Incarto n. INC.2008.5903
Lugano 18 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo 30 giugno/1 luglio 2008 e relativo complemento 9 luglio 2008 presentate dal
Procuratore pubblico Marco Villa e dal Procuratore pubblico Andrea Pagani
nei confronti di
__________ patr. d’ufficio dall’avv. __________
preso atto delle osservazioni della difesa (8 luglio 2008);
visto l’inc. MP__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato a __________ il 26 gennaio 2008, con contestuale promozione dell’accusa per i reati di ripetuto furto aggravato subordinatamente semplice, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta infrazione alla LFStr.
L’arresto è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione.
Nel prosieguo dell’inchiesta l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta infrazione alla LDDS.
Giova precisare che, nell’ambito della medesima inchiesta, sono stati arrestati il 26 gennaio 2008 anche __________ e __________ (tuttora in detenzione preventiva) ed il 30 gennaio 2008 __________, rilasciato il 2 aprile 2008.
2.
Approssimandosi il termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente il 30 giugno 2008 ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 26 settembre 2008 compreso: dopo aver evidenziato l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e dei correi per tutti i reati ipotizzati, il Procuratore pubblico rileva che, a seguito del deposito degli atti, non sono più dati, perlomeno per l’accusa, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, con la riserva di quelli che dovessero emergere da eventuali complementi richiesti dall’accusato e/o dai coaccusati alla fine del deposito degli atti (11 luglio 2008) ed afferma esistenza di concreto pericolo di fuga. In ogni caso, considerata la gravità delle accuse, che rendono prospettabile una pena espiativa di certa durata, ed avuto riguardo al numero degli accusati, e alla relativa complessità dell’inchiesta, comunque condotta in modo celere, nonostante l’atteggiamento poco collaborante degli accusati (continue negazioni e mezze verità), la proroga richiesta sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, non essendo peraltro dato sapere se alla scadenza del deposito degli atti __________ e/o gli altri coaccusati presenteranno istanze di complementi istruttori, né quante e quali saranno le prove richieste dagli accusati, non potendosi inoltre escludere eventuali reclami al GIAR contro eventuale decisione negativa, restando sottinteso che qualora non dovessero essere presentati richieste di complementi istruttori, l’istanza in questione non avrebbe più ragione di sussistere.
Lo stesso giorno __________ è stato nuovamente arrestato e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di furto aggravato tentato e consumato subordinatamente furto tentato e consumato, danneggiamento, violazione di domicilio (tentato e consumato), guida senza licenza di condurre e contravvenzione alla LStup in relazione a fatti avvenuti dopo il 2 aprile 2008.
3.
Come rilevato sopra, il 30 giugno 2008, __________ è stato nuovamente arrestato, ciò che ha condotto il Procuratore pubblico Andrea Pagani subentrato nella conduzione dell’inchiesta ad inoltrare il 9 luglio 2008 a questo ufficio un complemento all’istanza di proroga 30 giugno 2008. Il magistrato inquirente evidenzia in particolare l’esistenza di bisogni istruttori quo ai fatti che hanno condotto al nuovo arresto di __________ e che una disgiunzione del procedimento a suo carico, in previsione del futuro pubblico dibattimento, non avrebbe alcun senso, rispetto al parziale comune complesso di fatti che lo vede coinvolto unitamente a __________, __________ e __________. Così stando le cose e non potendosi ancora escludere procedure di reclamo contro eventuali rifiuti totali o parziali di complementi istruttori presentati nel termine del deposito degli atti, chiede che, richiamate le motivazioni già addotte nell’istanza 30 giugno 2008, la detenzione preventiva cui è astretto __________ sia prorogato fino al 26 settembre 2008 compreso, fermo restando garantito il preciso impegno, se date le condizioni, a terminare precedentemente ed il prima possibile l’istruzione formale.
4.
Alla scadenza del deposito degli atti nessuno degli accusati ha presentato istanza di complementi istruttori.
5.
La difesa ha presentato osservazioni unicamente all’istanza 30 giugno 2008. Dopo aver rilevato la rinuncia a presentare richieste di complementi istruttori, nonché di aver richiesto al Procuratore pubblico il trasferimento al PCT in regime ordinario, chiede che la postulata proroga venga concessa limitatamente allo stretto necessario, e meglio, “A tal fine si può presumere che il pubblico dibattimento possa avere luogo ancora nel corso del mese di agosto, conseguentemente la proroga concessa sino a tale data”.
6.
L’istanza ed il relativo complemento, presentati dall’autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, sono ricevibili.
7.
I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);
8.
Considerato che nessuno degli accusati ha presentato istanza di complementi istruttori al termine del deposito atti, occorre verificare se le necessità istruttorie legate al nuovo procedimento aperto nei confronti di __________ (con decisione 8 luglio 2008 è stata accolta l’istanza 7 luglio 2008 volta ad ottenere i tabulati retroattivi dal 2.04.2008 al 30.06.2008 dell’utenza in uso a __________) possano giustificare la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________.
__________, __________, __________ e __________ sono accusati di avere commesso/tentato di commettere diversi furti nel periodo dicembre 2007/gennaio 2008 e l’inchiesta è terminata.
Il nuovo arresto di __________ si riferisce a furti avvenuti nel periodo successivo alla sua scarcerazione per i fatti che lo vedevano inchiestato unitamente a __________, __________ e__________, quindi si tratta di una nuova inchiesta.
Così stando le cose, questo giudice ritiene che una proroga della carcerazione preventiva di __________ non rispetti il principio di proporzionalità e sarebbe lesiva dei suoi diritti nonché iniqua, nella misura in cui egli si vedrebbe prorogata la detenzione preventiva e non potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione, essendo di fatto costretto ad attendere l’evoluzione di altra inchiesta che non lo concerne. Chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti e non soltanto quelle legate alla sua posizione personale. In concreto, non è possibile sostenere una qualsivoglia partecipazione di __________ (che in quel periodo era in carcere) ai furti commessi da __________ e che hanno condotto al suo nuovo arresto e, soprattutto, trattasi di una nuova inchiesta, ritenuto che, per quanto concerne quella che vedeva coinvolto __________ con __________, __________ e __________ come già evidenziato, egli era stato scarcerato già in data 2 aprile 2008, a conferma che la sua situazione processuale, in relazione a tale procedimento, a quel punto era già stata sufficientemente chiarita, prova ne è che in seguito non è più stato interrogato dagli inquirenti.
L’istanza di proroga deve quindi essere respinta.
Il magistrato inquirente è invitato a procedere indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone (chiusura dell’istruzione ed emanazione dell’atto di accusa).
Quo alla richiesta di trasferimento al PCT in regime ordinario, giova ricordare che trattasi di questione che rientra nella competenza del magistrato inquirente (soltanto contro l’eventuale rifiuto è dato reclamo a questo ufficio).
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli art. 139, 144, 186 CP, 115 LFStr, 23 LDDS, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L’istanza è respinta.
§ Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ non è prorogato e verrà a scadere il 26 luglio 2008 (compreso).
2. Non si prelevano né tasse nè spese.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin