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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.09.2003 10.2003.258

10. September 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·693 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.258 DA 918/2003

Bellinzona 16 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il segretario Giovanni Pozzi per giudicare

__________difeso da: Avv. ___________  

prevenuto colpevole di         ripetuta diffamazione,

                                        per avere, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto __________ di condotta disonorevole e altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione; in particolare, per avere, mediante scritti 14 maggio 2002 e 5 giugno 2002 indirizzati alla Pretura di Lugano (l'ultimo scritto trasmesso per conoscenza pure ad altre Autorità), affermato che __________:

                                        -    ha un "inaudita e inqualificabile predisposizione per la menzogna";

                                        -    è debitore di "mezzo milione (in cifre franchi 500'000.--)" nei confronti del sindaco del Comune di __________;

                                        -    ha istigato __________ al reato di falsa testimonianza nell'ambito di precedente procedimento penale pendente fra le parti ("ugual sorte avrebbe dovuto essere riservata al suo istigatore");

                                        affermazioni proferite prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza e in tutti i casi mancando di portare sia la prova della verità delle accuse a lui rivolte, sia di aver avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede, senza che ciò fosse giustificato, per quanto attiene ai toni e ai termini utilizzati, da un motivo sufficiente, omettendo inoltre di verificare la fondatezza delle informazioni da lui avute da terzi e quindi di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;;

reato previsto                     dall'art. 173 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 marzo 2003 n. DA 918/2003 del Procuratore pubblico __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.--.

                                        2.  Si rinvia la parte civile al competente foro per eventuali pretese, a titolo di risarcimento.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 aprile 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento il 16 giugno 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 12/13 maggio 2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli arti. 68, 173 CP; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se __________ è autore colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa 17 marzo 2003 a suo carico.

                                    2.  Sulle pene proposte e sulle spese.

                                    3.  Sulle pretese della parte civile __________.

dichiara                           __________,

                                        autore colpevole di ripetuta diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 918/2003 del 17 marzo 2003;

condanna                         __________,

                                        1.  alla multa di fr. 300.-, a valere come pena aggiuntiva a quelle di cui ai DAP 2337/1999, 1660/2000 e 1957/2001;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia                               la parte civile al competente foro per sue eventuali pretese.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

le parti                               sono state avvertire del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

__________, Procuratore pubblico __________,

__________, Avv. __________,  

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  550.00            totale

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