Incarto n. 10.2003.300 DA 1091/2003
Bellinzona 16 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fulvio Campello in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, fu __________ __________ __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________, nato il __________ 1972 a __________ __________ (__________), cittadino tunisino, residente a __________, celibe, muratore, attualmente disoccupato, difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, a __________, in data 15 luglio 2000, usando inganno, fornendo al momento della sua domanda d'asilo false generalità, indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo di __________, 19 agosto 1976, cittadino tunisino sul permesso "N" di richiedente l'asilo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 253 CPS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 DA n. __________/__________ del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre Ordina, ad avvenuta crescita in giudicato del presente decreto, la confisca del documento "N" indicante false generalità (art. 58 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 16 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito dal difensore, gli interpreti signori __________ e __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale spiega dapprima le ragioni di natura formale della sua opposizione. In effetti, il DA è pieno di imprecisioni: i dati personali falsi non possono essere stati forniti dall'imputato prima del 17 luglio 2000, data della domanda d'asilo, e quindi non il 15 luglio. La data figurante sul decreto d'accusa è errata e si riferisce solo alla data d'entrata e non quella della fornitura dell'identità. L'imputato non ha mai dato false indicazioni ad autorità cantonali. Giusta l'art. 26 cpv. 1 della Legge sull'asilo, sono le autorità federali ad essere competenti in materia (cfr. anche ordinanza n. 3 sull'asilo relativa al trattamento dei dati personali). L'ufficio cantonale si occupa unicamente della registrazione dell'indirizzo; pertanto nessun ufficio del dipartimento delle istituzioni è stato ingannato. L'autorità cantonale non ha attestato nulla, siccome incompetente. Inoltre, il reato non potrebbe essere stato perpetrato a __________: l'ufficio in questione si trova a __________.
Dal punto di vista materiale, il reato non è stato adempito né soggettivamente, né oggettivamente. L'art. 253 CPS non è qui applicabile: il permesso "N", in effetti, non è un documento pubblico ai sensi di questa norma: secondo l'art. 30 della relativa ordinanza, esso non costituisce a priori un'informazione certa d'identità. L'imputato avrebbe, comunque, potuto ottenere il permesso "N" anche fornendo false generalità. La direttiva sull'asilo prodotta specifica che il libretto "N" non costituisce una prova formale dell'identità della persona (cfr. DTF 80 IV 112).
Dal punto di vista soggettivo, bisogna rilevare che il signor __________ non è una persona colta e viene dalla __________. Egli ha agito solo su consiglio di altri asilanti e per paura che, se avesse fornito dati corretti, questi sarebbero stati comunicati alle autorità del suo paese, con rischio di ripercussioni per la sua famiglia.
Il difensore chiede pertanto che il suo patrocinato venga prosciolto. In via sussidiaria, postula l'applicazione dell'art. 34 CPS;
sentito da ultimo l'accusato ; il quale si dichiara innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È il signor __________ __________ autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione?
2. In caso affermativo deve essere ridotta la pena proposta e se sì in che misura?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere confiscato il documento "N" indicante false generalità?
5. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 58, 63, 253 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________, fu __________ __________ __________, nato il __________ 1972 a __________ (__________), cittadino tunisino, residente a __________, celibe, muratore, attualmente disoccupato,
dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per i fatti compiuti a __________ il 15 luglio 2020 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
carica le spese e la tassa di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, avv. __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Ufficio reperti, Comando di Polizia Cantonale, __________
Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 120.00 spese interpreti
fr. 470.00 totale