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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.06.2003 10.2002.313

17. Juni 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·607 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2002.313/AMM DAC 127/2001

Bellinzona 17 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ l'__________ __________ __________, cittadino italiano, già in __________, ora d'ignota dimora, celibe, __________  

accusato di                        complicità in appropriazione indebita,

                                        per avere, a __________ e __________ __________ (I), nel corso del mese di marzo 1998, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aiutato __________ __________, direttore della società __________ __________, ad appropriarsi indebitamente di trenta azioni al portatore __________ __________ (no. __________ a __________) del valore nominale di fr. 1000.– cadauna, azioni affidate a __________ __________ __________ __________ __________, sapendo che erano di proprietà di quest'ultimo, in particolare stendendo i contratti mediante i quali le azioni venivano alienate a terzi, contro pagamento della somma di almeno 20 000 000 di lire italiane;

                                        reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP visti gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC 127/2001 del 12 febbraio 2001 del Procuratore pubblico Edy Meli, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 23 luglio 2001;

indetto                               il dibattimento per il 17 giugno 2003, al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

                                        2.2  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________ del ____________________ __________;

condanna                         __________ __________

                                        1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

avverte                      –     le parti del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

                                  –     il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

__________ __________, nelle vie edittali, Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, __________, __________ __________ __________ __________, per il tramite del patrocinatore, avv. __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento:        a carico di __________ __________:

                                        fr.                       400.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      700.–         totale

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