Incarto n. 10.2002.89/AMM DAP 1799/2002
Bellinzona 15 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare
_ACCU1;
accusato di lesioni semplici
per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ spintonandolo e facendolo cadere per terra, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 17 luglio 2002 dell'Ospedale __________;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a Chiasso il 28 maggio 2002;
perseguito con decreto d’accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3. rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 20 agosto 2002;
indetto il dibattimento 15 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato –non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici, commesse nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 41, 63 e 123 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara __________
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1799/2002 del 5 agosto 2002;
condanna __________
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
rinvia __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
___________ Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di _ACCU1:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale