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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2003 10.2003.159

16. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·816 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.159/ROC/MAM DA 505/2003

Bellinzona 16 maggio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________, __________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, commerciante  

prevenuto colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità

                                        per avere,

                                        a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con il quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ __________ Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________ adibito a Negozio "__________ __________ ";

reato previsto                     dall'art. 292 CP;

perseguito                         con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Nicola Respini che propone la condanna

                                    1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

                                        fr. 50.--.

   3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       18 febbraio 2003;

indetto                               il dibattimento in data 16 maggio 2003,

osservato                           che con suo scritto 17 aprile 2003, il Procuratore Pubblico, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato               il quale ammette di avere consapevolmente e volontariamente lasciato aperto

                                       il negozio malgrado la decisione negativa in tal senso del Municipio e questo a

                                       fare tempo dal 6 dicembre 2002 sino al 7 gennaio 2003, sperando nella bontà

                                       del ricorso da lui inoltrato al Consiglio di Stato e volto ad ottenere in breve

                                       tempo la sospensione del’esecutività della risoluzione municipale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1. È __________ __________ colpevole di

                                           disobbedienza a decisioni dell'autorità

                                        per avere,

                                        a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con la quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________ adibito a Negozio "__________ __________ ";

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                        essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.         In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale.

5.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, se devono

                                                 essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

                                                 misura.

preso atto                           che le parti sono state avvertite dallo scrivente Giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP) e che nessuna parte ha chiesto entro il predetto termine la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          l'art. 292 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________ __________, __________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato __________ __________, celibe,

                                        colpevole di

                                        disobbedienza a decisioni dell'autorità

                                        per avere,

                                        a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con il quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ __________Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________adibito a Negozio "____________________";

condanna                         __________ __________, di __________ e di __________ nata __________, nato a __________ il

                                        __________ 1972, attinente di __________, domiciliato ad __________, commerciante, celibe,

                                 1.     Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Intimazione a:

- __________ __________, __________, - Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________ __________, __________, - Comando della polizia cantonale, __________  - Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’arresto, __________

La sentenza è definitiva.

il Giudice:                                                                    il Segretario assessore:

Distinta spese                    a carico di __________

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                          0.00       spese di inchiesta

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                      300.00       totale

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