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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.04.2003 10.2003.195

8. April 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·827 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.195/CEG DA 596/2003

Bellinzona 8 aprile 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1963, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, celibe, impiegato magazziniere in malattia  

prevenuto colpevole di 1. furto,

                                        per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--;

                                    2.   danneggiamento,

                                        per avere,  __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile);

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 139, 144 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 41 cifra 1, 68 cifra 2 CP,

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:

                                    1. Esente da pena in applicazione dell'art. 68 cifra 2 CP, pena aggiuntiva a quelle del: - 27.10.1998 della Pretura del Distretto di __________ - 22.05.2000 del Ministero pubblico di __________ - 25.06.2001 del Ministero pubblico di __________ - 26.11.2001 del Ministero pubblico di __________

                                    2. Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile;

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2003;

indetto                               il dibattimento 8 aprile 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico Marco Villa con lettera 2 aprile 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale dichiara di estraneo ai fatti, o perlomeno di non ricordare, ritenuto che all'epoca soffriva di depressioni ed era dedito a sostanze stupefacenti. Egli precisa inoltre che a quel tempo gli era stata revocata la licenza di condurre e quindi non poteva guidare un'autovettura; tuttavia egli frequentava i luoghi poiché vi si recava ad acquistare metadone nella farmacia accanto al negozio ove è stato perpetrato il furto. Pur avendo commesso altri reati patrimoniali, questi portavano su una refurtiva di tutt'altra specie rispetto a quella indicata nella denuncia. Egli giustifica la presenza delle proprie impronte sul reperto della polizia argomentando che era solito appoggiarsi alla vetrina per verificare se il negozio era aperto e per poter cambiare del denaro. In conclusione egli postula l'assoluzione;

                                        da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' __________ autore colpevole di:

                              1.1.     furto,

                                        per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--?

                              1.2.     danneggiamento,

                                        per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa deve essere applicata una pena e, se sì, quale e di quale misura?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 9, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1.1 e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2 e 3,

proscioglie                       __________ dall'accusa di furto e di danneggiamento;

assegna                           le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      100.--         totale

Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________, __________ __________, Via __________, __________,  Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________ __________, __________,

                                         Comando della Polizia cantonale, __________,

                                         Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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