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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.07.2003 10.2003.302

22. Juli 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·970 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.302  DA 1052/2003

Bellinzona 22 luglio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Fulvio Campello per giudicare

__________ __________, di __________ ed __________ __________ nata __________, nato il __________ 1962 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, radio elettricista;

prevenuto colpevole di         lesioni semplici, per aver colpito con un palo di ferro, con dei pugni e degli schiaffi il braccio destro e altre parti del corpo di __________ __________ provocandogli le fratture, ecchimosi ed escoriazioni attestate dal certificato medico 10 marzo 2002 del Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________ agli atti;

fatti avvenuti                       a __________ il 10 marzo 2002;

reato previsto                     dall'art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 DA n. __________/__________ del Sostituto Procuratore pubblico Marisa Alfier, __________, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Per ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 aprile 2003 dalla parte civile signor __________ __________;

indetto                               il dibattimento 22 luglio 2003, al quale si è presentata solo la parte civile, mentre l'accusato non è comparso, benché regolarmente citato a mezzo raccomandata in data 11 giugno 2003, non ritirata, ed in seguito tramite lettera prioritaria del 24 giugno 2003. Il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentita                               la parte civile, la quale anzitutto riconferma i fatti rinviando a quanto già dichiarato nella sua querela e nei suoi due interrogatori. I fatti del 10 marzo 2002 non sono che l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni nei suoi confronti, iniziata già qualche decennio fa. Egli, come d'altronde anche il resto dei suoi familiari, non ha mai denunciato il fratello, nella speranza che si potesse trovare una soluzione assecondandone i capricci e gli atteggiamenti. Evidentemente, si è trattato di una vana illusione. Egli ha subito un danno materiale, oltre che fisico, che però al momento non è in grado di quantificare in maniera precisa. Si rivolgerà pertanto al competente foro civile per ottenere il risarcimento dovutogli. Il signor __________ __________ descrive in maniera dettagliata la situazione di violenza psicologica e fisica in cui il fratello ha imprigionato la famiglia. Egli ritiene che sia indispensabile l'intervento delle autorità e, in modo particolare, dei medici, al fine di prevenire nuovi atti di violenza e di permettere a tutti di condurre una vita normale. Chiede, quindi, che si segnali il caso anche alla commissione tutoria. Palesa infine il proprio timore di ritorsioni da parte del fratello;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       È il signor __________ __________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere a __________ in data 10 marzo 2002, colpito con un palo di ferro, con dei pugni e degli schiaffi il braccio destro e altre parti del corpo di __________ __________, provocandogli le fratture, ecchimosi ed escoriazioni attestate dal certificato medico del 10 marzo 2002 del Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________?

2.       In caso affermativo, deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?

3.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.       Devono essere accolte le pretese della parte civile, o è necessario un rinvio al competente foro civile?

5.       A chi devono essere accollate le tasse e spese di giudizio?

preso atto                          dell'adesione della parte civile ai suddetti quesiti;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 41, 48, 49, 63, 123 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e rilevando comunque che vi sarebbero gli estremi per prendere in considerazione l'art. 123 cpv. 2 CPS, in quanto la spranga utilizzata dall'imputato rappresenta un oggetto pericoloso ai sensi di tale norma;

dichiara                            __________ __________, di __________ e __________ __________ nata __________, nato il __________ 1962 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, radio elettricista;

                                        autore colpevole di lesioni semplici;

                                        per i fatti compiuti a __________ il 10 marzo 2002 e meglio come descritto nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;

condanna                         __________ __________,

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.       Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d'accusa di complessivi fr. 100.--;

rinvia                               per ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, al competente foro civile;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale, entro il termine di cinque giorni, e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

Intimazione a:

__________ __________, __________, Sost. Procuratore pubblico Marisa Alfier, __________, __________ __________, __________,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                    fr.                            150.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            100.--         spese giudiziarie

                                    fr.                           250.--         totale

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