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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.04.2003 10.2002.65

24. April 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·583 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2002.65/AMM DAP 1587/2001

Bellinzona 24 aprile 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ 1980, attinente di __________, domiciliata a __________ __________, Via __________ __________, nubile, venditrice (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

accusata di                        furto di poca entità, art. 139 in relazione con l'art. 172ter CP

                                         per avere, a __________ il __________ __________ 2001, sottratto a danno del negozio __________ un paio di pantaloni del valore di fr. 59.90 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile),

                                         contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP

                                         per avere, il 23 e il 24 maggio 2001 da __________ a __________ e da __________ a __________, viaggiato utilizzando i treni regionali delle FFS senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;

e meglio                             come al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ 2001 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che ha proposto la condanna

                                       1.  alla pena di 3 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno,

                                       2.  al versamento alla parte civile FFS di fr. 205.– a titolo di risarcimento,

                                       3.  al rinvio della parte civile __________ __________ al competente foro civile,

                                       4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–;

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente il 30 luglio 2001 dall'accusata;

considerato                     che i reati di cui al decreto d'accusa in esame sono contravvenzioni nel senso degli art. 101 segg. CP (cfr. anche, per l'infrazione alla LF sul trasporto pubblico, il rinvio di cui all'art. 333 cpv. 1 CP);

                                       che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;

                                       che per l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione";

                                       che, in concreto, dal mese di agosto 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

                                       che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa nel mese di agosto 2002;

                                       che l'accusata deve pertanto essere prosciolta dall'addebito;

per questi motivi,               visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia:               1.     __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa DAP __________/__________ del _______ 2001.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________ __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Marco Villa, __________, – Ferrovie Federali Svizzere, __________, – __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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