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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.06.2003 10.2003.269

24. Juni 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·736 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.269 DA 1081/2003

Bellinzona 24 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________ __________, fu __________ e fu __________ __________ nata __________ __________, nato il __________ __________ 1939 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, divorziato, amministratore, difeso da: avv. __________, __________,  

prevenuto colpevole di         minaccia, per avere, in data 11 luglio 2002, a __________, presso lo stabile di via __________ __________, proferendo la seguente minaccia “ti getto fuori dalla porta con un pugno” alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a __________ __________ __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 180 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 DA no. __________/__________ del Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento)e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 aprile 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2003, al quale hanno presenziato l'imputato, assistito dal difensore, e la parte civile, __________ __________ __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a partecipare, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale ripercorre innanzitutto la vicenda, chiedendo la conferma del decreto d'accusa, affinché sia fatta giustizia. A causa di questa vicenda è costretta a cambiare casa;

sentito                               il difensore, il quale chiede l'assoluzione del suo assistito. In primo luogo egli fa notare come tutta la procedura sia nata da una querela per vie fatto. La querela per il reato di minaccia che ci troviamo qui a discutere è per contro stata formalizzata in occasione di un interrogatorio effettuato ad oltre 3 mesi dai fatti, pertanto risulta essere tardiva. Già solo per questo fatto l'imputato deve essere prosciolto. Inoltre fa notare che non sia applicabile nella fattispecie l'art. 250 CPP. A titolo abbondanziale fa infine notare che la minaccia di tirare un pugno non adempie i requisiti oggettivi dell'art. 180 CPS. Inoltre dall'istruttoria non è emerso che la parte civile si sia spaventata;;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale ammette d'aver un caratteraccio, tale "qualità" gli è necessaria per gestire l'amministrazione dello stabile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  È il signor __________ __________ __________ autore colpevole di minaccia?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        3.  L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 28 e 180 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________, fu __________ e fu __________ __________ nata __________, nato il __________ __________ 1939 a __________o, attinente di __________, domiciliato a __________, divorziato, amministratore,

                                        dall'accusa di minaccia, art. 180 CPS per i fatti compiuti a __________ l’11 luglio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA no. __________/__________del ____________________ 2003;

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, Via __________, __________, Sost. Procuratore pubblico Chiara Borelli, Via __________, __________, __________, Via __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________,

e a:

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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