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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.01.2004 10.2003.315

16. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,506 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.315 DA 1242/2003

Bellinzona, 16 gennaio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

, difeso da: __________  

prevenuto colpevole di        

1.     falsità in certificati, art. 252 CPS,

per avere,

a __________ __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino,

nel periodo ottobre 2002 – fine marzo 2003,

al fine di migliorare la propria situazione,

fatto uso, a scopo di inganno, della licenza di condurre internazionale no. 80’848 rilasciata a __________ il 1.10.2002, risultata falsa;

                                 2.     conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCS,

per avere,

nel periodo inizio gennaio 2003 – fine marzo 2003,

a __________ ed in varie località del Cantone,

                                        condotto il veicolo a motore __________ targato __________ sebbene dovesse sapere, prestando l’attenzione dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile;

fatti avvenuti                       nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa __________ 2003 no. DA __________/__________ del che propone la condanna:

1.       Alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002.

2.       Alla multa di fr. 200.00, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

5.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

6.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002, ma ne prolugna di 1 anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

7.       Ordina la confisca della licenza di condurre no. __________ intestata a __________, rilasciata a __________ in data 1.10.2002.

8.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 aprile 2003;

richiamata                         l’ordinanza 12 gennaio 2004 -notificata alle parti in data odierna seduta stante- mediante la quale questo giudice ha autorizzato l’accusato a non presenziare al dibattimento;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 16 gennaio 2004, alle ore 14.30, al quale hanno partecipato dell’accusato, __________ __________, e la Sost. Procuratrice pubblica Monica Casalinuovo, __________;

data                                  lettura del decreto d'accusa,

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico no. __________;

esaminata                         la licenza di condurre internazionale, __________, no. __________sequestrata in data 25 marzo 2003 all'imputato;

acquisito                           agli atti il rapporto di constatazione 22 settembre 2002 della polizia cantonale relativo ad un fermo dell'imputato ad __________ e prodotto dalla Sost. Procuratrice pubblica Monica Casalinuovo al dibattimento;

sentita                               la Sost. Procuratrice pubblica, avv. Monica Casalinuovo, __________, la quale sostiene l'integrale conferma del decreto di accusa in narrativa: l'ipotesi di reato di falsità in certificati è corroborata dall'analisi eseguita dalla polizia scientifica in data 26 marzo 2003, mentre quella di conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile trova in particolare fondamento nel rapporto di constatazione 22 settembre 2002, dal quale si evince che l'imputato avrebbe dovuto essere consapevole di essere privo di copertura assicurativa. Alla luce di una simile condotta, ella chiede la conferma della sua proposta di pena sia in punto alla condanna principale sia con riferimento alla proposta di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione del 12.6.2002 e del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione del 23.9.2002. Non postula per contro la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione del 18.10.2002, invocando tuttavia il prolungamento di 1 anno del relativo periodo di prova.

Sentito                              il difensore dell’accusato, lic. iur. __________, __________, il quale, dopo aver illustrato i tratti essenziali della personalità del prevenuto, sostiene il suo proscioglimento per entrambi i capi di imputazione: per un verso, in relazione all’accusa di falsità in certificati, l'imputato non ha agito a scopo di inganno ed inoltre non vi sono riscontri certi a sostegno della sua colpevolezza – come del resto sembrerebbe ammettere anche un agente della pubblica sicurezza; per un altro, sull’infrazione alla LCS, egli assevera che dottrina e giurisprudenza non ammettono l’applicazione dell'art. 96 cifra 2 LCS nei confronti di stranieri, invocando all'uopo la decisione STF 89 IV 44 e il commentario Bussy / Rusconi a tale disposizione.

Posti                                 a giudizio, con il consenso della Sost. Procuratrice pubblica e del difensore del prevenuto, i seguenti quesiti:

1.     È __________ autore colpevole di:

1.1      Falsità in certificati, art. 252 CPS?

1.2      Conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 LCS?

E meglio come descritto nel decreto di accusa del __________ 2003 della Sost. Procuratrice pubblica Monica Casalinuovo.

2.     In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.     In caso di pena privativa della libertà, può __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002?

5.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002?

6.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002?

7.     Deve essere ordinata la confisca della licenza di condurre no. 80’848 intestata a __________, rilasciata a __________ in data 1.10.2002?

8.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

9.     Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 18, 41, 48, 49, 63, 68 cifra 2 e 252 CPS; 11 e 96 cifra 2 LCS; 9 e segg., 229, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                      positivamente ai quesiti no. 1.1, 3, 4, 7, 8 negativamente ai quesiti no. 1.2, 5 e 6;

proscioglie                       __________,

                                        dall'imputazione di reato di conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 LCS;

dichiara                           __________,

                                        autore colpevole di falsità in certificati, art. 252 CPS, per i fatti compiuti a __________. __________, __________ e nelle circostanze di tempo descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                    ,

                                    1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002;

                                    2.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

                                    3.  al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 400.— (quattrocento).

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Assegna                          al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Revoca                             il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002.

Ordina                              la confisca della licenza di condurre no. 80’848 intestata a __________ __________ __________, rilasciata a __________ in data 1.10.2002.

Le parti                              sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,  __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       600.00       totale

                                        fr.                     - 350.00       cauzione

                                        fr.                      250.00       totale

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