Incarto n. 10.2002.99/AMM DAP 2541/2002
Bellinzona 6 ottobre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Alfa Romeo targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.73 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a Chiasso il 18 agosto 2002;
perseguito con decreto d’accusa DAP 2541/2002 del 21 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa – limitata al dispositivo n. 2 (multa, di cui è chiesta una riduzione) – interposta il 22 ottobre 2002 dall'imputato;
indetto il dibattimento 6 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. quale pena pecuniaria – oltre a quella detentiva non oggetto di opposizione – dev'essere inflitta all'imputato;
2. il giudizio sugli oneri dell'attuale procedimento;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 48 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
condanna ACCU 1, oltre alla pena detentiva e agli oneri di cui al decreto d'accusa DAP 2541/2002 non oggetto di opposizione:
alla multa, commisurata alla sua situazione finanziaria, di fr. 800.–;
rinuncia al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio (impregiudicati gli oneri processuali di cui al dispositivo n. 3 del decreto d'accusa);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione,
ossia: "la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
[…]
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–";
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 21 ottobre 2002.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della Circolazione, Camorino (80770),
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 800.– multa
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 1300.– totale