Incarto n. 10.2003.252/pg DA 820/2003
Bellinzona 15 marzo 2004
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
__________ _ACCU1 __________ difeso da: __________
prevenuto colpevole di
1. appropriazione indebita,
per essersi appropriato, a __________, la mattina del 1.5.2000, nella sua veste di gerente dell'Osteria __________, dell'importo di fr. 25'000.--, somma che, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, prelevò dalla cassaforte, a lui parimenti affidata, posta al piano cantina del menzionato esercizio pubblico;
2. denuncia mendace,
per avere denunciato all'autorità come colpevole di un crimine una persona che sapeva essere innocente alfine di provocare contro di lei un procedimento penale, in particolare per avere a __________ il 01.05.2000 presso l'Osteria __________ e a __________ il 02.05.2000 presso gli uffici della Polizia cantonale denunciato __________ __________, benché lo sapesse innocente, quale autore del furto dell'importo di fr. 25'000.-- avvenuto il 01.05.2000 dalla cassaforte del citato esercizio pubblico, mentre fu lui stesso ad appropriarsi di tale somma così come sopra indicato;
3. infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere a __________, nel periodo gennaio 2000 / 18.05.2000, quale gerente dell'Osteria __________, agendo in correità con __________ __________, al fine di procurarsi un indebito arricchimento non meglio precisato, favorito il soggiorno illegale di un indeterminato numero di ragazze, ma almeno otto provenienti dall'America Latina e dai Paesi dell'Est che svolsero presso il citato ritrovo attività lucrativa di prostitute senza essere al beneficio di alcun permesso poiché entrate in Svizzera senza il richiesto visto (____________________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________) o perché vi avevano soggiornato da più di tre mesi (____________________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________);
reati previsti dagli art. 138 cifra 1, 303 cifra 1 CP, 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. Alla multa di fr. 3'000.-.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 marzo 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore ed il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa sulla scorta degli innumerevoli indizi a carico dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta l'imputazione di infrazione aggravata alla LDDS, mentre per le altre due pur ammettendo che vi sono agli atti indizi che sembrerebbero incolpare l'accusato, sostiene che vi sono diversi elementi che permettono di formulare altre ipotesi. Non vi è quindi sufficiente certezza che i fatti si siano svolti come concluso dal Procuratore pubblico. Sussiste un ragionevole dubbio sullo svolgimento dei fatti del quale l'accusato deve poter beneficiare.
Chiede pertanto in via principale il proscioglimento dall'imputazione di appropriazione indebita e di denuncia mendace e per l'imputazione n°3 che la pena sia limitata alla sola multa o ad una pena detentiva di 30 giorni al massimo.
In via subordinata, qualora il giudice non dovesse ammettere il beneficio del dubbio, chiede una riduzione della pena ad un massimo di 60 giorni di detenzione.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se __________ __________ è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
1.2. denuncia mendace
1.3. infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. L'accusato, nato nel 1950, è stato alle dipendenze della __________ fino alla sua chiusura avvenuta nel 1994, mentre successivamente ha svolto la professione di esercente in vari ristoranti e locali notturni del Canton Ticino.
Dall'inizio di gennaio 2000 al 18 maggio del medesimo anno, giorno in cui il ritrovo pubblico è stato oggetto di una retata della polizia e successivamente chiuso, è stato gerente all'Osteria __________ a __________.
2. Con decreto di accusa del 4 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita e denuncia mendace per essersi appropriato a __________, la mattina del 1 maggio 2000, nella sua veste di gerente dell'Osteria __________, dell'importo di fr. 25'000.--, somma che, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ha prelevato dalla cassaforte e rispettivamente per avere, benché lo sapesse innocente, denunciato all'autorità come colpevole di tale atto __________ __________, precedente gerente e titolare - assieme a __________ __________ - della __________ SA, proprietaria dello stabile.
Inoltre il magistrato inquirente ha parimenti ritenuto il prevenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri per avere a __________, nel periodo tra il gennaio 2000 e il 18 maggio 2000, quale gerente dell'Osteria __________, agendo in correità con il suo socio __________ __________, al fine di procurarsi un indebito arricchimento non meglio precisato, favorito il soggiorno illegale di un indeterminato numero di ragazze, ma almeno otto provenienti dall'America Latina e dai Paesi dell'Est che svolsero presso il citato ritrovo attività lucrativa di prostitute senza essere al beneficio di alcun permesso poiché entrate in Svizzera senza il richiesto visto.
3. Per l'art. 23 cpv. 2 LDDS chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita od aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegale di uno straniero è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi.
4. Per quanto attiene ai fatti relativi all'infrazione aggravata alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri si rileva come gli stessi, così come contemplati nel decreto di accusa, sono corretti, ampiamente documentati e del resto non sono contestati dall'accusato e dal suo difesore ; di conseguenza si rende superflua una ulteriore disquisizione in merito, ritenuto che per la commisurazione della pena si dirà in seguito.
5. Ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP commette appropriazione indebita - sanzionata con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione - chiunque si appropria, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata.
Per l'art. 303 cifra 1 CP chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con la reclusione o con la detenzione.
6. Preliminarmente si rileva che la presente sentenza si fonda su tutta una serie di elementi indiziari che confermano le imputazioni di appropriazione indebita e di denuncia mendace a carico del prevenuto; dagli atti emergono altresì numerose illogiche e poco credibili contraddizioni frutto delle differenti versioni rese dall'imputato nel corso dell'istruttoria e del dibattimento.
L'immobile di __________ nel quale si trovava l'Osteria __________ aveva tre porte di accesso ed era dotato di un sistema di videosorveglianza sito in un locale dei piani superiori; una delle telecamere - che ha ripreso gli avvenimenti verificatisi il 1 maggio 2000 - era posta nel locale retrocucina dove si trovava la cassaforte, la quale veniva sempre aperta mediante la digitazione di un codice numerico sebbene poteva esserlo anche tramite una chiave che però i conduttori non avevano mai ricevuto e che a detta dei proprietari non era più reperibile.
A questo locale, oltre che dal bar, si poteva accedere anche dall'atrio delle scale che portavano ai piani superiori.
6a. Innanzitutto per quanto concerne la presenza della somma di denaro di fr. 25'000.- nella cassaforte dell'esercizio pubblico si rileva come l'accusato medesimo ha affermato nel corso del primo interrogatorio - avvenuto a poche ore dai fatti che "come tutti i fine mese, __________ __________, aveva preparato nella cassaforte il denaro necessario a pagare i fornitori e l'affitto. In totale nella cassaforte vi erano circa fr. 25'000.-" (cfr. act. 3, verbale 2 maggio 2000, pag.1); nel corso del medesimo interrogatorio __________, dopo aver raccontato di aver sorpreso __________ nel locale con la cassaforte, ha altresì dichiarato di aver "controllato il contenuto della stessa e mi sono accorto che mancava la busta contenente il denaro preparato dallo __________ per i pagamenti" aggiungendo poi che "in conclusione dalla cassaforte sono stati rubati circa 25'000 franchi" (cfr. ibidem, pag.2).
Queste ultime affermazioni sono state confermate e ribadite dal __________ in occasione del verbale di interrogatorio del 3 giugno 2000 (cfr. act. 3, verbale 3 giugno 2000, pag. 1) e trovano riscontro anche dalla testimonianza di __________ __________, il quale - in merito ai fatti avvenuti - ha asserito di aver "preparato il denaro per i pagamenti mensili, l'affitto, i fornitori e altri pagamenti per un totale di circa fr. 24'000.-. Il denaro l'ho messo in una busta di carta, quest'ultima poi l'ho collocata in un'agenda di colore nero. Il denaro dell'incasso per contro l'ho riposto in una cassetta di metallo di colore blu che ho chiuso a chiave. Sia la mappetta che la cassetta li ho poi appoggiati sul ripiano superiore della cassaforte che tramite uno sportello si può chiudere a chiave." (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio 27 maggio 2000, pag.1).
__________ ha aggiunto inoltre che la mattina del 1 maggio 2000 "__________ mi ha chiamato sul Natel comunicandomi che aveva sorpreso __________ __________ a rubare il denaro contenuto nella cassaforte" (cfr. ibidem).
Nel corso del dibattimento l'accusato, modificando radicalmente la sua versione, ha invece affermato che la mattina del 1 maggio 2000 non ha controllato i soldi, mentre l'ammontare dell'importo contenuto nella cassaforte (cioè circa fr. 25'000.-) gli sarebbe stato riferito da __________; se non che, poco dopo - contraddicendo sé stesso in merito al fatto di aver controllato gli importi custoditi nella cassaforte - __________ ha affermato che "quella mattina ho guardato anche il contenuto della cassetta e della mappa, nella quale c'erano delle lire e 500/600 franchi" (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004).
Orbene se fosse vera quest'ultima versione __________ non sarebbe di certo andato a denunciare quale autore del furto in questione __________ che, come si dirà in seguito, è definito personaggio poco raccomandabile proprio dall'accusato.
Inoltre dalla videocassetta agli atti non si nota in nessun momento __________ __________i, mentre l'accusato è ripreso proprio nell'atto di estrarre il contenuto della busta menzionata da __________ per poi metterselo nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni (cfr. videocassetta 4, 1.5.2000, ore 10.38.23).
In merito alla presenza nella cassaforte dell'importo di fr. 25'000.- si osserva infine che normalmente non vi erano nella stessa somme di tale entità, ad eccezione - come nell'evenienza concreta - della fine di ogni mese dal momento che, secondo l'accusato medesimo, "i fornitori e l'affitto erano di norma pagati cash nel retrocucina" (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004); quest'ultima affermazione trova riscontro non solo nella ricevuta agli atti riguardante l'affitto per il mese di aprile e firmata dal __________ e nelle dichiarazioni di quest'ultimo (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 2 maggio 2000, pag. 2), ma anche nella lettera della società __________ SA, proprietaria dell'immobile, che il 3 maggio 2000 scrive a __________ indicando il numero di conto sul quale versare l'affitto mensile onde facilitare i futuri pagamenti (cfr. classificatore rosso inventari e contratti).
Alla luce delle considerazioni espresse si deve concludere che nella cassaforte dell'Osteria __________ il 1 maggio 2000 si trovava il cospicuo importo di fr. 25'000.circa.
6b. In merito alla chiave per l'apertura manuale della cassaforte si osserva preliminarmente che agli atti non esiste la benché minima prova del fatto che la stessa fosse ancora in possesso di __________, nonostante quest'ultimo, al momento del passaggio della gestione a __________ e __________, non l'avesse consegnata essendo andata persa (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 2 maggio 2000, pag.3).
Di conseguenza l'apertura della cassaforte senza scasso poteva avvenire unicamente digitando il relativo codice, conosciuto unicamente da __________ e da __________, che al momento dell'ammanco non si trovava però all'Osteria __________ (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 27 maggio 2000, pag. 1).
Indipendentemente da queste considerazioni occorre altresì rilevare che in ogni caso __________ non aveva la chiave dello sportello interno superiore della cassaforte dove si trovavano i soldi; infatti l'accusato medesimo ha affermato che "la cassaforte ha una porta blindata e all'interno due o tre ripiani e sopra uno scompartimento con sportello che per aprirlo si abbisogna di una chiave. Della stessa sono in possesso io e il mio socio __________." (cfr. act.14, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 9 giugno 2000, pag.2).
In proposito lo stesso __________ ha dichiarato che tale chiave per l'apertura dello scompartimento interno è stata consegnata in due esemplari al momento dell'inventario nel corso del passaggio della gestione nel mese di gennaio 2000 (cfr. ibidem).
Sulla base di queste considerazioni, suffragate oltretutto dal fatto che la polizia scientifica non ha trovato le impronte di __________ sulla cassaforte e sugli oggetti ivi contenuti, le affermazioni di __________ secondo cui __________, vistosi sorpreso in flagranza di reato, avrebbe tolto fulmineamente le chiavi dalla serratura esterna della cassaforte, non risultano credibili.
6c. A complemento del precedente considerando si rileva abbondanzialmente come __________ non era nemmeno in possesso delle chiavi d'entrata dello stabile dell'Osteria __________ di __________; infatti alle tre porte che permettevano l'accesso allo stabile erano stati sostituiti i cilindri al momento del passaggio di gestione (cfr. act. 50, verbale di interrogatorio di __________ __________ del 26 giugno 2000, pag. 2 e verbale di interrogatorio di __________ del 21 giugno 2000).
Inoltre __________ ha dichiarato, sia nei verbali di interrogatorio come pure nel corso del dibattimento, di aver chiuso a chiave tutte le porte dopo essere entrato nell'esercizio pubblico la mattina in questione (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio 2 maggio 2000, pag. 1).
Logico quindi che __________ non poteva entrare nell'immobile tramite le porte di accesso, mentre appare poco plausibile che sia passato attraverso una finestra aperta dall'accusato per far arieggiare il locale; infatti il __________ - che comunque nega recisamente di essere entrato nell'esercizio pubblico prima dei fatti - si trovava all'esterno dell'Osteria __________ per procedere a misurazioni per una modifica strutturale dell'edificio (cfr. act. 3 e 50, verbali di interrogatorio di __________ __________ del 2 maggio rispettivamente del 26 giugno 2000 e act. 35). Sarebbe stato sprovveduto se fosse penetrato da una finestra che __________ sostiene di aver aperto per arieggiare il bar, pur avendo notato sul piazzale la vettura di quest'ultimo (cfr. ibidem).
Infine nulla permette di ipotizzare che __________ si fosse recato a __________ per commetter il furto in oggetto, oltretutto non sapendo nemmeno che nella cassaforte c'erano i soldi e soprattutto ben conscio che il suo agire avrebbe provocato l'intervento della magistratura con il rischio, vista l'attività svolta nell'esercizio pubblico, di una chiusura del ritrovo - come era già avvenuto - con la conseguente perdita del cospicuo introito di locazione ammontante a fr. 15'000 mensili.
6d. Per quanto attiene il momento determinante della vicenda si osserva che l'accusato - che si trovava, a suo dire, nel proprio ufficio - ha dichiarato all'indomani dei fatti, di aver sentito "dei rumori provenire dal piano inferiore. Sono uscito dall'ufficio e guardando giù per la tromba delle scale ho visto un mazzo di chiavi inserito nella toppa della porta che da accesso al locale deposito ove vi è anche la cassaforte. Insospettito dal fatto sono sceso al pianterreno" (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio del 2 maggio 2000).
Nel corso del dibattimento lo stesso __________ ha affermato che "ho sentito come una porta chiudersi e non era il signore delle pulizie. Sono uscito nel pianerottolo, ho guardato nella tromba delle scale e ho visto una persona con un giubbotto grigio che entrava e ha lasciato le chiavi nella porta. Io sono andato giù al buio e mi sono trovato __________i" (cfr. verbale del dibattimento del 15 marzo 2004).
In proposito appare perlomeno strano che l'accusato si ricordi, a distanza di quattro anni dagli eventi, di aver visto una persona entrare nel locale cassaforte e oltretutto il particolare - prima sfuggitogli e che avrebbe rilevato al buio - del colore della giacca.
Ma vi è un'altra contraddizione: in sede istruttoria, e più precisamente nel corso dell'interrogatorio del 9 giugno 2000, l'accusato ha detto che "dal momento in cui ho sentito dei rumori provenienti dal basso fino al momento in cui sono sceso trovando il __________ saranno passati 5/10 minuti " (cfr. act .14, verbale di interrogatorio 9 giugno 2000, pag. 6); è evidente che una tale affermazione dimostra in modo eloquente come le versioni fornite dall'imputato siano divergenti e contraddittorie al punto tale da essere poco credibili; in effetti appare illogico che pur vedendo una persona entrare nel locale cassaforte __________ abbia atteso 5/10 minuti prima di intervenire.
6e. Indipendentemente da quanto espresso in precedenza occorre analizzare anche la questione relativa all'impianto elettrico, il cui quadro era posto sulla tromba delle scale che conduce ai piani superiori dell'immobile (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004).
In effetti __________ sostiene che __________ abbia tolto la corrente per disinserire l'impianto di videosorveglianza, come sembra deducibile dal fatto che sulla videocassetta vi è un'interruzione di 13 minuti, per poi poter commettere il furto; tuttavia, poiché la luce, posta all'entrata in fondo alla tromba delle scale, si accendeva automaticamente non appena qualcuno entrava dalla porta, mal si comprende come al momento di sentire i rumori sospetti la stessa - per ammissione di __________ medesimo nel corso del dibattimento - non si sia accesa. La luce avrebbe dovuto accendersi per qualche secondo prima di spegnersi a seguito della manomissione e del disinserimento delle valvole del quadro elettrico da parte del __________.
__________, che si trovava, a suo dire, nel proprio ufficio con la porta che dà sulle scale completamente aperta avrebbe dovuto notare il cambiamento di luminosità, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che ha sentito dei rumori sospetti.
Inoltre non si comprende come __________, dopo l'asserito furto, abbia potuto reinserire le valvole del quadro elettrico - come sostenuto da __________ al dibattimento - se si considera che l'accusato medesimo, nella stessa occasione, ha dichiarato che il __________ é uscito dal bar con la conseguenza di non poter fisicamente passare accanto al quadro elettrico, in quanto sito da un'altra parte dello stabile.
Anche queste contraddizioni fanno risultare inverosimile la versione fornita dall'accusato. Infine si rileva che quest'ultimo in un primo tempo aveva dichiarato che al momento in cui __________ lasciava il locale cassaforte egli, mentre era in procinto di salire in ufficio, ha udito sbattere l'antina del quadro elettrico (cfr. verbale di interrogatorio 2 maggio 2000, pag.2), mentre al dibattimento ha dichiarato che dopo l'allontanamento del __________ è sempre rimasto nel locale cassaforte e nel bar senza andare più di sopra fino all'arrivo di __________, avvenuto alcune decine di minuti più tardi: oltre all'evidente divergenza non è comprensibile - dando per buona la versione fornita il giorno successivo ai fatti - come il __________ non abbia incontrato o visto __________ sulla tromba delle scale dal momento che il quadro elettrico si trovava proprio lì.
6f. Per quanto riguarda la cassetta con la registrazione delle immagini degli eventi verificatisi nel locale cassaforte e ritrovata dalla polizia a casa di __________, il quale sostiene di averla scoperta casualmente il giorno precedente nella cantina dell'esercizio pubblico, non si comprende come __________ - se fosse veramente stato l'autore del furto - sia potuto salire nel locale di videosorveglianza, del quale peraltro non aveva le chiavi (cfr. verbale di interrogatorio __________, del 26 giugno 2000, pag.5), per nasconderla, se - sempre attenendosi alle dichiarazioni di __________ - è uscito dal bar.
D'altra parte se __________ avesse in precedenza effettivamente tolto la corrente non aveva motivo di asportare la cassetta in quanto non era stato registrato niente nel momento in cui lui si sarebbe trovato ad armeggiare con la cassaforte.
Un ulteriore indizio, che tende ad escludere la possibilità che sia stato __________ a commettere il furto, è quello riguardante le modalità con le quali egli avrebbe potuto portare e nascondere la cassetta in cantina se fosse uscito dal bar; non si deve infatti dimenticare che __________ non era in possesso delle chiavi d'entrata e di conseguenza non poteva rientrare nell'immobile a suo piacimento.
6g. La versione fornita dall'accusato non è credibile neppure per quanto riguarda la discussione che sarebbe avvenuta tra lui e __________ nel locale cassaforte e nemmeno in quella successiva che effettivamente si è svolta fra __________ e lo stesso __________: in effetti nel primo episodio non è logico che __________, non avendo trattenuto il presunto ladro per paura relativa alla sua pericolosità, ha comunque parlato, gridato e inveito contro __________ per 10/15 minuti, senza peraltro che quest'ultimo dicesse niente (cfr. verbale del dibattimento 15 marzo 2004), mentre in occasione del verbale di interrogatorio del 9 giugno 2000 ha affermato che "a un certo punto gli ho detto di andare via perché se no gli avrei messo le mani addosso".
Nel secondo caso non è comprensibile il fatto che __________, che si considera unico testimone del furto, non partecipi alla discussione avvenuta fuori dall'esercizio pubblico dopo l'arrivo di __________ per chiarire la dinamica dei fatti e le accuse rivolte a __________.
6h. Per quanto attiene alla videocassetta agli atti con le immagini del locale cassaforte si osserva innanzitutto che in alcun momento si vede __________, mentre l'accusato __________ è visibile a parecchie riprese il giorno in cui si è verificato l'ammanco di fr. 25'000.-
L'accusato nel corso dell'istruttoria ha dapprima negato di essersi recato in detto locale prima di sorprendere __________ (cfr. act. 50, verbale di interrogatorio 8 giugno 2000, pag 1); tuttavia dal filmato risulta che più volte prima del momento topico ha aperto e chiuso la cassaforte (act. 50, tabella riassuntiva e videocassetta 4), cosa del resto ammessa dal __________ medesimo nel corso del dibattimento, durante il quale ha affermato di aver fatto avanti e indietro dal locale cassaforte al suo ufficio posto ai piani superiori aggiungendo che "ogni volta quando uscivo dal locale chiudevo la cassaforte".
Tra le altre cose __________ al dibattimento ha ammesso di aver preso delle lire e di averle messe nel suo portamonete; tale affermazione non era mai emersa in precedenza nel corso dei numerosi interrogatori; altresì strano è il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dall'imputato in merito al fatto di aver chiuso la cassaforte prima di salire di sopra dopo la partenza di __________, la stessa alla ripresa delle immagini dopo un'interruzione di circa 13 minuti è aperta.
In quel momento (cfr. videocassetta 4, 1.5.2000 ore 10.22.34), sempre secondo le dichiarazioni di __________ rese al dibattimento, __________ era già stato allontanato: tuttavia successivamente (ore 10.24.48) le immagini mostrano __________ intento a trafficare con il contenuto della cassaforte, ad asportare qualcosa e a lasciare la cassetta blu sul tavolo, mentre subito dopo (ore 10.16.26) ripone tutto nuovamente nella cassaforte. A giustificazione del suo agire l'imputato ha detto in aula di aver messo il contenuto della cassaforte sul tavolo per mostrarlo alla polizia che aveva nel frattempo chiamato, ma avendo ottenuto in risposta che non sarebbe venuta, ha deciso di riporre tutto in cassaforte.
Al riguardo é perlomeno strano, per non dire incredibile, che le cose siano andate nel modo evocato; infatti non è logico spostare a più riprese oggetti che hanno avuto a che fare con un furto non fosse altro che per motivi di indagine, senza dimenticare che è impossibile che la telefonata in polizia sia stata effettuata a quell'ora, in quanto dai tabulati agli atti emerge che la stessa è avvenuta circa mezz'ora più tardi. (cfr. act. 50)
Determinante è infine il fatto che l'accusato alle ore 10.38.23 toglie l'agenda nera dalla cassaforte, estrae la busta nella quale __________ ha messo il denaro, ne asporta il contenuto e lo infila nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni; __________ dapprima ha dichiarato di non aver preso nulla dall'agenda di colore nero e quindi di non aver messo nulla in tasca ( cfr. act.3,verbale 3 giugno 2000, pag.2), mentre solo in aula e dovendo giustificare l'evidente gesto che si nota sul video ha affermato di aver preso unicamente un foglietto.
6i. In merito agli argomenti sollevati dalla difesa e atti a far dubitare della colpevolezza di __________ quali il volume del mazzetto di soldi da lui prelevati o il fatto che la sera precedente __________ ha anche portato via del denaro si osserva avantutto come non è provato che i biglietti che servivano a pagare la locazione e i fornitori fossero tutti da fr. 100.-; potevano essere anche di taglio superiore, in quanto l'indicazione agli atti fornita da __________ è generica e non si riferisce specificatamente al caso in esame. Inoltre l'accusato potrebbe benissimo aver preso almeno parte dei soldi nel periodo di oscuramento della registrazione.
Sulla circostanza riguardante i prelievi di __________ la sera precedente i fatti si rileva come può anche darsi che una tale evenienza si sia verificata (cfr. videocassetta), ma occorre segnalare che le entrate mensili dell'esercizio pubblico erano superiori a fr. 50'000.-, considerando per ammissione dell'accusato medesimo incassi medi giornalieri di circa fr. 1000.- per il bar e fr. 700/800.- per le camere (cfr. verbale del dibattimento) e che quindi __________ abbia prelevato una parte dei soldi lasciando in loco la somma necessaria per i pagamenti come da lui dichiarato.
Per la difesa anche il fatto di non essersi recato subito a prelevare la cassetta con documentati i suoi atti proverebbe l'innocenza di __________, il quale, se colpevole, non avrebbe corso il rischio che __________ fosse andato a guardare il filmato. L'argomento non appare del tutto privo di fondamento, ma può ben darsi che l'accusato non l'abbia fatto, perché avrebbe poi dovuto giustificare l'assenza della cassetta (una nuova avrebbe avuto uno spazio temporale vuoto inspiegabile), perché riteneva che i sui gesti non erano visibili in modo sufficientemente chiaro, perché semplicemente non vi ha dato importanza confidando nel fatto che il socio avrebbe creduto alla sua versione che prevedeva fra l'altro l'interruzione di corrente o ancora perché non ci ha pensato o perché per un motivo o l'altro non né ha avuto il tempo.
Ad ogni buon conto questo fatto da solo, come visto non chiaramente spiegabile, non è sufficiente, di fronte a tutto quanto esposto in precedenza in modo peraltro riassuntivo, per ingenerare un ragionevole dubbio che l'autore della sottrazione non sia stato l'accusato.
7. In conclusione si rileva che tutta una serie di indizi portano ad escludere la responsabilità di __________ nel furto in oggetto e a far individuare come autore dell'ammanco l'accusato, che di conseguenza va condannato per appropriazione indebita e per denuncia mendace per aver incolpato ingiustamente __________ __________, pur sapendolo innocente.
I presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di cui sopra, peraltro non contestati dalla difesa, sono in casu dati.
8. Per quel che concerne la commisurazione pena, la richiesta del Procuratore pubblico di novanta giorni di detenzione e 3'000 franchi di multa, tenuto conto dell'ammontare della somma prelevata indebitamente, della mancanza di collaborazione e del tentativo di confondere i fatti con versioni sempre diverse e soprattutto della circostanza, estremamente riprovevole, di incolpare un'altra persona, appare correttamente commisurata e questo anche considerando il fatto che l'accusato è incensurato e che ha cambiato vita, lasciando il mestiere di esercente per lavorare come autista per il Servizio trasporto persone bisognose dei Samaritani di __________.
Queste ultime considerazioni permettono altresì di formulare una prognosi favorevole.
Non vi sono pertanto motivi di negare la sospensione condizionale della pena.
Per completezza si rileva che per infrazione alla LDDS la multa e la detenzione sono cumulative.
visti gli art. 138 cifra 1 303 cifra 1 CP, 23 cpv. 2 LDDS, 41 cifra 1, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di appropriazione indebita, denuncia mendace, infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. alla multa di fr. 3000.- (tremila).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ Ministero pubblico della Confederazione, __________
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il presidente: Il cancelliere:
Distinta spese a carico di
fr. 3000.00 multa
fr. 750.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
./. fr. 1'861.35 da dedurre (importo sequestrato)
fr. 2'238.65 totale