Incarto n. 10.2003.291/KRM DA 1294/2003
Bellinzona 13 maggio 2003
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1973, di __________ __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino angolano, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato,
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 29 novembre 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 aprile 2003 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 13 febbraio 2003 del Procuratore pubblico;
- visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;
pronuncia: 1. Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ SA, Via __________ __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.