Incarto n. 10.2002.98/AMM DAP 2431/2002
Bellinzona 16 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
Burim ACCU 1
accusato di 1. ripetuta entrata illegale
per essere entrato illegalmente in Svizzera a un valico imprecisato del Cantone di Ginevra il 10 maggio 2002 e a Chiasso l'8 agosto 2002 siccome sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
2. falsità in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria situazione, a Losanna e Ginevra, nel periodo dal 10 maggio all'8 agosto 2002, in particolare per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, rispettivamente ottenere l'apposizione del visto di Schengen, fatto uso, a scopo d'inganno, del passaporto jugoslavo contraffatto sequestrato dalla Polizia al momento del controllo;
reato previsto dall'art. 252 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 250.–;
e inoltre ordina la confisca del passaporto jugoslavo contraffatto n. 000547866;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 14 ottobre 2002;
indetto il dibattimento 16 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato a mezzo raccomandata non ritirata del 10 maggio 2004 – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di:
1.1 ripetuta entrata illegale, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 falsità in certificati, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. se dev'essere ordinata la confisca del passaporto jugoslavo n. 000547866;
4. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 41, 63 e 252 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a Ginevra il 10 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale (in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS, per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ACCU 1:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
./. fr. 400.– cauzione versata
fr. –.– totale