Incarto n. 10.2003.149 DA 120/2003
Bellinzona 2 ottobre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nata il __________ 1953 a __________ (__________), cittadina italiana, domiciliata a __________, separata, impiegata, difesa da: avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di omicidio colposo e lesioni gravi colpose, per avere, a __________, corsia autostradale sud-nord, l'1.7.2001, circolando alla guida dell'automobile targata (__________) __________ sulla corsia di sorpasso incolonnata ad altri veicoli, omesso negligentemente di tenere la sufficiente distanza dal veicolo che la precedeva per cui, sorpresa dall'improvviso rallentamento repentino di quest'ultimo, frenò e sterzò verso destra urtando violentemente a tergo la motocicletta di __________ __________ procurando a quest'ultima lesioni tali da provocarne la morte, come pure provocando lesioni personali permanenti al passeggero __________ __________, 1986, come attestato da certificato medico in atti, collidendo poi contro il guidovia laterale di proprietà dell'Ufficio strade nazionali, danneggiandolo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 117 e 125 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Mario Branda, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 19'000.--.
3. Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo di prova fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione parziale al decreto d'accusa, limitatamente al dispositivo n. 2, interposta tempestivamente in data 31 gennaio 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2003, al quale l'imputata ed il proprio difensore sono stati autorizzati a non presenziare ai sensi dell'art. 229 CPP, mentre il Procuratore pubblico ed il patrocinatore delle parti civili hanno rinunciato a partecipare;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Deve essere accolta, e se sì in che misura, la richiesta di riduzione della tassa e delle spese di cui al dispositivo n. 2 del decreto d'accusa?
2. A chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e ss., 229, 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
condanna __________ __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nata il __________ 1953 a __________ (__________), cittadina italiana, domiciliata a __________, separata, impiegata,
1. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 3'800.-- (tremilaottocento),
2. al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
i dispositivi per i quali non è stata formulata opposizione,
ossia: "la condanna di __________ __________ __________:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS."
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa; l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
Intimazione a:
__________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________, __________, Eredi fu __________ __________, Via __________ __________, __________, __________ __________, Via __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Piazza __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,
e a:
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Ministero pubblico della Confederazione.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________ __________,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 3'850.00 spese giudiziarie
fr. - 4'000.00 dedotta cauzione già versata
fr. 150.00 totale