Incarto n. 10.2003.296/fc DA 1221/2003
Bellinzona 11 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ 1961 a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, disoccupato (difeso da: lic.iur. __________ __________, __________)
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, in veste di giardiniere presso la ditta __________ SA, coltivato un quantitativo imprecisato di piantine di canapa che sapeva essere destinata alla vendita quale sostanza stupefacente (marijuana),
fatti avvenuti a __________ fra il mese di dicembre 2002 e il 26 marzo 2003;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di haschisch o marijuana (cfr. prova tossicologica del 26.03.2003),
fatti avvenuti in località imprecisate del Canton __________ nel corso del marzo 2003;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 3, 19a cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" a __________ dalla polizia il 26 marzo 2003 come a relativi verbali di sequestro del 26 marzo 2003.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 agosto 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato per entrambi i capi d'imputazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti.
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.
2. Sulle pene proposte e sulle spese.
3. Se deve essere ordinata la confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 3, 19a cifra 1 LStup; 19, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003.
dichiara __________,
autore colpevole per negligenza di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003.
condanna __________,
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca di quanto sequestrato nelle sue mani presso la coltivazione della ditta "__________ SA" di __________ dalla polizia il 26 marzo 2003.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, lic.iur. __________, Via __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________, Ufficio reperti della Polizia cantonale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale