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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.10.2008 INC.2008.31904

30. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,076 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2008.31904

Lugano 30 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 21/22 ottobre 2008 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 27 ottobre 2008 dal   Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano

viste le osservazioni delle difesa 28 ottobre 2008;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto:

A.

Per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5).

“A.

__________ è stata arrestata il 30 giugno 2008 in quanto accusata di truffa (a seguito di denuncia 19 ottobre 2007 della __________) dal Procuratore pubblico, dopo essere stata interrogata in mattinata dalla __________ e il pomeriggio dal magistrato inquirente. Lo stesso giorno è pure stato arrestato il coniuge dell’istante, __________, per lo stesso titolo di reato.

__________, che sarebbe stata vittima il 24 maggio 1993 di un incidente sul lavoro agli arti superiori (ustione con la soda caustica che le avrebbe provocato ustioni di 2° e 3° grado) – a seguito del quale sarebbero sarebbe stata ritenuta inabile al lavoro manuale e sarebbero intervenute a vario titolo diverse compagnie assicurative che le hanno fornito prestazioni di natura pecuniaria (tra cui __________) – è accusata di avere ingannato tali istituti assicurativi, autoinfliggendosi delle ferite agli arti superiori (da sola e con l’aiuto del marito) al fine di simulare una aggravamento delle conseguenze dell’incidente originario e così ottenere il versamento di prestazioni assicurative, altrimenti non dovute, e tentato di percepire, con le stesse modalità, una rendita per grandi invalidi.

Il 16.7.2003 avrebbe ottenuto dal datore di lavoro, in via giudiziaria, anche un’indennità per danni non assicurati di CHF 541'365.25.

“L’8.6.2006, per valutare la richiesta di indennità per grandi invalidi rispettivamente per chiarire la particolare “anomala” situazione [“In sostanza (…) usciva dall’ospedale in fase di netta guarigione ed ai controlli ambulatoriali ai quali si presentava in seguito, le condizioni delle sue mani e dei suoi avambracci risultavano di nuovo ex ante” (denuncia penale 19.10.2007, p. 3)], __________ sarebbe stata visitata dal __________. Il perito avrebbe rilevato l’impossibilità soggettiva di muovere braccia e mani e concreti indizi di lesioni autoinflitte; avrebbe consigliato un’osservazione costante della denunciata, con documentazione fotografica mensile del decorso delle lesioni.

L’__________ avrebbe proceduto alle verifiche presso l’abitazione di __________ il 15.9.2006, il 28.11.2006, il 22.1.2007, il 16.2.2007 ed il 30.4.2007. All’inizio di aprile 2007 __________ avrebbe incaricato l’agenzia investigativa __________, di monitorare la denunciata durante i soggiorni in __________. Il controllo effettuato nel periodo 6.-22.4.2007 e 21.-24.5.2007 avrebbe permesso di evidenziare come trascorresse il tempo tra lavori di giardinaggio, faccende di casa, passeggiate con il cane e spese al mercato, con, quindi, piena mobilità e funzionalità degli arti superiori, che non avrebbero presentato fasciature o lesioni sanguinolente.

L’8.6.2007 la denunciata sarebbe stata nuovamente visitata dal __________ che avrebbe attestato che la mobilità attiva non poteva essere stabilita perché aveva abbozzato tentativi di movimento appena accennati e che, inoltre, ogni tentativo di mobilità passiva provocava forti dolori ed il ritrarsi dell’arto.

Il denunciante, alla luce di questa situazione, ha ritenuto autoinflitte le lesioni ed inesistenti le problematiche motorie e/o funzionali: non ci sarebbe stata alcuna limitazione delle funzioni di braccia e mani. Sarebbe stata completamente abile al lavoro e, quindi, l’avrebbe truffato per quasi quindici anni di oltre CHF 300'000.-- e tentato di truffare (in capo alla richiesta di una rendita per grandi invalidi) per una somma tra CHF 154'953.-- e CHF 309'906.-- (con l’aiuto, forse, del marito, che – da quando la denunciata ha ottenuto le rendite assicurative – avrebbe cessato ogni attività lucrativa). __________ che si è costituito parte civile nel procedimento, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a partire dal 31.7.2007” (Inc. CRP 60.2008.72, sentenza 16 giugno 2008, p. 2 e 3).

B.

Giova a questo punto ricordare che a seguito della denuncia penale 19 ottobre 2007 della __________ altro PP aveva decretato il 21 febbraio 2008, non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in considerazione del carattere solo civile, rispettivamente amministrativo-assicurativo della vertenza (__________). Contro tale decisione era insorta la __________ con istanza di promozione dell’accusa 3/4 marzo 2008 alla Camera dei ricorsi penali che, con sentenza 16 giugno 2008 (inc. CRP 60.2008.72), aveva annullato il decreto di non luogo a procedere 21 febbraio 2008, promovendo nei confronti dell’istante l’accusa per titolo di truffa e ordinando che l’istruzione del processo dovesse aver luogo per opera di altro PP.

C.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 1° luglio 2008 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa aggravata, sub. semplice, consumata e tentata (ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 e 2 CP) “in relazione ai fatti oggetto di denuncia di data 19 ottobre 2007 presentata da __________, come pure da quanto emerge dallo scritto di data 26/27 giugno 2008 di __________, __________ nonché dallo scritto 9 aprile 2008 dell’__________” chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione “in particolare pericolo di collusione con il marito e con terzi da interrogare; necessità di verificare la destinazione data ai fondi ricevuti da __________, come pure da __________; necessità di verificare la posizione dell’__________; necessità di ricostruire i fatti senza che l’accusata possa avere contatti con terze persone; necessità di esperire le necessarie verifiche mediche; necessità di verificare la documentazione richiesta a terzi; necessità di verificare quanto è stato sequestrato al domicilio e sulla persona”.

Questo giudice, il 1° luglio 2008, ha confermato l’arresto dell’accusata (inc. GIAR 319.2008.1, doc. 6)  considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per permettere di accertare la destinazione di fondi ricevuti e per procedere con le verifiche e perizie mediche (anche in base alle medicazioni rinvenute al domicilio) senza che l’accusata possa essere in contatto con il marito o possa autoinfliggersi delle lesioni - , pericolo di collusione con il marito e per pericolo di fuga – in quanto cittadina straniera senza legami con la __________ (figli all’estero) e con legami con il paese d’origine dove ha una casa e risiede diversi mesi l’anno.

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla __________ ha negato ogni addebito.”

B.

Con decisione 14 agosto 2008 di questo giudice (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5) è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusata, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e ritenuta l’esistenza di bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga.

C.

Nel frattempo l’inchiesta è proseguita e sono in particolare state rassegnate le due perizie mediche del __________ (dermatologica) e del __________ (ortopedica), l’istante e il coaccusato sono stati interrogati, oltre ad alcuni testimoni. Il PP ha proceduto a chiedere precisazioni al perito __________ e sarebbe in procinto di nominare il perito psichiatrico.

D.

Il 21 ottobre 2008 __________, con l’istanza in discussione presentata dal proprio difensore e giunta al Ministero pubblico il 22 ottobre 2008, chiede di essere posta in libertà provvisoria “ritenuto che allo stadio attuale della procedura, dopo ben quasi quattro mesi di carcerazione non sono più adempiute le condizioni relative al pericolo di fuga, nonché di collusione”, visto che una messa in libertà provvisoria dell’accusata non comprometterebbe l’esecuzione della perizia psichiatrica appena ordinata (Inc. GIAR 319.2008.4, doc. 1).

E.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 27 ottobre 2008 (Inc. GIAR 319.2008.4, doc. 2) ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusata, con riferimento anche alle risultanze delle perizie mediche appena acquisite agli atti e comunque già contestate all’accusata.

Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico il magistrato inquirente osserva come deve ora essere chiarito l’aspetto psichiatrico dell’istante (per cui verrà nominato come perito il __________), in caso venisse posta in libertà provvisoria si correrebbe il rischio che l’accusata non si sottoponga a tale perizia, suggerita dal perito __________, non bastando a tal proposito la dichiarata disponibilità a sottoporvisi da parte dell’accusata. Sarebbe poi tuttora in corso la ricostruzione dei flussi finanziari e, per velocizzare la procedura, è stato chiesto alla difesa di provvedere direttamente al recupero della documentazione bancaria serba (avendo la difesa dichiarato la propria disponibilità al rientro dei fondi dalla __________ in data 19 agosto 2008). Sarebbe poi ancora pendente una richiesta di assistenza giudiziaria alle Autorità __________ (già sollecitata) finalizzata al blocco della casa d’abitazione dei due coaccusati in quel Paese (per cui a tutt’oggi non è giunta risposta). Avendo i due coniugi beni all’estero sussisterebbe ancora pericolo di inquinamento delle prove nonché pericolo di fuga a fronte della presumibile pena che potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. Rispettato il principio della proporzionalità.

F.

Con osservazioni 28 ottobre 2008 la difesa contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ribadendo pari pari quanto affermato nella precedente procedura di richiesta di libertà provvisoria e cioè che “tuttora l’unica certezza consiste nel constatare che la qui rappresentata soffre di problemi agli arti superiori; tutto il resto non è altro che supposizioni e ipotesi dei medici interpellati” (osservazioni, p. 2).

Per quanto riguarda i bisogni dell’istruzione si osserva che l’accusata sin dal primo verbale si è dichiarata disposta a sottoporsi a tutte le perizie mediche necessarie per dimostrare il suo stato di salute, tanto che non si è neppure opposta all’erezione di una perizia psichiatrica, dimostrando la volontà di collaborare con gli inquirenti. Non vi è quindi la necessità di procedere con l’accusata in stato di detenzione non potendo ella, come per le perizie dermatologica e ortopedica, modificare in qualche modo la situazione di fatto.

Per quanto riguarda la situazione economica dei coniugi la difesa osserva che tutto è stato sequestrato, sia in __________ che all’estero aggiungendo che “questa difesa ha provveduto direttamente a compiere i fatti necessari presso la banca di __________; se si richiedeva una procedura più solerte e immediata, era forse il caso da parte della Procuratrice di agire mediante i canali rogatoriali” (osservazioni, p. 3).

Contestato il pericolo di fuga in quanto lasciare la __________ significherebbe per l’accusata ed il di lei marito perdere tutto; “anche in __________ tutto è ormai sequestrato; se il Ministero pubblico non ha ricevuto ancora conferma di ciò, certo non è da imputare alla qui accusata” (osservazioni, p. 3).

Il principio di proporzionalità non sarebbe più rispettato con riferimento alla pena presumbilimente da scontare in caso di condanna, alla luce della lunga carcerazione preventiva e delle difficoltà oggettive dell’accusata che è incensurata.

In diritto:

1.

L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Desta qualche perplessità per quanto riguarda la ricevibilità dell’atto la scarna motivazione della stesso, sanata solo in sede di osservazioni 28 ottobre 2008.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 22 ottobre 2008, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto processuale lunedì 27 ottobre 2008 (essendo sabato 25 ottobre giorno festivo).

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, che la difesa non contesta nell’istanza di libertà provvisoria ma solo nelle osservazioni affermando che  “Tuttora l’unica certezza consiste nel constatare che la qui rappresentata soffre di problemi agli arti superiori; tutto il resto non è altro che supposizione e ipotesi dei medici interpellati” (expressis verbis la stessa tesi sostenuta dalla difesa nella precedente istanza di libertà provvisoria, antecedente alla consegna dei referti peritali da parte dei periti giudiziari), si può fare integrale riferimento alle conclusioni cui era giunto questo giudice nella decisione 14 agosto 2008, (inc. GIAR 319.2008.3, doc. 5 p. 6-10). Si osserva peraltro che le perizie giudiziarie ora agli atti non possono essere considerate semplici “ipotesi” dei medici interpellati, bensì conclusioni di periti giudiziari regolarmente nominati ai sensi del CPP  e quindi mezzi di prova regolarmente assunti che, a questo stadio della procedura, non fanno che corroborare la tesi accusatoria, quantomeno nel senso che le piaghe presenti sulle braccia dell’accusata sarebbero frutto di automutilazione.

4.

L’accusata ritiene che non sussistano più bisogni istruttori avendo ella fornito piena collaborazione a partire dal primo verbale davanti al PP e non essendosi opposta a sottoporsi a nessuna perizia medica, financo quella psichiatrica, ordinata dal PP. Le perizie mediche sono ora state consegnate e non vi sarebbe pericolo di collusione per quanto riguarda l’allestimento della perizia giudiziaria. Per quanto riguarda i beni dei coniugi __________ tutto sarebbe ormai sotto sequestro penale, sia per opera della PP (sequestri in __________ e richiesta di blocco della casa d’abitazione in __________ in via rogatoriale) sia per opera della difesa stessa (che ha provveduto a compiere i passi necessari presso la banca di __________ dove si troverebbe un conto intestato all’accusata).

Secondo il magistrato inquirente dovrà ancora essere effettuata la perizia psichiatrica (così come suggerito dal perito __________) e la stessa deve essere effettuata con l’accusata in detenzione dal momento che il marito potrebbe influenzare l’istante sottraendola alla perizia. Gli inquirenti sarebbero ancora in attesa della risposta delle Autorità serbe in merito alla richiesta di blocco della casa d’abitazione che i coniugi __________ possiedono in __________ (per cui l’__________ ha inviato un sollecito in data 24 ottobre 2008, su richiesta della PP). Si è inoltre ancora in attesa di informazioni sul conto bancario dell’istante in __________, ritenuto che per velocizzare la procedura d’acquisizione almeno di questa documentazione il PP aveva chiesto la disponibilità della difesa di far recuperare tale documentazione su richiesta dell’accusata stessa (e benché la difesa il 19 agosto 2008 abbia comunicato al PP la disponibilità al rientro dei fondi, sembrerebbe che il 30 settembre 2008 non avesse ancora inviato nessuna missiva in __________, stante la comunicazione con cui si dichiarava la difficoltà a reperire l’indirizzo della banca, AI 246).

Nel caso in esame è stato accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una commissione rogatoria alle Autorità __________ volta, tra l’altro, al blocco a registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi __________ oltre ad ogni altra loro proprietà immobiliare e a chiedere la documentazione attestante l’acquisizione dell’immobile, l’eventuale prezzo d’acquisto e la sussistenza di mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI 140), a chiedere alla difesa dell’accusata la disponibilità dell’istante a far trasferire l’eventuale saldo attivo del conto in __________ alimentato il 23 aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto __________ di __________ e che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatoriali. La difesa, che avrebbe dovuto fornire una risposta entro il 6 agosto 2008, ha comunicato soltanto il 19 agosto 2008 (AI 172) la propria disponibilità in tal senso, mentre che soltanto in data 2 ottobre 2008 (comunque successivamente al 30 settembre 2008) ha proceduto a scrivere alla banca di __________ quanto comunicato al PP con AI 252. Affermare ora che per procedere più celermente si sarebbe dovuta seguire la via della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale rasenta la mala fede processuale. Il PP ha poi provveduto, in data 24 ottobre 2008 a richiedere all’__________ di sollecitare le Autorità __________ nell’evasione della rogatoria.

Questo giudice ha avuto modo di concludere, con decisione 14 agosto 2008 che:

“Tale atto istruttorio volto alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell’accusata e al recupero dell’eventuale maltolto, appare imprescindibile (trasferimento volontario o sequestro da parte del PP per via rogatoriale), come imprescindibile l’acquisizione della documentazione della relazione bancaria in __________ intestata all’accusata: sia che avvenga con la collaborazione dell’accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della documentazione bancaria __________.”

Tali conclusioni non possono essere ora sovvertite da nessun elemento agli atti o dalle considerazione dell’istante secondo cui “tutto è ormai stato sequestrato o bloccato sia in __________ che all’estero”, considerazioni non supportate da alcun elemento oggettivo.

Per contro il PP non sostanzia l’esistenza del pericolo di collusione in relazione con l’allestimento della perizia psichiatrica, non bastando a questo proposito il riferimento alla decisione di conferma dell’arresto di questo giudice (che evidentemente rinviava all’allestimento di perizie mediche in relazione alle lesioni e alla funzionalità degli arti dell’accusata) o il suggerimento del perito __________ di procedere con perizia psichiatrica.

5.

Pure il pericolo di fuga è tuttora presente, con riferimento alle conclusioni espresse nella decisione 18 agosto 2008 di questo giudice cui ancora una volta si può fare integrale riferimento.

“Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusata è cittadina __________ con un permesso C in via di riesame nel prossimo autunno, ella non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a Locarno per cui i coniugi pagano oltre CHF 1'000.- di locazione al mese. __________ è attualmente senza reddito alcuno e i suoi beni in __________ sono stati posti sotto sequestro al contrario di quelli in __________ dal momento che non si sa quando e se le __________ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso non dovrebbe comportare, almeno nell’immediato, conseguenze sull’abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario a suo nome in __________ (di cui non si conosce il saldo) non è ancora stato posto sotto sequestro penale, rispettivamente l’accusata non ha accettato di trasferire l’eventuale saldo in __________.

A questo punto __________ potrebbe facilmente, se posta in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, per ritornare in __________ per recuperare e nascondere i beni ivi presenti e non più presentarsi per gli incombenti processuali, in attesa che il procedimento termini a suo favore, magari per incompletezza delle perizie giudiziarie in caso non dovesse più sottoporsi a visite richieste dai periti.

Se le accuse dovessero essere confermate – ella è confrontata con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto di rilievo ed un’attività criminale presunta reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che l’accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posta in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d’identità o con obbligo di firma in __________, essendo evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d’origine anche senza documenti d’identità e non potendo ovviare all’accertato pericolo di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di __________.”

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi istruttori compiuti, e che può essere considerata praticamente al termine, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri (domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l’invio di una rogatoria, il costante monitoraggio dell’accusata in carcere alla ricerca di riscontri oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati e considerato un comportamento processuale non proprio collaborativo (continua manomissione delle medicazioni).

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusata è stata arrestata il 30 giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi quattro mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati (accertamento del sequestro dell’immobile in __________ e accertamenti sul conto bancario ed eventuale recupero del saldo positivo), in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

La scarcerazione di __________ appare quindi ancora prematura, tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere acquistato e/o ristrutturato con il marito coaccusato una casa al proprio paese d’origine con il denaro o con parte del denaro provento della presunta truffa, nonché quelle di avere trasferito parte dei fondi ricercati dal PP su di un conto all’estero, potrebbero avere sull’evoluzione ed i tempi dell’istruttoria; è notorio che per l’evasione di rogatorie all’estero occorre un certo tempo (cfr. GIAR 2005.526.2 del 14 novembre 2005).”

7.

In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione sofferta nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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