Incarto n. INC.2008.6902
Lugano 17 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 3/5 giugno 2008 da
__________ attualmente detenuto (patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 2 giugno 2008 del Procuratore pubblico Rosa Item, che rifiuta i colloqui liberi con i famigliari;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (11 giugno 2008), quelle dei coaccusati __________ (10/11 giugno 2008) e __________ (11/12 giugno 008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è detenuto dal 2 febbraio 2008, in quanto accusato di omicidio intenzionale, lesioni gravi e aggressione (inc. GIAR 69.2008.1), in relazione a fatti avvenuti a Locarno e che hanno visto il decesso di __________. Per gli stessi fatti, e con analoghe imputazioni, sono tutt’ora detenuti anche __________ e __________ (un ulteriore procedimento materialmente connesso è pure in corso presso la magistratura dei minorenni).
Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente nega a __________ i colloqui liberi con i famigliari, segnalando di voler “mantenere l’attuale sistema dei colloqui sorvegliati”.
2.
Mediante il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 69.2008.2), la difesa di __________ si aggrava contro tale decisione ritenendola lesiva del principio di proporzionalità.
Il reclamante segnala che l’inchiesta (definita intensa) è in corso da quattro mesi e per un lungo periodo egli ha rinunciato a postulare colloqui liberi con il difensore, rispettivamente con i familiari, proprio per fugare “ogni dubbio possibile di inquinamento”; tale esigenza/interesse non sarebbe più attuale nella misura in cui “le audizioni si sono svolte, i confronti sono stati fatti e gli atti sono da tempo disponibili”; l’istruttoria proseguirebbe unicamente sul fronte peritale (Reclamo, punti 3 e 4).
Sempre secondo il reclamante, la decisione del 2 giugno 2008 del magistrato inquirente, che nega i colloqui liberi con i famigliari (e, nel contempo, concede colloqui liberi con il difensore e accesso ai media), non é giustificata da concrete necessità d’inchiesta e, di conseguenza viola il principio di proporzionalità (anche in considerazione dell’ineccepibile comportamento dei famigliari in questi quattro mesi).
Va altresì rilevato che nel suo reclamo, __________, afferma di aver riconosciuto le proprie responsabilità, riservando diversa qualifica giuridica dei fatti a lui ascrivibili, e precisa che questo tema non è da trattarsi nel presente reclamo (Reclamo, punto 2).
3.
In sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.2), il magistrato inquirente motiva la laconica comunicazione di mantenimento della “situazione attuale” indicando che il genitore del coaccusato __________ avrebbe contattato telefonicamente il padre del qui reclamante per sapere cosa abbia riferito l’avvocato dopo i confronti (!) e comunicargli sia l’intenzione di offrire pubblicamente una ricompensa (FRS 50'000.-) a chi possa fornire informazioni circa pregressi rapporti (per questioni di droga) tra il giovane deceduto e __________, sia che quanto asserito, in sede di confronto, da __________ sul conto di __________, non corrisponderebbe al vero; il magistrato inquirente, correttamente, precisa anche che di questi contatti gli inquirenti hanno avuto notizia tramite, appunto, il sig. __________ (Osservazioni PP, pag. 1).
Sempre in sede di osservazioni, il magistrato inquirente segnala pure un’iniziativa della madre di un altro coaccusato (__________) che avrebbe, nell’ambito di un colloquio sorvegliato, chiesto al figlio di sottoscrivere una procura che l’autorizza a procurarsi tutte le informazioni necessarie e a consultare tutti i documenti nell’ambito della “causa relativa al decesso di __________”, chiedendosi a cosa mira la madre di __________ “che tra l’altro ha confermato all’ispettore __________ di aver avuto anch’essa contatti con il padre di __________” (Osservazioni PP, pag. 2).
Dalle circostanze appena indicate (nonché riferendosi al clima che “avvolge” l’inchiesta; Osservazioni PP, pag. 3), il magistrato inquirente desume l’esistenza di un pericolo di collusione concreto ed attuale, con necessità di preservare l’inchiesta da inquinamenti, perlomeno fintanto che sarà conclusa la fase istruttoria.
4.
Nelle rispettive osservazioni, i coaccusati __________ (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.2) e __________ (doc. 6, inc. GIAR 69.2008.2) postulano che il reclamo sia accolto e che la concessione di colloqui liberi con i famigliari sia estesa anche a loro (dal magistrato inquirente - __________ - o direttamente da questo giudice - __________).
Entrambi gli osservanti sottolineano la durata della detenzione cautelare in stato di sostanziale isolamento, il fatto che la raccolta delle prove sia conclusa, salvo quelle peritali, e la giovane età degli accusati, circostanza (quest’ultima) che renderebbe ancor più rilevante il mantenimento e l’alimentazione dei legami famigliari.
5.
Delle altre osservazioni, indicazioni o argomentazioni delle parti, si dirà se del caso, nei considerandi che seguono.
6.
Nel procedimento d’istruzione, ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 176 cpv. 2 CPP). I colloqui della persona detenuta con terzi sono accordati e disciplinati dal magistrato inquirente e la proporzionalità delle eventuali restrizioni (sia per quanto concerne la concessione che per quanto attiene alle modalità d’esercizio) deve essere valutata in relazione allo scopo dell’arresto (collusione/inquinamento delle prove, fuga, recidiva, ordine pubblico), rispettivamente al mantenimento dell’ordine nelle carceri (art. 104 cpv. 4 e 3 CPP; art. 8 CEDU; art. 13 CF; DTF 106 Ia 136; DTF 102 Ia 299).
Le decisioni restrittive devono essere motivate. Ciò, da un lato per la loro stessa legittimazione/validità, dall’altro per garantire il diritto di essere sentito del destinatario e la possibilità di verifica delle autorità di reclamo/ricorso (art. 6 CEDU, art. 29 CF, art. 6 CPP; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3, pag. 5 e riferimenti).
È fuori dubbio che la decisione impugnata sia perlomeno carente nella motivazione. Tuttavia, in applicazione (invero particolarmente estensiva ed al limite dell’elusione dell’art. 6 CPP) del concetto che ammette decisioni incidentali (tra cui si può classificare quella qui impugnata) motivate in modo sommario con possibilità di integrazione in sede ricorsale (G. PIQUEREZ, in Festchrift für Jörg Reheberg, Zurigo 1996, pag. 264 lett. b.), si è ritenuto (in luogo e vece di un annullamento con rinvio per l’emanazione di nuova decisione debitamente motivata) di fissare un termine di cinque giorni per le osservazioni.
Visto il contenuto delle osservazioni e il conseguente esito della presente decisione, si rinuncia all’intimazione delle stesse al reclamante per ulteriore presa di posizione.
7.
a)
Il Procuratore pubblico motiva il mantenimento della restrizione indicata nella decisione impugnata, sostenendo l’esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove. I principi applicabili alla valutazione di concretezza di tale rischio sono gli stessi cui si fa riferimento, generalmente, in materia di detenzione preventiva. Quindi, va ricordato che il fatto che l'inchiesta sia ancora in corso non è, di per sé, decisivo per la determinazione dell’esistenza di un rischio ("Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, Strafprozessrecht, IV edizione, no. 701a), occorre che l'assenza della restrizione possa pregiudicare (o compromettere) il corretto svolgimento della procedura e l'esito degli accertamenti (in principio da effettuare ma, a determinate condizioni, anche quelli già effettuati). E', inoltre, necessario che questa possibilità si fondi su elementi concreti ("Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, …, nicht,…. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.) che vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova; occorre che un'influenza effettiva sia possibile, rispettivamente che vi sia un interesse (comune se vi partecipano più persone) in relazione alla finalità di inquinamento: SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19).
Per finire, va ribadito che é compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio di cui si è detto sopra), se ne afferma l'esistenza, indicare e sostanziare tutti gli elementi a sostegno del rischio che afferma come presente (GIAR 4 aprile 2002 in re C.).
b)
Dalle osservazioni del magistrato inquirente si desume che il rischio di collusione e/o inquinamento deriverebbe da alcune iniziative/comunicazioni intraprese dal padre del coaccusato __________ nei confronti del padre del qui reclamante, nonché da un’iniziativa (la procura di cui si è detto al considerando 3 della presente) della madre del coaccusato __________ (non posta in relazione con gli altri coaccusati). Tuttavia, e a prescindere dal determinare se le iniziative indicate (informazioni sull’inchiesta dall’avvocato, ricerca di informazioni su fatti precedenti quelli oggetto d’inchiesta, affermazioni sulla veridicità di dichiarazioni già effettuate nell’ambito di un confronto, rispettivamente una procura per accedere a informazioni inerenti il figlio detenuto) siano atte ad avere effetti collusivi/inquinanti per l’inchiesta e abbiano queste finalità (in merito è stato sentito __________ - verbale di polizia 29.4.2008, all. 29 al classificatore C - ma non risulta dall’elenco atti e sfogliando i classificatori contenenti i verbali di polizia - che sia stato sentito il sig. __________, autore delle iniziative indicate, e il Procuratore pubblico non ne fa menzione nelle sue osservazioni), il magistrato inquirente non indica, neppure nelle grandi linee, quali elementi probatori che intende ancora assumere, o abbia già assunto, siano a rischio di collusione/inquinamento. L’assenza di puntualizzazioni, da parte del magistrato inquirente, in merito alle affermazioni del reclamante secondo cui l’istruttoria “prosegue unicamente su fronti peritali” e il dichiarato (sempre dall’inquirente) intento di mantenere i contatti sorvegliati con l’esterno fino a chiusura dell’istruttoria (non sapendo quali prove o testi potranno essere notificati in sede di complemento) e non fino al dibattimento, confermano l’impressione che il pericolo di collusione e/o inquinamento temuto sia ipotetico (quantomeno riferito a elementi di prova ipotetici).
c)
Inoltre, ma ancora più evidente, gli elementi di rischio invocati (lo si ribadisce: ammesso che siano tali, dato che non risultano approfondimenti in merito) non sono riferiti ad attività poste in essere dall’accusato qui reclamante o da un suo famigliare. Anzi, è stato lo stesso padre del reclamante ad aver riferito agli inquirenti di essere stato contattato; con ciò dimostrando concretamente di non avere intenzione di subire o accettare tali contatti e neppure di volerli gestire all’insaputa degli inquirenti. Per quanto concerne, invece, le iniziative della madre di __________ (di cui, peraltro, non si intravede la finalità collusiva e/o inquinante), le stesse non vengono poste in relazione con il qui reclamante e la sua posizione processuale neppure dal magistrato inquirente.
Questa situazione, oltre a non permettere di ritenere la presenza di concreti elementi di collusione/inquinamento in capo a __________ (ed ai suoi famigliari), evidenzia ulteriormente che il mantenimento della restrizione nei suoi confronti è lesivo del principio di proporzionalità.
Non può modificare questa conclusione neppure il generico riferimento al particolare clima che avvolge l’inchiesta e neppure il fatto che quest’ultima concerna ipotesi di reato di sicura gravità (e fatti, comunque, tragici).
d)
Pertanto, e per ciò che concerne il caso in esame, è indubbio che il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne l'evidenza per rapporto alle iniziative (come detto, neppure oggetto di particolari approfondimenti da parte degli inquirenti) intraprese dal padre di un correo. La decisione impugnata deve essere, quindi annullata ed il reclamo accolto.
8.
Prima di concludere è opportuno spendere due parole in relazione all’auspicio formulato dai coaccusati (in sede di Osservazioni) a che analoga facoltà (di colloqui liberi con i famigliari) sia concessa anche a loro, rispettivamente alla richiesta formale di estensione dei colloqui liberi per decisione di questo ufficio (Osservazioni __________).
Innanzitutto, per dire che questo giudice non può sostituirsi al magistrato inquirente nella decisione di “prima istanza”; in secondo luogo, per ricordare che in relazione al pericolo di collusione o inquinamento delle prove, ciò che vale per un accusato non vale necessariamente ed automaticamente per tutti gli (eventuali) altri.
9.
In conclusione, in capo a __________ non sono presenti (quantomeno, non sono stati indicati) elementi per un concreto pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove da giustificare validamente, a quattro mesi dall’inizio dell’inchiesta e della detenzione, il mantenimento dei colloqui sorvegliati con i famigliari.
Il reclamo deve essere pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 133, 134 CP, 1ss., 6, 9, 104, 105, 107, 280 ss., 284 CPP;
decide
1.
Il reclamo presentato da __________ contro la decisione 2 giugno 2008 è integralmente accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
La tassa di giustizia di FRS 400.00 e le spese di FRS 160.00 rimangono a carico dello Stato che rifonderà a __________ FRS 360.00 a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice Edy Meli