Incarto n. 10.2002.268/AMM DAC 659/2001
Bellinzona 2 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1979, attinente e domiciliato a __________, celibe, autista (difeso dall'avv. __________ __________, __________ __________)
accusato di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di circa 170/180 km/h accertata dalla polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h;
reato previsto dall'art. 90 n. 2 LCS, in relazione con gli art. 27 LCS, 4a cpv. 1 lett. d ONC e 22 cpv. 1 OSS;
fatti avvenuti l'8 gennaio 2001 a __________, autostrada A2;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1000.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 agosto 2001;
indetto il dibattimento per il 2 luglio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato dal capo d'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione, rileva la prescrizione dell'azione penale per un'eventuale contravvenzione nel senso dell'art. 90 n. 1 LCS e conclude per una congrua indennità a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di grave infrazione – subordinatamente contravvenzione – alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 e 90 n. 2 LCS, 4a cpv. 1 lett. d ONC e 22 cpv. 1 OSS; 72 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'imputazione di infrazione o contravvenzione alle norme della circolazione, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;
assegna all'accusato fr. 500.– a titolo di ripetibili;
carica le spese allo Stato;
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________ __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – Sezione della circolazione, __________, – Ufficio della circolazione del Canton __________ (att. sig.a __________ __________), __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: