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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.03.2003 10.2003.229

25. März 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·395 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.229/KRM DA 378/2003

Bellinzona 25 marzo 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________, __________.1956, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, coniugato, autista  

siccome

ritenuto colpevole di            Infrazione grave alle norme della circolazione;

fatti avvenuti                       il 17 settembre 2002 a __________ -__________;

reato previsto                      dall' Art. 90 Cifra 2 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                       2.  Alla multa di fr. 1'000.--.

                                       3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 17 marzo 2003 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 3 febbraio 2003;

                                       che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 11 febbraio 2003;

                                       che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 21 febbraio 2003 e spedita il 17 marzo 2003 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;

                                       che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

                                 4.     Intimazione a:

__________ __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale __________, __________,  

Il presidente:                                                                La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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