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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.04.2008 INC.2008.7103

2. April 2008·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,507 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Difesa

Volltext

Incarto n. INC.2008.7103

Lugano 2 aprile 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 3/4 marzo 2008 da

__________  

contro

la decisione 19 febbraio 2008 del Procuratore pubblico Rosa Item che conferma di non ammettere la presenza/partecipazione della difesa ai verbali dei coaccusati nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (17 marzo 2008) e quelle del coaccusato __________ (17.3.2008);

preso atto che il coaccusato __________ ha comunicato di non avere particolari osservazioni e che la parte civile (fam. __________) non ne ha presentate nel termine assegnato;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di lesioni personali gravi, aggressione e rissa, per fatti avvenuti a __________ la notte tra l’1 ed il 2 febbraio 2008 e che hanno comportato il ricovero in ospedale di __________.

Lo stesso giorno e con le stesse imputazioni sono stati arrestati anche __________ e __________ (doc. 1 e 2, inc. GIAR 71.2008.1).

2.

Il 4 febbraio 2008, a seguito della conferma del decesso di __________, l’accusa è stata estesa all’ipotesi di omicidio intenzionale nei confronti di tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).

Per completezza e miglior conoscenza dell’inchiesta, va aggiunto che in relazione agli stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stato arrestata anche una quarta persona (minorenne) con promozione dell’accusa per aggressione e rissa (inc. GIAR 85.2008.1).

Lo sviluppo successivo dell’istruttoria è desumibile dall’elenco atti trasmesso a questo ufficio con le osservazioni (da AI 1 ad AI 99) e dalle verbalizzazioni effettuate sia dalla polizia che dal Procuratore pubblico (tre classatori). Di atti specifici si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.

3.

Con scritto del 18 febbraio 2008, __________ segnala al magistrato inquirente di aver constatato, in base alle risultanze di interviste giornalistiche, che il rappresentante della parte civile è ammesso a partecipare ai verbali d’interrogatorio dei tre accusati e chiede che tale diritto di partecipazione sia esteso anche alla sua difesa che, per il momento, non è autorizzata a presenziare agli interrogatori degli altri coaccusati (AI 56).

Con lo scritto qui impugnato, il magistrato inquirente afferma che la parte civile “esercita un diritto proceduralmente garantito” dall’art. 80 CPP ed ha una posizione diversa da quella dei patrocinatori degli accusati i quali “a questo stadio non possono essere ammessi a partecipare ai verbali dei coaccusati”. Sempre a dire dell’inquirente, nei confronti della parte civile non vi sarebbero “contrarie esigenze d’inchiesta” a differenza dei rappresentanti degli accusati; e ciò “tenuto conto di futuri confronti” (AI 57).

4.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 71.2008.3), l’accusato __________ contesta la correttezza del rinvio all’art. 80 CPP ravvisandovi la concessione di un vantaggio alla parte civile per rapporto alle difese: la prima presenzia a tutti gli interrogatori degli accusati, mentre le seconde solo a quelli dei singoli rappresentati. Inoltre, sempre secondo il reclamante, la sua difesa (ma anche quelle dei coaccusati) posta di fronte all’alternativa di scegliere tra la partecipazione agli atti procedurali ed i colloqui liberi con il proprio patrocinato ha optato per la prima possibilità; di conseguenza, visto che il difensore non fruisce di colloqui liberi con l’accusato, non comprende in cosa consistano realmente le contrarie esigenze d’inchiesta fatte valere dal magistrato inquirente e chiede che tale presenza/partecipazione venga concessa.

Conclude sostenendo l’importanza della presenza del difensore alla verbalizzazione degli altri accusati, ritenuto che le domande del magistrato inquirente si estenderebbero a quanto “visto e/o sentito fare dagli altri due coaccusati” e visto che tra i tre accusati “possono esserci conflitti d’interesse”.

5.

Mediante osservazioni del 17 marzo 2008 (doc. 6, inc. GIAR 71.2008.3), il Procuratore conferma che la difesa del reclamante ha rinunciato ai colloqui liberi per poter partecipare agli atti istruttori ma, precisa, che ciò è avvenuto in un momento in cui era “prevista l’assunzione delle audizioni testimoniali”. In merito alla questione della partecipazione della difesa alle audizioni dei coaccusati, il magistrato inquirente sostiene l’esistenza di contrarie esigenze d’inchiesta “così come protette dall’art. 62 cpv. 1 CPP”; in sostanza, secondo il Procuratore pubblico, le relative versioni devono ancora essere “definite ed acclarate in dettaglio” e, fino a quel momento, possono essere inquinate dalla “proposizione di domande del difensore di __________ ammesso alla partecipazione dell’interrogatorio di un correo e dalla contemporanea conoscenza della versione del proprio patrocinato, rispettivamente dalla conoscenza degli elementi ricavati dalla partecipazione alle audizioni dei testi a carico”, domande che, da un lato potrebbero pregiudicare l’immediatezza delle “contestazioni” (risposte?) della persona in quel momento interrogata, dall’altro potrebbero permettere al difensore di (successivamente) formulare domande ad hoc al proprio patrocinato ai fini di “costruire ad arte la propria posizione difensiva”.

Il magistrato inquirente sostiene, poi, che l’intento collusivo tra i coimputati é evidenziato da un rapporto di segnalazione relativo ad un colloquio tra __________ ed il suo difensore, nonché da dichiarazioni dello stesso __________ nel verbale del 27.2.2008.

Da ultimo, nega una disparità di trattamento per rapporto alla parte civile ritenuto che quest’ultima, sempre secondo l’inquirente, “non ha alcun interesse ad ostacolare l’accertamento oggettivo dei fatti”.

6.

Come detto in entrata della presente, __________ ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e la parte civile non ne ha presentate nel termine assegnato.

__________, per parte sua (doc. 7, inc. GIAR 71.2008.3), si associa integralmente al reclamo rilevando anch’egli che in occasione di verbali dei singoli accusati vengono anche formulate domande inerenti la posizione dei coaccusati e che la decisione del Procuratore pubblico è in urto con l’ “accordo informale” di rinuncia ai colloqui liberi ai fini della partecipazione (delle difese) agli atti istruttori.

Delle altre considerazioni, argomentazioni e osservazioni delle parti, si dirà se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

Con scritto del 1. aprile 2008 (doc. 8, inc. GIAR 71.2008.3), il reclamante comunica di aver ricevuto citazione a comparire per un confronto previsto il 3 aprile 2008. Essendo ipotizzabile che altre audizioni, inerenti i coaccusati, seguiranno a breve, chiede che al reclamo sia concesso effetto sospensivo.

8.

Il reclamo, presentato contro una decisione che limita un diritto della difesa da persona certamente legittimata (accusato detenuto) e tempestivo (cfr. art. 20 CPP e ritenuto che il mese di febbraio conta 29 giorni), è ricevibile in ordine.

9.

a)

In diritto, sulla questione della partecipazione della difesa alle audizioni dei coaccusati (e/o di testi), si ricorda che:

“La vigente nostra procedura penale si è inserita nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intesa ad ampliare le garanzie all'accusato nella partecipazione al procedimento sin dall'istruzione formale con abbandono del segreto dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di ridurre i diritti della difesa solo in presenza di pericolo di collusione (Gérard Piquerez, loc. cit., pag. 634, n. 2901). Appunto, e come si vedrà in punto all'accesso agli atti (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP: v. sotto sub 4.2), la presenza del difensore all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni può essere esclusa a ragione di "contrarie esigenze di inchiesta" (art. 62 cpv. 2 CPP), non semplicemente astratte o ipotetiche, ma bensì concrete e preminenti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, pag. 110 n. 8 e pag. 152 n. 3).

Il principale motivo che legittima questa eccezione di legge è ovviamente il pericolo di collusione, inteso ad evitare che l'accusato venga preventivamente a conoscenza di elementi fattuali (anche solo con previa conoscenza di verbali: decisione 21 ottobre 1994 in re M.R., GIAR 575.94.2), così da consentirgli manovre tali da inquinare una corretta assunzione delle prove. I diritti della difesa rimangono in ogni caso salvaguardati da successiva conoscenza delle prove ed in particolare dei verbali di interrogatorio, con possibilità di chiedere complementi e confronti.”

(GIAR 31 agosto 2000, 377.2000.6)

Con la precisazione che “l'avanzare delle indagini diminuisce le esigenze di loro tutela (Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., pag. 110, n. 8)” e, di conseguenza, le “contrarie esigenze di inchiesta, quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria“ (idem, cons. 3.3 e 4.2).

b)

L’ampliata (ormai da oltre 15 anni) facoltà delle parti di partecipare all’istruzione formale si traduce, quindi e tra l’altro, nel diritto (di principio) del difensore dell’accusato, ma anche del patrocinatore di parte civile, di partecipare agli interrogatori davanti al Procuratore Pubblico, indipendentemente dalla qualità processuale della persona sentita (accusato, coaccusato, teste, parte civile; v. artt. 61 ss. e 80 ss. CPP).

La limitazione di tali diritti è possibile unicamente quando siano presenti, e concrete, “contrarie esigenze d’inchiesta“(art. 61 cpv. 1, 62, cpv1, 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 CPP; GIAR 24 gennaio 2006, 192.2005.6).

Tra queste si annovera, in genere e principalmente (oltre a possibili motivi inerenti la posizione del difensore stesso, di cui non è qui il caso), la possibilità che il difensore riferisca al cliente l’esito di interrogatori ai quali ha assisto, o dettagli degli stessi, compromettendo in tal modo immediatezza e spontaneità delle eventuali risposte del suo cliente nell’ambito di interrogatori successivi (relativi a identiche circostanze o nell’ambito dei quali tali dettagli gli verranno contestati) e/o favorendo la formulazione di risposte preparate sulla base di tali conoscenze; trattasi, in sostanza, di una forma di rischio di collusione (DTF 113 Ia 214).

Va comunque ricordato che questo rischio è più facilmente presente allorquando la difesa fruisce di colloqui liberi con l’accusato (cfr. L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel processo penale, CFPG 2001, pag. 32), rispettivamente può essere adeguatamente neutralizzato mediante la sorveglianza, o la temporanea sospensione, dei colloqui tra accusato e difensore (se del caso, trattandosi di due diritti della difesa limitabili per esigenze di inchiesta e nel rispetto di proporzionalità – “…tenuto conto sia dello stadio dell'inchiesta, sia delle altre possibilità di salvaguardarla senza limitare (o con limitazione meno pesante) diritti essenziali (cfr. ad esempio: art. 62 cpv. 3; GIAR 31 agosto 2000 inc. 377.2000.6; REP 132 n. 122)” GIAR 24 gennaio 2005, 192.2005.6; GIAR 31 agosto 2000, 377.2000.6, cons. 4.2; artt. 60, 61 e 64 CPP-, lasciando facoltà alla difesa di indicare una sua scelta prioritaria).

c)

In sede di decisione il magistrato inquirente indica, a fondamento della stessa, l’esigenza di salvaguardare immediatezza e correttezza dei “futuri confronti”; in sede di osservazioni si riferisce, più esplicitamente, al fatto che il difensore, comunque già presente agli interrogatori del suo assistito, se autorizzato a presenziare agli interrogatori dei coaccusati acquisirebbe delle conoscenze tali da permettergli la formulazione di domande, sia a questi ultimi sia al suo assistito, tali da “pregiudicare l’immediatezza delle contestazioni, prima ancora che le stesse siano contestate a ciascun accusato, rispettivamente che gli accusati siano messi a confronto”.

Nessuno mette in dubbio l’importanza di non pregiudicare l’immediatezza delle risposte alle domande poste ai singoli accusati (ma anche ai testi), in particolare nell’ambito di un’inchiesta, come quella nella quale si inserisce la presente procedura, basata sostanzialmente sulle dichiarazioni di persone “coinvolte” a vario titolo (e in relazione ad una fattispecie i cui fatti determinanti si sarebbero svolti in tempi particolarmente brevi, vedono coinvolti ben quattro accusati e numerosi testi, sostanzialmente suddivisi in due gruppi che stavano discutendo tra loro, nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale); tuttavia (e, non da ultimo, per gli stessi motivi: delicatezza, se si preferisce precarietà degli elementi acquisibili mediante le deposizioni), non può essere messa in dubbio neppure la fondamentale importanza (GIAR 22 ottobre 1997, 360.97.1) della partecipazione della difesa alla raccolta degli elementi probatori (anche e proprio per loro maggior valenza) ai fini di un tempestivo esercizio del diritto al contraddittorio, ovviamente a condizione che tale esercizio non ne comprometta (appunto) la corretta raccolta.

Nel caso in esame, il primo rischio indicato dal Procuratore pubblico (compromissione dell’esito dei futuri confronti a seguito di conoscenza, e comunicazione, delle dichiarazioni di terzi all’accusato da parte del difensore) può dirsi estremamente limitato (se non evitato) dalla rinuncia ai colloqui liberi, situazione che, nella sostanza, è confermata come attuale dallo stesso Procuratore pubblico (Osservazioni PP, pag. 1), non risulta essere oggetto di richieste di modifica e (se del caso) potrà essere mantenuta (se si preferisce imposta mediante decisione formale fintanto che permangono le esigenze di cui sopra).

Il secondo rischio (domande volte a pregiudicare l’immediatezza delle risposte e/o costruite ad hoc ed il cui contenuto permetterebbe di costruire ad arte una posizione difensiva), peraltro teoricamente sempre presente in sede di interrogatorio (quindi, in sé non sufficiente a limitare la partecipazione), è in parte (per ciò che è dell’immediatezza) limitabile mediante l’applicazione alla lettera dell’art. 62 cpv. 3 (rispettivamente 61 cpv. 2) che prevede che i difensori presenti possono porre domande previa autorizzazione del Procuratore pubblico e (in ogni caso) al termine dell’interrogatorio, per altra parte (domande contenenti indicazioni circa le altrui risposte o in altro modo capziose) vietando determinate domande o limitandone l’oggetto, rispettivamente verificandone preventivamente la formulazione (cfr. artt. 57, 61, 62,119, 193 CPP; GIAR 24 gennaio 2005, 192.2005.6; Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, 1997, nota 11 ad art. 61, note 6 e 18 a 20 ad art. 61), ritenuto che si può giungere fino all’allontanamento del difensore in caso di abuso del diritto di partecipazione e/o delle modalità d’interrogatorio stabilite (L. Marazzi, op. cit., pag. 33).

d)

In virtù di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la limitazione del diritto di partecipazione (ex art. 62 CPP) mediante esclusione “tout court” della difesa __________ dalla partecipazione alle verbalizzazioni dei coaccusati (tenuto conto delle argomentazioni addotte dall’inquirente – e segnalato che i rinvii al rapporto di polizia del 7.3.2008 ed al verbale __________ del 27.2.2008 sono di poca utilità ai fini della presente in quanto il primo, indipendentemente da ogni e qualsiasi considerazione di merito, non concerne la difesa __________ ed il secondo riporta situazione totalmente indipendente dalla partecipazione dei difensori ai verbali-, dello stadio attuale dell’inchiesta e considerata la contestuale limitazione dei colloqui liberi, non risulta sorretta da concrete e sufficienti esigenze d’inchiesta. In assenza di valida limitazione, il diritto sancito dall’art. 62 CPP deve esplicare i suoi effetti.

10.

La conclusione alla quale si giunge nel considerando precedente rende inutile affrontare l’argomento, anch’esso sollevato dal reclamante, relativo alla “disparità di trattamento” tra la difesa degli accusati ed il patrocinatore della parte civile (quest’ultimo già autorizzato a presenziare a tutti gli interrogatori).

11.

L’emanazione in data odierna della presente decisione rende, inoltre, priva d’oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo pervenuta a questo ufficio in data odierna.

12.

In conclusione, il reclamo deve essere accolto e la decisione del magistrato inquirente, nella misura in cui limita partecipazione della difesa __________ alle audizioni dei coaccusati, annullata con la presente decisione (definitiva a livello cantonale).

Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 133, 134 CP, 6, 9, 57 ss., 61, 62, 80, 81, 113 ss., 119, 176, 189, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29, 32 CF, nonché la TG,

decide

1.    Il reclamo è accolto.

§.  Di conseguenza la decisione 19 febbraio 2008, nella misura in cui limita partecipazione della difesa __________ alle audizioni dei coaccusati nell’ambito dell’inc. MP __________, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di FRS 500.- e le spese (FRS 140.-) rimangono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante __________ FRS 360.- ed all’osservante __________ FRS 80.- a titolo di ripetibili.

3.    Intimazione (per posta ma anticipata via fax vista l’imminenza di ulteriori interrogatori):

                                                                                 giudice Edy Meli

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