Incarto n. INC.2008.32006
Lugano 18 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/24 novembre 2008 da
__________ __________ patrocinato dall’avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 2008 del PP Fiorenza Bergomi in materia di quesiti peritali nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 4 dicembre 2008 del Procuratore pubblico, della coaccusata __________ e della parte civile __________, mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del reclamante e della moglie, __________, per titolo di truffa: egli è accusato di essere correo, subordinatamente complice, della moglie __________ __________, che è stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) - a seguito del quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) - e che è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito qui istante, tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che l’istante avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte).
B.
Nel frattempo l’inchiesta è proseguita: sono state rassegnate le due perizie mediche, una del prof. __________ (dermatologica) del 30 settembre 2008 (giunta al Ministero pubblico il 6 ottobre 2008, AI 251) e una del prof. __________ (ortopedica) del 2 ottobre 2008 (giunta al Ministero pubblico l’8 ottobre 2008, AI 253), l’istante e la coaccusata sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha poi proceduto a chiedere precisazioni al perito ortopedico __________, il quale ha risposto con scritto 27 ottobre/3 novembre 2008 (AI 302).
Con decreto 31 ottobre 2008 il magistrato inquirente ha nominato quale perito psichiatrico il dottor __________ e ordinato l’erezione di una perizia psichiatrica della coaccusata __________ (moglie del qui reclamante), di cui alcuni quesiti sono già stati oggetto di reclamo davanti a questo giudice (inc. GIAR 2008.320.05) presentato dal qui reclamante ed evaso con decisione separata.
C.
Con decisione 19 novembre 2008 il PP, richiamato il decreto di nomina del perito del 31 ottobre 2008 e il complemento di perizia trasmesso dal perito __________ in data 27 ottobre/3 novembre 2008, ha sottoposto al perito psichiatrico, dottor __________, un ulteriore quesito peritale, n° 3.8 del seguente tenore:
“L’atteinte à l’integrité corporelle calculée sur la base du doigt et d’une sinistrose traumatique, qui est à définir plus précisement par lo psichiatre, est de 45% si on considère qu’il y a une lésion cutanée chronique logique avec l’accident. Si, au contraire, on considère, selon l’avis du professeur__________ que je rejoins son avis disant qu’il s’agit plutôt de lésions proches de grattages et d’automutilation, on tombe alors à un taux d’atteinte à l’integrité corporelle de 45% à 22%. Si on considère que, étant donné le fait quel les lésions sont volontaires, il ne peut pas s’agir d’une sinistrose, on doit alor considérer qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité corporelle suite à l’accident survenut en cuisine et qu’il y a uniquement une atteinte à l’integrité corporelle de 2,5%, séquellaire à une ancienne lésion du dogt de la main gauche.
Dica il perito se si è di fronte a una sinistrose traumatique?”
D.
Con reclamo 20 novembre 2008 __________ impugna il quesito aggiuntivo e ne chiede lo stralcio. La difesa, per i motivi, “fa ampio riferimento al reclamo 19.11.2008 presentato da __________. In effetti il quesito 3.8.2008 (recte 3.8) rientra nel capitolo 3 dei quesiti peritali e non è lecito sottoporlo ad uno psichiatra. Un quesito che è stato sottoposto a un dermatologo (il prof __________), il quale ha risposto in termini d’incertezza, non può essere sottoposto ad uno psichiatra”.
E.
Con osservazioni 4 dicembre 2008 (Inc. GIAR 320.2008.6, doc. 5) il PP osserva in primis che il reclamante fa confusione con i periti, avendo egli chiesto al perito psichiatrico di pronunciarsi su un’affermazione del perito __________ (che non è un dermatologo e non si chiama __________). Inoltre è stato lo stesso perito __________ a sollevare la problematica di una “sindrome traumatique” affermando comunque che solo un perito psichiatrico ne può accertare la presenza: perciò è stata sottoposta la domanda al perito psichiatrico per la risposta di sua competenza.
F.
Con scritto 4/5 dicembre 2008 (inc. GIAR 320.2008.6, doc. 6) la parte civile __________ chiede che il reclamo venga respinto.
G.
La coaccusata __________, che non ha presentato reclamo, con scritto 4/9 dicembre 2008 (inc. GIAR 320.2008.6, doc. 7) chiede l’accoglimento del reclamo in oggetto nel rispetto del principio in dubio pro reo.
e
in diritto:
1.
Il reclamante, accusato nel procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
Il reclamante ha ricevuto la decisione sul quesito peritale aggiuntivo il 20 novembre 2008, per cui il reclamo di stessa data è sicuramente tempestivo.
2.
a)
Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 97 cpv. 1 CPP/1996, per cui vale quanto assunto nella decisione 3 maggio 1994 in re A.F., GIAR 197.94.1, come qui di seguito ribadito; v. anche decisione 19 settembre 1993 in re T.P, GIAR 353.93.1, in proposito confermata dalla sentenza 3 maggio 1994 del Tribunale federale).
E' superfluo qui ricordare che il perito è collaboratore o ausiliario della giustizia per la ricerca della verità, limitatamente tuttavia all'approfondimento ed al chiarimento di problemi tecnici, che esulano dalle competenze specifiche del magistrato, con oggetto circoscritto ai fatti, senza emarginazione nel loro apprezzamento giuridico. Al magistrato è riservata di principio ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta - comunque e sempre - perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. In più, per giustificare il ricorso al perito, occorre congiuntamente - per riprendere con altre parole il testo di legge - che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova, e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale chiarimento.
Quando una perizia giudiziaria è stata ordinata ed eseguita, essa assume valore di prova, soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito che vi rimane nondimeno vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (DTF 96 IV 98; 101 IV 129).
In questo contesto di principio vanno pure inserite la valutazione e l’ammissibilità di singoli quesiti e delle loro premesse, ricordando altresì che il valore probatorio delle risposte peritali - come evocato sopra - non si estende di per sé stesso ad altri accertamenti istruttori sulle quali sono ancorate, questi rientrando semplicemente nelle conseguenze per la Corte delle risultanze dibattimentali (come all’art. 259 CPP).
b)
Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto. Nel contempo, l'incarto deve essere già "sbozzato" ed aver raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato da permettere la formulazione di quesiti precisi (e non di tenore generico), non essendo ammissibile che il compito di impostare l'incarto venga, di fatto, demandato al perito (sentenza 6 luglio 1999 in re D.; GIAR 861.1998.1).
c)
Non è contestato (né contestabile) che l’ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell’ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1).
Nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è questione di un quesito aggiuntivo, sottoposto al perito psichiatrico, di cui la difesa chiede lo stralcio.
3.
a)
Nel caso in esame la necessità di ordinare una perizia psichiatrica sulla coaccusata (così come suggerito dal perito ortopedico __________) per accertare, in sostanza, e nell’ipotesi accusatoria, se __________ al momento dei fatti imputatile soffriva di una turba psichica, con tutto quanto ne discende, non è mai stata in dubbio, tanto che è stato il PP ad ordinare tale prova, pure auspicata dai difensori dei due accusati.
Contestato in questa sede è il quesito aggiuntivo (il n° 3.8) relativo all’accertamento della presenza di una “sinistrose traumatique”: il quesito non è ritenuto dalla difesa rispettoso del principio “in dubio pro reo”. La difesa ritiene poi che un quesito sottoposto ad un dermatologo, che ha risposto in termini di incertezza, non può essere sottoposto ad uno psichiatra.
b)
L’autorità di nomina sottopone allo specialista l’elenco dei questi peritali avendo cura di formularsi in modo sufficientemente preciso e dettagliato, affinché le risposte risultino poi effettivamente utilizzabili per il giudizio. In termini generali si può comunque rilevare che le domande sono indirizzate a chiarire le condizioni di salute mentale del peritando al momento del reato e quelle attuali; nel caso della constatazione di un’alterazione della capacità, l’eventuale influenza sulla responsabilità; nel caso di una scemata imputabilità, il grado della medesima (lieve, media, grave), una prognosi sul comportamento futuro (rischio di recidiva), l’indicazione della necessità dell’adozione di eventuali misure terapeutiche stazionarie o ambulatoriali giusta gli art. 59-61 CP o di una misura di internamento ai sensi degli art. 64 segg. CP e l’indicazione delle strutture e dei servizi che potrebbero entrare in linea di conto per l’esecuzione della misura. Non sono percontro ammissibili domande di diritto o di valutazione delle prove che, per definizione, rientrano nel campo di competenza dell’autorità inquirente, rispettivamente del giudice come per esempio se il peritando ha agito intenzionalmente o se egli è credibile, o se presenta una propensione alla commissione di reati, ecc. (M. Branda, La perizia psichiatrica secondo l’art. 20, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, vol. 21, p. 142 e 143).
Il perito deve prestare attenzione a non procedere ad una per lui indebita interpretazione e valutazione degli atti, rispettivamente delle prove, in particolare delle deposizioni testimoniali. Spetta infatti al giudice, e non al perito, il compito di accertare i fatti, di vagliare le testimonianze, indicando, se del caso, quali sono attendibili e quali no. Se necessario il perito procederà prendendo in considerazione, esaminando e poi illustrando più varianti (alternative). Va ricordato che il giudice è abilitato a scostarsi dalle conclusioni di una perizia se appare fondata su atti o testimonianze il cui valore probatorio o il cui contenuto vengono valutati diversamente dalla Corte rispetto al perito. Va d’altro canto osservato che perizie aventi per oggetto la verifica della capacità di intendere e di volere dell’accusato possono essere eseguite anche nel caso in cui il peritando neghi il reato imputatogli. La risposta alle domande peritali avverrà in questo caso considerando l’ipotesi che i fatti contestatigli corrispondano alla realtà. Se ad esempio al processo l’accusato modifica la propria versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato in sede di esame peritale, il perito dovrà tenerne conto in occasione della sua audizione al dibattimento. (M. Branda, op. cit., p. 149 e 150).
c)
Va ricordato che il principio “in dubio pro reo” è una regola di valutazione della prova che compete al giudice del merito. Quando l’accusa non può stabilire l’infrazione nei suoi diversi elementi e provare la colpa, in particolare se esiste un dubbio su di un qualsiasi fatto pertinente, bisogna decidere per la versione più favorevole all’accusato: e cioè pronunciare l’assoluzione in base al principio in dubio pro reo. Come regola dell’ambito dell’apprezzamento delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di un fatto a carico dell’accusato se, da un punto di vista oggettivo, sussistono a questo proposito dei dubbi seri e irriducibili che s’impongono.
Come detto il principio “in dubio pro reo” è una regola d’apprezzamento della prova, apprezzamento che spetta al giudice del merito e che gli impone di operare in due fasi, quella dell’apprezzamento o meglio del risultato che emana dall’amministrazione delle prove e quella delle conclusioni che il giudice è portato a tirare da questo risultato. È in questa seconda fase che il principio “in dubio pro reo” vieta al giudice di emanare un verdetto di colpevolezza quando già il processo di amministrazione delle prove lascia sussistere un dubbio ragionevole sulla colpa dell’accusato (G. Piquérez, Procédure pénale suisse, Traité thèorique et pratique, Zürich 2000, n° 1918 e 1919, DTF 120 Ia 31 consid. b e c).
4.
Preliminarmente va osservato che il quesito aggiuntivo sottoposto al perito psichiatrico non fa riferimento (come asserisce la difesa) a conclusioni e valutazioni del perito dermatologo ______, bensì a quelle del perito ortopedico __________, il quale si è espresso sul grado di invalidità della peritanda, a dipendenza delle premesse fattuali considerate: nel caso specifico (anche) a dipendenza del fatto che alla coaccusata possa essere diagnosticata (o meno) una “sinistrose traumatique”, successiva all’infortunio occorsole in cucina con la soda caustica.
Il quesito contestato, oltre ad essere sufficientemente concreto e preciso, è evidentemente d’ordine medico scientifico e non giuridico. In sostanza viene chiesto al perito psichiatrico, di volersi esprimere sulla possibilità che __________ sia stata colpita da una sorta di sindrome post traumatica, d’ordine psichiatrico, successiva all’infortunio. La legittimità di tale quesito appare evidente, come evidente il fatto che non vi possa rispondere uno specialista in ortopedia - che in effetti non si pronuncia a questo proposito ma ne solleva soltanto la problematica - quanto piuttosto uno specialista in psichiatria.
Mal si comprende il motivo per cui la difesa, nel suo scarno e per nulla motivato reclamo, chieda lo stralcio del quesito 3.8, non essendo contestato (e neppure compreso nell’ipotesi accusatoria) che __________ abbia subito un infortunio, ustionandosi la cute di un arto superiore (o entrambi?) con la soda caustica mentre stava lavorando in cucina. Che ella possa avere sofferto, successivamente all’infortunio con la soda caustica, di una sorta di sindrome post traumatica (che può avere in qualche modo influenzato il suo comportamento o il suo atteggiamento nell’affrontare i postumi dell’infortunio) è quesito, oltre che di indubbia rilevanza per il procedimento penale in corso, al quale può rispondere uno specialista in psichiatria, piuttosto che un dermatologo o un ortopedico. La pertinenza di tale indagine per l’inchiesta in corso è quindi data, con riferimento alle possibili conseguenze di una tale sindrome. Il quesito è quindi pertinente, così come formulato, anche perché è evidente che tale necessità di indagine psichiatrica è stata suggerita dal perito ortopedico e il perito psichiatrico, per la sua valutazione, dovrà fondarsi anche sulle conclusioni degli altri periti medici che lo hanno preceduto.
Non si può che ribadire quanto già espresso con la decisione 12 dicembre 2008 di questo giudice in materia di quesiti peritali (inc. GIAR 2008 320.5, doc. 8) e cioè che è ben vero che le conclusioni, in questo caso, del perito __________ non rappresentano, nel presente stadio del procedimento la verità (sia pure solo processuale e quindi umanamente fallibile), esse tuttavia sostanziano concretezza e serietà di indizi, con l’accertamento riservato al giudice del merito, come in tutti i procedimenti penali - in conseguenza della presunzione di innocenza - per la diversa valenza delle prove dell’istruzione formale da quelle accertate dalla corte giudicante. Ora, nel caso di specie, il perito deve svolgere i suoi approfondimenti sulla base del materiale probatorio a disposizione (tra cui le conclusioni del perito medico __________ che sono state riprese, pari pari, nella premessa al quesito di cui è chiesto lo stralcio): sarà poi la Corte del merito a definire la verità fattuale e a riferirla alle conclusioni dell’esperto. Si aggiunge che il perito psichiatrico non è chiamato a valutare le conclusioni mediche dei periti __________ o __________ o a confermare o confutare le tesi accusatorie, bensì a fornire le risposte della scienza alla fattispecie illustrata dal PP e cioè se, con riferimento alle considerazioni e conclusioni dei periti medici che lo hanno preceduto, __________ potrebbe essere stata colpita da una “sinistrose traumatique” negli anni successivi all’infortunio con la soda caustica di cui è stata vittima.
Per quanto riguarda l’applicazione del principio in dubio pro reo si è visto sopra che spetta al giudice del merito, per le valutazioni di sua competenza.
Per tali motivi la richiesta di stralcio del quesito peritale non può essere accolta.
5.
In conclusione, con riferimento a quanto esposto ai considerandi precedenti, il reclamo è deve essere respinto con la presente decisione definitiva a livello cantonale.
Tasse e spese seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.- e le spese di CHF 200.- sono a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
- Intimazione a (con copia delle osservazioni):
giudice Claudia Solcà