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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.01.2009 INC.2008.31905

23. Januar 2009·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,324 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Provvedimento PP

Volltext

Incarto n. INC.2008.31905

Lugano 17 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/26 novembre 2008 da

__________  

contro

le decisioni 12 novembre 2008 del PP Fiorenza Bergomi che ha rifiutato colloqui liberi con il marito coaccusato e con il medico curante nonché, il dissequestro di un importo di CHF 10'000.- dai conti bancari dell’accusata nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni 4 dicembre 2008 della parte civile __________ e 9 dicembre 2008 del PP, mentre che le altre parti non hanno presentato osservazioni;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto,

in fatto:

A.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti della reclamante e del marito __________, per titolo di truffa: ella, che è stata vittima il 24 maggio 1993 di un infortunio sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale è stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sono intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) – è a sua volta accusata di avere ingannato, con l’aiuto del marito, tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che il marito avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte). Entrambi gli accusati sono stati arrestati e si trovano tuttora in detenzione preventiva.

B.

Nel frattempo l’inchiesta è praticamente conclusa, anche se mancano agli atti le risposte delle Autorità __________ che, su rogatoria internazionale, sono state richieste dal PP di bloccare a registro fondiario i beni immobili dei coniugi __________ in __________ e quelli depositati su di un conto bancario intestato alla reclamante.

Con decisione 5 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il ricorso presentato dalla qui istante contro la decisione 30 ottobre 2008 di questo giudice che aveva respinto la sua istanza di libertà provvisoria, inoltrata il 21/22 ottobre 2008, ritenuta la presenza di seri indizi di reato, i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con riferimento ai beni immobili e mobili degli accusati al loro paese d’origine, e il pericolo di fuga ritenuto che dall’insieme delle circostanze e dal fatto che i beni (mobili ed immobili) al paese d’origine non sono ancora stati bloccati, appare non solo possibile, ma anche probabile che i due accusati preferiscano la fuga dal nostro paese (dove non hanno più legami e dove ogni loro bene è stato bloccato) per il paese d’origine.

Con decisione 19 dicembre 2008 questo giudice ha concesso una proroga del carcere preventivo cui sono astretti i due coniugi sino al 9 febbraio 2009 (compreso).

C.

Con istanza 17/20 ottobre 2008 (AI 265) la difesa della qui reclamante ha chiesto al PP il dissequestro dell’importo di CHF 10'000.- dai conti della sua patrocinata al fine di permettere all’__________ il pagamento di spese fisse della famiglia (quali cassa malati, affitto e altro). L’istanza è stata intimata dal PP alle parti il 22 ottobre 2008 per osservazioni (AI 272).

A tale istanza si sono opposte tutte le parti (AI 281, 285, 293 e 294 ad eccezione del correo, AI 284).

D.

Con istanza 31 ottobre/3 novembre 2008 (AI 303) la qui reclamante ha, tra l’altro, chiesto genericamente al PP di potere essere visitata in carcere dal proprio __________. Ella ha altresì chiesto la possibilità di avere colloqui regolari con il proprio marito, anche sorvegliati.

E.

Il PP, con scritto 12 novembre 2008 (AI 322), ha comunicato di non intendere dissequestrare l’importo di CHF 10'000.-, ritenuto come sui conti in __________ riconducibili all’accusata, posti sotto sequestro, è confluito provento di reato. Il mantenimento del sequestro si giustifica inoltre a fini risarcitori e, fra il sequestro posto in essere e l’ipotesi di reato al vaglio del PP, sussisterebbe sufficiente connessione che giustifica la misura ordinata e il suo mantenimento.

Per quanto riguarda il permesso di visita a favore del __________ il PP osserva come l’accusata sia già seguita in carcere dal __________ il quale, se lo necessitasse per motivi medici, e dietro consenso del PP, potrebbe contattare il __________. Il PP osserva peraltro che il __________ è stato sentito come teste e ancora lo potrebbe essere.

Per quanto riguarda i colloqui tra i due accusati il PP ha concesso un colloquio sorvegliato dalla polizia cantonale e alla presenza di un interprete.

F.

Con reclamo 24 novembre 2008 __________ afferma in primo luogo che la decisione, per quanto riguarda il mancato dissequestro, andrebbe annullata già solo per il fatto che il PP ha dato per scontata la colpevolezza degli accusati, che invece respingono ogni addebito. Inoltre l’importo richiesto è assolutamente necessario  per pagare le spese correnti dei coniugi __________: il dissequestro è quindi chiesto in ossequio dei principio di proporzionalità e in dubio pro reo.

Per quanto riguarda il permesso di visita a favore del __________ la difesa osserva che accetterebbe anche un permesso sorvegliato alla presenza di un'agente di polizia di sesso femminile, per permettere alla sua assistita, che soffrirebbe tuttora di forti dolori e sanguinamenti, di essere visitata dal proprio medico curante.

Per quanto riguarda i colloqui liberi tra i coniugi la difesa osserva che gli stessi non sarebbero di nocumento al procedimento penale non potendo i due coniugi colludere tra loro.

G.

Con osservazioni 4 dicembre 2008 (Inc. GIAR 319.2008.5, doc. 4) la parte civile __________ si oppone al reclamo e, per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di CHF 10'000.-, osserva che i saldi attivi sequestrati ai due accusati non appaiono sin d’ora sufficienti a coprire le pretese delle parti civili, vi sono sufficienti indizi di reato a fondamento della decisione di sequestro, per il resto si dirà, se del caso, nelle motivazioni della presente.

H.

Con osservazioni 9 dicembre 2008 (inc. GIAR 319.2008.5, doc. 5) il PP si rifà alle decisioni impugnate. Per quanto riguarda i permessi di visita con il __________ afferma che oltre al __________ l’accusata è seguita in carcere anche dal __________ (specialista dermatologo). Per quanto riguarda i colloqui tra i coniugi il PP afferma che la difesa stessa aveva chiesto, in via subordinata, la concessione di colloqui sorvegliati. Un colloquio tra i coniugi sarebbe già stato organizzato e un altro predisposto a seguito della richiesta formulata il 4 dicembre 2008 dalla difesa.

I.

Il coniuge, coaccusato, della reclamante e le altre parti non hanno presentato osservazioni.

E,

in diritto:

1.

La reclamante, accusata nel procedimento penale, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinataria del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.

Il reclamo, formulato dall’accusata il 24 novembre 2008, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.

2.

I principi generali in materia di perquisizione e sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti ai patrocinatori dell’accusato ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di seguito.

L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi, in particolare al cpv. 3 per cui possono essere sequestrati oggetti e valori destinati a garantire il pagamento delle eventuali multe se ciò sia adeguato alle circostanze - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);

Per quanto concerne, più specificamente, il sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 69 ss. CP in vigore dal 1.1.2007, vale ancora quanto detto a proposito del sequestro ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 59 della vecchia parte generale del codice, ritenuto che nella novella legislativa si è proceduto, per quanto concerne le norme in questione, unicamente ad una diversa numerazione e ad una scomposizione delle cifre dell'art. 59 in tre articoli specifici, quindi:

Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS (ora art. 71 cpv. 1 CP): essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS, dal 1° gennaio 2007 arto 71 cpv. 3 CP)) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato.

3.

Nel caso in esame, la decisione del magistrato inquirente di rifiutare il dissequestro dell’importo di CHF 10'000.- (o se si preferisce di mantenere il sequestro di tale somma) si fonda sull’art. 161 cpv. 2 CPP, e cioè sull’ipotesi che quanto sequestrato all’accusata sui conti bancari presso il __________, sono beni di cui l’accusata è entrata in possesso con il reato o il relativo ricavo (i versamenti dei premi unici e delle rendite delle varie assicurazioni che sono state chiamate a pagare l’accusata per la riconosciuta invalidità, a seguito dell’aggravarsi dei postumi dell’infortunio originario), che saranno presumibilmente soggetti a richiesta di confisca.

Allo stadio attuale vi sono infatti seri e concreti indizi per ritenere che l’accusata, con l’aiuto del marito, abbia ingannato gli istituti assicurativi costituitisi parti civili, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare un aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi: prestazioni e rendite di cui hanno sostanzialmente beneficiato entrambi i coniugi (considerato che il marito avrebbe cessato ogni attività lucrativa nel 2003 vivendo con le rendite ricevute dalla consorte). A nulla vale il richiamo, in questa sede, al principio in dubio pro reo che, va ricordato, è una regola di valutazione della prova che compete al giudice del merito.

Nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione – che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione degli ordini contestati, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato – e dall’altro – ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire – dell’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Ciò premesso, alla luce degli elementi di fatto sopra riportati, le ipotesi accusatorie alla base delle decisioni impugnate appaiono tutt’altro che inverosimili e sono sufficienti a giustificare il mantenimento del sequestro dei beni dell’accusata depositati su suoi conti presso il __________ in __________.

Per quanto riguarda la connessione tra i reati ipotizzati e i beni sequestrati sui conti bancari presso il __________ la stessa appare pacifica, essendo tali conti riconducibili all’accusata e al di lei marito (coaccusato) e alimentati con versamenti delle assicurazioni che si sono costituite parti civili (la ricostruzione __________ ha permesso di accertare che le entrate provenienti da assicurazioni e/o istituti di previdenza a favore della relazione __________ intestata a __________ ammontano complessivamente CHF 961'187.65) quindi, nell’ipotesi accusatoria, con denaro provento dei reati per cui si procede.

Pacifico pure il rispetto del principio della proporzionalità dal momento che i beni riconducibili ai coniugi __________, sino ad ora posti sotto sequestro penale sui conti __________ ammontavano, al 14 gennaio 2009 (situazione patrimoniale __________ prodotta agli atti) a CHF 256'428.- per __________ e a CHF 280'325.- per __________. Il totale di quanto bloccato in __________ è sicuramente inferiore al presunto indebito profitto ipotizzato dagli inquirenti (con riferimento alla ricostruzione __________ 14 gennaio 2009 menzionata sopra).

Per questi motivi il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.

4.

L'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.

Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP i colloqui - sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) - tra la persona in detenzione e terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.

La possibilità di colloqui con terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8 CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità.

In sostanza, provvedimenti limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico (in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).

In concreto, il Procuratore pubblico ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui tra l’accusata e il __________ (suo medico curante) e liberi tra i coniugi (entrambi detenuti), concedendo un colloquio sorvegliato tra i due e predisponendone un altro. A mente del magistrato inquirente il __________ sarebbe stato sentito come teste e lo potrà ancora essere in futuro, mentre che per quanto riguarda le cure all’accusata esse vengono prestate in carcere dal __________ e dal __________, dermatologo. Non è motivato il rifiuto di colloqui (sia liberi che regolari, se sorvegliati) tra i coniugi, entrambi detenuti ormai dal 30 giugno 2008.

5.

Per quanto riguarda la visite con il __________ occorre innanzitutto rilevare come l’accusata sia seguita dal profilo medico in carcere sia dal __________ (medico della struttura carceraria ) che dal __________ (oltre che dagli infermieri dell’infermeria del carcere).

La difesa ha richiesto un permesso di visita per il __________ senza specificare e motivare per quale motivo l’accusata, che verosimilmente già più non si recava dal __________ da tempo, necessiti della visita di tale specialista. In sostanza non solo non è stato chiesto, per il tramite del medico responsabile della salute dei detenuti presso il carcere giudiziario, di poter far capo al __________ (come peraltro prevede il regolarmente del carcere giudiziario, art. 18 e 19), ma neppure del perché l’accusata necessiti di tale visita medica, dal momento che, stando alle sue dichiarazioni, ella mai sarebbe migliorata dal giorno dell’infortunio (se non per brevi e circoscritti periodi) sebbene seguita appunto dal __________. In sostanza non è chiaro con che approccio il __________ dovrebbe supplire eventuali mancanze diagnostiche e/o terapeutiche del __________ e del __________ (quest’ultimo specialista in dermatologia) e per quali problemi di salute.

Il __________ è stato sentito come testimone nel procedimento penale in corso e verosimilmente potrebbe ancora essere sentito al processo, ne discende che un colloquio tra lo specialista e l’accusata, in assenza di una concreta necessità di intervento diretto medico nei confronti di quest’ultima, potrebbe creare problemi di collusione o inquinamento delle prove.

Così stando le cose il reclamo su questo punto deve essere respinto.

6.

La reclamante chiede poi di potere beneficiare di colloqui regolari, liberi, con il marito __________, pure incarcerato presso la struttura del __________.

È ben vero che l’esistenza di un pericolo di collusione, che giustifica il perdurare della carcerazione preventiva, è stato riconosciuto da questo giudice e dalla CRP, con riferimento ai beni mobili ed immobili degli accusati al loro paese d’origine. Non vi sarebbe quindi, almeno apparentemente, pericolo di inquinamento delle prove in caso di due coaccusati potessero parlarsi tra loro.

V’è da dire che dal profilo accusatorio è contemplata l’ipotesi che __________ abbia materialmente aiutato la moglie ad autoinfliggersi le lesioni che le hanno permesso di percepire le rendite assicurative e che sono alla base della richiesta di una rendita per grandi invalidi. Appare quindi evidente che vi è il concreto pericolo che l’agire degli accusati contemplato nell’ipotesi accusatoria si ripeta all’interno della struttura carceraria, in caso i due coniugi abbiano la possibilità di incontrarsi senza sorveglianza alcuna, ciò al fine di rendere verosimile la loro versione dei fatti e, per di più, con aggravamento dello stato di salute della reclamante (conseguenza che evidentemente non può essere accettata). A questo rischio, appena evidenziato, si potrebbe verosimilmente ovviare con l’adozione di misure adeguate.

Il PP non ha comunque analizzato la problematica suesposta e neppure ha motivato la propria decisione negativa, limitandosi a comunicare di avere già concesso un colloquio sorvegliato tra i coniugi detenuti e di averne organizzato un secondo (che ormai dovrebbe già avere avuto luogo) ma non si è espresso sulla possibilità che ulteriori incontri tra i coniugi possano avvenire presso al struttura carceraria e se sì con che modalità.

“l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K .L.; GIAR 15.03.1995 in re L. B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP); secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);

…omissis…

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;"

(sentenza 6.08.2001, inc. GIAR 528.2000.3)

Non essendo la decisione impugnata, su questo punto, motivata sia per quanto riguarda la non concessione di colloquio liberi come pure la non concessione di colloqui regolari sorvegliati (e se sorvegliati, con quali modalità), lacuna che non è sanata neppure in sede di osservazioni, la stessa deve essere annullata da questo giudice (cui compete verificare, su reclamo, la legittimità dell’esercizio delle competenze del titolare del procedimento e non sostituirsi a questo in tale esercizio),  che in siffatte circostanze non dispone degli elementi per considerare né il rispetto del principio di proporzionalità né l’eventuale violazione dell’art. 8 CEDU. L’incarto deve quindi essere ritornato al Procuratore pubblico affinché emani una decisione debitamente motivata su questo punto.

7.

Il reclamo è conseguentemente respinto per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di un importo di CHF 10'000.- e la richiesta di concessione di colloqui tra l’accusata e il __________, mentre che la decisione impugnata è annullata per quanto riguarda la non concessione di colloqui personali tra i due coniugi coaccusati. Per quest’ultimo aspetto gli atti sono rinviati al PP per nuova decisione. Tasse e spese (limitate, con riferimento alla richiesta di dissequestro) sono a carico della reclamante. La presente decisione è impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione in materia di sequestro e che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP, n. 27).

Richiamati i citati articoli di legge,

decide

1.              Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (cfr. considerando 7.).

2.              La tassa di giustizia di CHF 500.- e le spese di CHF 150.- sono a carico della reclamante.

           Non si assegnano ripetibili.

3.              Contro la presente decisione è data la facoltà di ricorso alla CRP entro 10 giorni.

4.              Intimazione (con copia delle osservazioni) a:

                                                                               giudice Claudia Solcà

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