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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2003 10.2003.234

8. August 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,368 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.234/CEG DA 957/2003

Bellinzona 10 giugno 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ difeso da: Lic.iur. __________,

prevenuto colpevole di 1.     ingiuria,

                                        per avere, a __________, il 6.3.2002, apostrofandola coi termini di "bugiarda" e di "ladra", offeso l'onore di __________;

                                 2.     vie di fatto,

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, trattenendola energicamente per un braccio e provocandone la caduta, commesso vie di fatto contro __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 177 e 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 marzo 2003 no. DA 957/2003 del Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP); 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

                                        ed inoltre:

                                        - rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura;

                                        - la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. 106 cpv. 3 CP);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 marzo 2003;

indetto                              il dibattimento 10 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, __________, assistito dal suo difensore d'ufficio, lic.iur. __________, nonché la parte civile, __________, mentre il Procuratore pubblico Moreno Capella con lettera 5 maggio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, la quale chiede il proscioglimento dall'accusa di vie di fatto poiché non vi sono i presupposti del reato, in particolare quelli soggettivi, rispettivamente il proscioglimento dall'accusa di ingiuria, rilevando come gli epiteti siano scaturiti da provocazione della parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     E' __________ autore colpevole di:

                              1.1.     ingiuria,

                                        per avere, a __________, il 6.3.2002, apostrofandola coi termini di "bugiarda" e di "ladra", offeso l'onore di __________;

                              1.2.     vie di fatto,

                                        per avere, nelle circostanze di cui sopra, trattenendola energicamente per un braccio e provocandone la caduta, commesso vie di fatto contro __________;

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura, essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Considerato                       che in data 14/16 giugno 2003 la parte civile __________ ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP, mentre né il Procuratore Pubblico né l'accusato hanno inoltrato alcuna dichiarazione in tal senso entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 276 cpv. 2 CPP;

                                        da qui le presenti motivazioni;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto,                             in fatto:

                                A.     __________, domiciliata a __________, è sorella dell'accusato __________, domiciliato a __________, docente di __________.

                                        Fra i due, ma in generale all'interno di tutta la famiglia __________, v'è da tempo una marcata conflittualità, dovuta a fatti antecedenti la presente fattispecie, che le parti, al dibattimento, hanno preferito passare sotto silenzio, limitandosi ad alcuni accenni che ne hanno lasciato intravvedere le origini, in ogni caso non determinanti per la presente pronuncia e di cui si dirà, se del caso e per quanto necessario, in seguito.

                                        Sia sufficiente qui indicare come da una parte sembra essere schierata la "fazione maschile", composta da tre fratelli, fra cui l'accusato, dall'altra, in antitesi, la parte civile, unica donna, dopo la morte della madre, della famiglia, che si completa con l'anziano padre, già __________, e, a detta delle stesse parti, persona ancor lucida, di provata rettitudine e di saldi principi morali.

                                B.     I fatti dibattuti in aula prendono avvio da un indebito prelevamento attraverso l'incasso di uno cheque postale su un conto di una defunta zia, __________, di cui il padre delle parti era curatore e, pertanto, unico titolare del diritto di firma su tale conto, ora di spettanza della comunione ereditaria.

                                        L'8 gennaio 2002, infatti, presso la Posta di __________ qualcuno, falsificando la firma del padre delle parti, aveva ottenuto il versamento di fr. 2'500.-- dal conto della zia.

                                        Scoperti i fatti, ma, almeno in un primo tempo, non il colpevole, la "fazione maschile" della famiglia, in particolare il padre __________ (cfr. doc. _, verbale 21.1.03, pag. 2) avrebbe sospettato dell'atto illecito la figlia __________ e ne avrebbe discusso con l'accusato.

                                C.     Nel pomeriggio del 6 marzo 2002, __________ era andata a trovare il padre e vi era rimasta per un'oretta.

                                        Allorquando stava per andarsene ed era in procinto di caricare il proprio cagnolino sull'autovettura, è sopraggiunto il fratello __________.

                                        Sui fatti seguenti, le versioni, sia nei verbali che per quanto detto in aula, divergono sensibilmente fra le parti.

                                        L'accusato sostiene che aveva convenuto con il padre di mostrare alla sorella copia dello cheque falsificato nonché i documenti comprovanti il prelievo e che quindi, vedendola sul piede di partenza, le avrebbe chiesto tre volte, con toni decisi, ma cortesi, di seguirla in casa poiché "doveva farle vedere qualcosa" che non poteva essere mostrato "in mezzo alla strada".

                                        Non ottenendo seguito - anzi, trovando resistenza -, dopo essere stato apostrofato con un "va a da via 'l cüü" (ammesso dalla parte civile, invece, nei termini "va a cagare", cfr. allegato di memoria datato 7.3.03 alla querela 11.3.03, pag. 1) __________ avrebbe preso __________ per un braccio con l'intento, come indicato in aula, "di accompagnarla verso l'entrata della casa paterna" (dal verbale 18.4.02, pag. 2: "facendola camminare verso la casa di nostro padre").

                                        Nel trambusto, il cagnolino sarebbe balzato a terra dall'auto e, tirando il guinzaglio, di cui __________ teneva un'estremità, l'avrebbe resa instabile. Il fratello avrebbe stretto ulteriormente il braccio proprio per evitare che la sorella potesse cadere a terra rovinosamente.

                                        La parte civile, decisa a non voler seguire l'accusato, gli avrebbe a questo punto tirato un colpo in testa con l'ombrello, non andato a segno grazie al riflesso avuto nel riparararsi con il classatore contenente i documenti.

                                        A questo punto, nella concitazione, __________, che si era recato lì per discutere del prelievo per cui era sospettata la sorella (motivo per il quale aveva con sé il classatore), ha apostrofato la sorella, come da lui ammesso, con i termini "büsarda" e "ladra".

                                        Per contro, stante la parte civile, il fratello __________, sopraggiunto sul posto, impedendole di partire le avrebbe immediatamente "ordinato" con modi arroganti e perentori di rientrare in casa. Alla ferma volontà di non dare seguito si sarebbero alzati i toni della discussione; il cane, per conto suo, sarebbe scappato dall'autovettura aperta e nel frattempo l'accusato avrebbe energicamente strattonato __________, afferrandola per le braccia e facendola cadere a terra prima contro un muretto e poi sul marciapiede. Nella caduta __________ avrebbe picchiato la spalla destra contro la ringhiera e la parte bassa della schiena contro il muretto. Poi, qualche metro più in là, rialzatasi, , sarebbe nuovamente caduta a terra su spinta del fratello si sarebbe difesa con l'ombrello. Il fratello avrebbe riparato il colpo con il classatore e l'avrebbe tacciata di "ladra" e "bugiarda".

                                        Diverse persone, passanti a piedi o in auto, avrebbero notato la scena, ma nessuno sarebbe intervenuto (né ha segnalato alle autorità competenti di aver assistito ai fatti). La comparsa del padre sul pianerottolo, attirato dalle grida, avrebbe messo fine alla lite.

                                D.     Per questi fatti, la parte civile __________ ha sporto denuncia (recte: querela) in data 11 marzo 2002, allegando alla stessa un memoriale di due pagine in cui riassume quanto, a mente sua, accaduto.

                                E.     Nel frattempo, per quanto qui di interesse, una parallela procedura istruttoria ha permesso di fare luce sull'autore della falsificazione della firma sullo cheque e di scagionare da ogni sospetto __________.

                                 F.     Il Procuratore Pubblico ha ritenuto vi fossero gli estremi per condannare __________ per i reati di ingiuria, per avere offeso l'onore della sorella con i termini "bugiarda" e "ladra", nonché di vie di fatto, commesse per averla trattenuta "energicamente per un braccio provocandone la caduta".

                                        L'opposizione dell'accusato ha condotto le parti e questo giudice in aula per il dibattimento, durante il quale, dopo lunga discussione, l'accusato si era dichiarato d'accordo di scusarsi a verbale per l'accaduto, pur impregiudicate le sue contestazioni di fatto e di diritto, nonché di astenersi in futuro da comportamenti irriguardosi nei confronti della sorella, la quale, da par suo, avrebbe dovuto ritirare la querela.

                                        Tale possibilità è decaduta tuttavia per la ferma volontà della parte civile a voler udire la pronuncia del giudizio.

Considerato,                      in diritto:

                                 1.     Per l'art. 126 cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

                                        L'art. 126 CP condanna un comportamento intenzionale che causa alla vittima l'offesa all'integrità corporale meno grave che il nostro diritto penale reprima. Trattasi, di regola, di sanzionare un comportamento aggressivo che non ha condotto ad alcun risultato, proprio perché le vie di fatto si caratterizzano per l'assenza di lesione al corpo umano e alla salute.

                                        Il giudice deve analizzare attentamente la fattispecie per determinare se ci si trovi di fronte a vie di fatto o, più semplicemente, ad un atto brusco, sgarbato ("brusquerie"), non punibile (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 ad art. 126, pag. 151), atteso che per il reato di vie di fatto è richiesto un atto fisico sul corpo altrui che ecceda la misura di quanto socialmente tollerato e in genere usuale (DTF 119 IV 26, 117 IV 16).

                                 2.     Il Procuratore Pubblico ha ritenuto fossero adempiuti i presupposti del reato, ritenendo __________ reo di avere trattenenuto la sorella "energicamente per un braccio e provocandone la caduta".

                                        Sia gli atti formanti l'incarto che il lungo dibattimento non hanno permesso di fare luce sui dettagli, decisivi, di quanto realmente accaduto quel giorno di maggio del 2002. L'accusato da una parte, la parte civile dall'altra hanno infatti ribadito a più riprese la propria versione, in buona parte contrapposta, sui fatti salienti, a quella dell'altro (cfr. sub _).

                                        Non sono stati indicati testi che potessero sostenere, con le proprie dichiarazioni, la tesi dell'uno piuttosto che dell'altro: insomma, questo giudice si trova a dover cercare la verità fra i pochi punti concludenti.

                                        Quest'esercizio non porta a far emergere alcuna certezza che __________ abbia trattenuto "energicamente" il braccio della sorella e, soprattutto, che a seguito di ciò ne abbia provocato la caduta. Né che egli abbia avuto l'intenzione, almeno eventuale, con la sua stretta al braccio - ammessa dalla difesa - di provocarne poi la caduta.

                                        A dire il vero vi sono punti oscuri in entrambe le versioni.

                                        A titolo di esempio, il certificato medico 30 aprile 2002 dei dott. __________ e __________ dell'Ospedale __________ (doc. _) lascia trasparire indicazioni che attesterebbero che __________ sia effettivamente caduta (pur se nulla prova che ciò possa essere avvenuto in seguito ad energica trattenuta del fratello e/o da lui provocata).

                                        Sul corpo della parte civile non risultavano né ecchimosi né ematomi, ma unicamente un arrossamento cutaneo nei punti (spalla destra, emitorace destro, mano e bacino posteriore destri) che lei stessa indica essere stati "toccati" dalla caduta. Nessun segno, nemmeno un semplice arrossamento cutaneo, vi era per contro sul braccio che sarebbe stato trattenuto con forza - "energicamente" per dirla con il Procuratore Pubblico - dal fratello.

                                        __________, in ogni caso, pur se __________, e quindi di buona prestanza fisica, avrebbe con difficoltà potuto trattenere "energicamente" il braccio con una mano, strattonando la sorella fino a farla (più volte) cadere, mentre nell'altra mano (presumibilmente, secondo l'uso comune, sotto il braccio) teneva il classatore con i documenti.

                                        L'accusato, tenendo il classatore in mano (o sottobraccio), una volta sceso dall'auto, e avendo una sola mano "a disposizione", avrebbe avuto ancor più difficoltà ad "afferrare per le braccia" (cfr. verbale __________ 9.4.02, pag. 1) la sorella che stava chiudendo il portone dell'auto o a "metterle le mani addosso" pochi secondi più tardi, spintonandola (ibidem).

                                        Il plot intero della storia, nelle parole di entrambe le parti, ha visto quindi __________ tenere in mano (o sottobraccio) il classatore, sino a quando, in fine, l'ha usato a mo' di riparo per la sua testa. In queste condizioni risulta arduo immaginare siano avvenuti atti particolarmente energici: movimenti di una certa entità infatti avrebbero comportato la caduta a terra del classatore, ciò che nessuno ha sostenuto.

                                 4.     Al di là di ciò, si aggiunga che dottrina e giurisprudenza richiedono inoltre la sussistenza di un rapporto di causalità (naturale e adeguato) fra il comportamento dell'autore e l'offesa all'integrità corporale della vittima.

                                        Se ad esempio, per sottrarsi all'autore, la vittima retrocede e cade al suolo, non si deve concludere che l'autore abbia volontariamente buttato la vittima a terra (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 126, pagg. 153 seg.).

                                        Dal profilo soggettivo, infatti, il reato presuppone il dolo, pur eventuale, nel senso che l'autore deve volere l'intensità dell'offesa all'integrità corporale.

                                 5.     Entrambi i presupposti fanno qui difetto, stante, almeno, quanto emerge dagli atti e stante il quadro dei fatti dipinto dall'accusato, credibile allo stesso modo di quello della parte civile.

                                        Non può pertanto essere disatteso il principio della presunzione di innocenza ("in dubio pro reo"), consacrato dagli art. 6 cpv. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost, dal quale deriva, in materia di apprezzamento delle prove, che il dubbio deve profittare all'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sintanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo, 2000, n. 1918, pag. 403; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco, 2002, n. 12-13, pag. 229; DTF 124 IV 86 e segg.).

                                 6.     In conclusione, questo giudice è giunto alla convinzione che non è emersa prova sufficiente, dagli atti e dal dibattimento, che attesti vi siano state vie di fatto nei confronti di __________ per averla trattenuta "energicamente per un braccio" e per averne "provocato la caduta" (cfr. decreto d'accusa, doc. _).

                                        Non assurge, da sola, a vie di fatto la mera trattenuta per un braccio - ammessa dall'accusato e confortata dal certificato medico di cui al doc. _, che tace anche su semplici arrossamenti al braccio della parte civile - atteso che la stessa è avvenuta con lo scopo di "dirigere" la parte civile verso la casa del padre, ove doveva avvenire la discussione sull'indebito prelevamento.

                                        Non viola infatti l'uso corrente né le abitudini sociali il fatto di "prendere" per un braccio qualcuno, pur recalcitrante, con cui si voglia discutere in privato, come a voler condurlo verso il luogo di discussione.

                                        Facit, l'accusato va prosciolto dal capo d'accusa di vie di fatto.

                                 7.     La presente motivazione è stesa a seguito di dichiarazione di ricorso della sola parte civile, la quale può interporre ricorso unicamente contro i dispositivi di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP) e non, per contro, per quelli di condanna.

                                        E' solo di transenna, pertanto, che ci si china qui sulle motivazioni che hanno condotto alla conferma della condanna per il reato di ingiuria.

                                        Secondo l'art. 177 cpv. 1 CP è colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.

                                        Lo stesso accusato ha ammesso a verbale, di fronte alla polizia, prima, e al dibattimento, poi, di aver pronunciato gli epiteti "bugiarda" e "ladra" nei confronti della sorella.

                                        La difesa ha sostenuto che i termini fossero stati detti in lingua dialettale, usata comunemente nei rapporti fra le parti, e che pertanto fossero da intendere con valenza in qualche modo attutita, quasi famigliare.

                                        Tale tesi non può essere protetta: termini come "bugiarda" e "ladra" sono in ogni caso atti a costituire ingiuria, tanto più che pronunciati dall'accusato come riferiti a qualcosa a lui (ma non, ancora, alla sorella) noto, e meglio alla falsificazione della firma sullo cheque e all'indebito prelevamento dal conto della defunta zia __________.

                                        E' vero che proprio per la conoscenza antecedente della falsificazione dello cheque, per essere stato messo sul chi vive dal padre e essendogli noti anche altri fatti che sarebbero accaduti in passato con protagonista, negativa, la sorella, __________ può ben aver avuto motivo di credere che le resistenze a voler chiarire a quattr'occhi la questione fossero dovute al fatto che la sorella non volesse essere scoperta.

                                        A completazione va detto che, a posteriori, le indagini hanno potuto accertare come la sorella fosse del tutto estranea.

                                        Tutto ciò, purtroppo, in questa sede, non può portare giovamento né all'una né all'altra parte.

                                 8.     E' comunque indubbio che le ingiurie siano state pronunciate in un clima di tensione, dopo che più volte __________ si era visto negare dalla sorella la disponibilità al colloquio e che questa, viste le sue insistenze, aveva risposto dapprima "mandandolo a cagare" (come da lei stessa ammessa nella querela), opponendosi poi anche fisicamente, tanto che il fratello aveva dovuto prenderle il braccio con l'intento di condurla in casa. La seconda reazione di __________ era stata quella di colpire con l'ombrello in testa il fratello, difesosi con il classatore.

                                        In tale scenario, andato peggiorandosi con l'andare dei secondi, il fratello ha pronunciato gli epiteti ingiuriosi, dando sfogo verbale, pur a torto, a quelli che erano i sospetti e i dubbi insiti dentro di sè.

                                        Giusta l'art. 177 cpv. 2 se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

                                        Constatato che i termini "bugiarda" e "ladra", nel contesto in esame, risultano ingiuriosi, visto quanto precede, si può tuttavia affermare che gli stessi siano stati pronunciati a mo' di eccitata risposta, di reazione immediata ad un contegno (verbale con il "va a cagare" e comportamentale, con l'"ombrellata" in testa) sconveniente della parte civile che ha provocato nell'autore un sentimento di rivolta (cfr. DTF 117 IV 273; Corboz, op. cit, n. 34 ad art. 177, pag. 585).

                                        Per questo motivo, atteso come sia da pronunciare la condanna per ingiuria, concorrono tuttavia i motivi per mandare esente da pena il colpevole.

P.q.m.,

visti                                   gli art. 49 cifra 3 e 4, 106 cpv. 3, 177 cpv. 1 e 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 2 e 3, negativamente ai quesiti posti sub 1.2.,

dichiara                           __________,

                                        autore colpevole di ingiuria, per i fatti compiuti a __________ il 6 marzo 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 957/2003 del 20 marzo 2003;

manda esente                  __________ da ogni pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP;

condanna                         __________ al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

proscioglie                       __________ dall'accusa di vie di fatto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avverte                             che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, Lic.iur. __________,

Procuratore pubblico Moreno Capella, Via Pretorio 16, Lugano, __________,

                                        e, una volta cresciuta in giudicato, a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                        -.--            multa

                                        fr.                      150.--          tassa di giustizia

                                        fr.                      150.--          spese giudiziarie

                                        fr.                        -.--            testi                                                                   

                                        fr.                     300.--          totale

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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