di antichità __________ __________ di __________ - acquistato da __________ __________ per l'importo di fr. 50.--, 2 piccoli candelieri in argento fine '800 e 2 salini in argento e vetro il cui valore era stimato sui fr. 1'000.--;
fatti avvenuti il 16 agosto 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca ai fini di tacitare la parte civile Negozio d'Antichità __________ __________, di 2 piccoli candelabri in argento e 2 salini i argento e vetro.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2002 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 febbraio 2003, al quale sono comparsi l'accusata personalmente ed il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autrice colpevole di ricettazione.
2. Sulla destinazione dei beni sequestrati.
3. Sulle pene proposte e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 165, 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ dal reato di ricettazione
ordina la restituzione degli oggetti sequestrati al proprietario Negozio d'antichità __________ __________ in via __________, __________.
carica le spese allo Stato
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, __________, Negozio d'antichità __________, Via __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: