Incarto n. 10.2003.266/rol DA 1014/2003
Bellinzona 26 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1982, di __________ e __________, nato a __________ __________, cittadino della Mongolia, domiciliato a __________, Via __________, celibe, autista difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di furto,
per avere a scopo di indebito profitto, presso il centro __________ di __________ il 28.02.2003, sottratto al fine di appropriarsene, diversi prodotti cosmetici ed altro per un valore complessivo di fr. 717.55;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione (da espiare). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e l'interprete signora __________ __________, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 13.05.2003, e la parte civile __________, con lettera del 15.05.2003 hanno rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che il valore del furto non corrisponde al prezzo di vendita ma al costo per il negoziante e che di conseguenza la merce sottratta dall'accusato ha un valore inferiore a fr. 300.-- per cui il reato commesso è un furto di poca entità, da punire con il solo arresto o la multa. Inoltre osserva che per determinare se un furto è di poca entità non è determinante il risultato ottenuto, bensì l'intenzione dell'autore. Ritiene che le pene siano sproporzionate e che trattandosi di una pena di lieve entità non sia giustificata la revoca della sospensione delle pene precedenti.
Chiede una riduzione della pena da limitare al numero di giorni già scontati come carcere preventivo. Ritiene la pena dell'espulsione eccessiva e semmai da sospendere. Chiede infine una riduzione della tassa di giustizia e delle spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ __________ è autore colpevole di furto, subordinatamente, furto di poca entità, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulle pene proposte e sulle spese.
3. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 5 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 26 giugno 2002.
4. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta il 10 febbraio 2003 dal Juge d'instruction de __________.
5. Se deve essere decretata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e se sì per quale periodo.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 63, 139 cifra 1, 172ter ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di furto, per i fatti compiuti a __________ il 28 febbraio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
1. alla pena di 12 giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.-.
condanna __________ __________ alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca la sospensione condizionale della pena di 5 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 26 giugno 2002.
revoca la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta il 10 febbraio 2003 dal Juge d'instruction de __________.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Via __________, __________, __________, __________, Lic.iur. __________, Viale __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 750.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale