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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2003 10.2003.303

23. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·551 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.303 DA 1183/2003

Bellinzona, 23 ottobre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1944, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, celibe, termotecnico,  

prevenuto colpevole di         ingiuria, art. 177 CP,

                                        per avere,

                                        a __________ di __________,

                                        il 14.7.2002, durante un diverbio per questioni di circolazione stradale, mostrandole il pugno chiuso col dito medio ritto ed apostrofandola col termine di “befana”, offeso l’onore di __________ __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Moreno Capella, __________, che propone la condanna del prevenuto:

1.       Alla multa di fr. 100.— (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

3.       Decreta di non doversi procedere contro l’accusato per titolo di danneggiamento e infrazione alle norme della circolazione stradale, per insufficienza di prove.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003 dall'accusato;

dichiarato aperto                il pubblico dibattimento in data odierna, alle ore 16.15, al quale è presente l’accusato, __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire con scritto 17 ottobre 2003, postulando la conferma del decreto d'accusa, e la parte __________ __________ __________, __________, regolarmente citata a mezzo della raccomandata 13 ottobre 2003, non è comparsa;

accertate                           le generalità dell'accusato,

data                                  lettura del decreto d'accusa,

acquisiti                            gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico;

sentito                               l'accusato, il quale ha postulato il proscioglimento totale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1. è __________ __________ autore colpevole d’ingiuria, reato previsto dall’art. 177 CPS?

2.     In caso di condanna, quale pena deve essergli comminata?

3.     A chi il carico degli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito no. 1;

proscioglie                       __________ __________, __________.1944, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________o, domiciliato a __________, celibe,

                                       dall’imputazione di reato di ingiuria, art. 177 CPS.

                                        Le spese del procedimento rimangono a carico dello Stato.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Moreno Capella, via __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario: