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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.05.2009 INC.2008.28404

12. Mai 2009·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·986 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2008.28404

Lugano 12 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull’istanza di scarcerazione presentata l’11 maggio 2009 da

__________  

a seguito della decisione della CCRP di data 4 maggio 2009;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

-     __________ è in stato di detenzione (preventiva) dal 9 giugno 2008;

-     con sentenza del 28 gennaio 2009, la Corte delle Assise criminali di Lugano lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 187 CP (dispositivo 1.1), 190 CP (dispositivo 1.2), 19 cifra 1 LFStup (dispositivo 1.3) e 19a LFStup (dispositivo 1.4), condannandolo ad una pena detentiva di 3 anni e 10 mesi (dispositivo 2.1), al risarcimento della parte civile per spese e torto morale (dispositivo 2.2) nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (dispositivo 2.3);

-     con sentenza del 4 maggio 2009 la CCRP ha annullato il dispositivo 1.1 della sentenza di primo grado prosciogliendo l’accusato dal reato ascritto; nel contempo, ha pure annullato i dispositivi 2.1, 2.2. e 2.3, relativi alla pena, al risarcimento alla parte civile e tasse e spese, disponendo il rinvio per nuovo giudizio;

-     con lo scritto menzionato in epigrafe, __________ ha chiesto, a questo ufficio, l’immediata scarcerazione siccome prosciolto dall’imputazione di violenza carnale e non potendosi più invocare pericolo di collusione o di fuga;

-     la particolarità della situazione pone, innanzitutto, il problema della competenza decisionale di questo ufficio;

una richiesta di scarcerazione immediata, fondata unicamente sul proscioglimento (in questo caso parziale) da parte della Corte di cassazione, non rientra nelle competenze di questo ufficio; in materia si è già avuto modo di dire che:

“L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi che giustificano l’ordine di arresto, rispettivamente decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente competente al momento in cui “l’evento” si verifica (se si preferisce, al momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della sentenza CCRP …omissis… comportasse immediata scarcerazione, spettava a tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo. Il GIAR ordina l’immediata scarcerazione allorquando non conferma un arresto (art. 100 CPP), rispettivamente allorquando si esprime su un’istanza di libertà provvisoria, se del caso, preavvisata negativamente dal magistrato inquirente (108 cpv. 2 e 3 CPP) ma non ha competenza per ordinarla desumendola dal dispositivo di una Corte del merito, tantomeno è autorità d'esecuzione di decisioni altrui.”

(GIAR 11.5.2005, 420.2004.2)

-     se la richiesta deve, invece, essere considerata quale istanza di libertà provvisoria dopo la decisione di cassazione e la comunicazione del dispositivo (quindi non in applicazione dell’art. 290 cpv. 2 CPP), occorre determinare se ci si trovi in una situazione retta dall’art. 108 cpv. 3 CPP, ovvero in quella dell’art. 108 cpv. 4 CPP che vuole competente la Corte di merito dall’apertura del dibattimento alla crescita in giudicato della sentenza, rispettivamente la stessa CCRP dalla presentazione del ricorso e fino alla crescita in giudicato della propria decisione;

-     questo ufficio ha già avuto modo di riconoscere la propria competenza laddove il rinvio da parte della CCRP costituisca una sorta di “ritorno” alla situazione post-atto d’accusa e pre-dibattimento, asserendo che tale è il caso quando il rinvio è effettuato per nuovo giudizio su una o più imputazioni (GIAR 23 maggio 2005, 420.2004.3);

-     nel caso in esame la CCRP ha annullato il dispositivo 1.2 della prima istanza e prosciolto  l’accusato dall’imputazione di violenza carnale, nel contempo, ha annullato, con rinvio, i dispositivi 2.1, 2.2 e 2.3, sempre della prima istanza, relativi alla pena, risarcimento a parte civile e carico di tasse e spese; gli altri dispositivi non sono stati toccati, di conseguenza deve essere ritenuta confermata la condanna relativa alle altre imputazioni, con rinvio limitato alla ricommisurazione della pena, delle assegnazioni alla PC e sulle spese;

-     il nuovo giudizio su queste questioni (che, per legge, non necessita di una modifica della composizione della corte: art. 296 cpv. 2 CPP), non comporta, a mente di questo giudice, un ritorno alla fase tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento; al contrario, e sempre a giudizio di questo giudice, si tratta di una delle situazioni previste dall’art. 108 cpv. 4 CPP (fase successiva all’apertura del dibattimento e sentenza non ancora cresciuta in giudicato) in quanto la Corte non deve più esprimersi sui fatti oggetto dell’atto d’accusa (o estensione completazione dello stesso) e non deve istruire un nuovo processo nel senso compiuto di tale termine;

-     in virtù di quanto sopra, questo giudice non ritiene data la sua competenza in merito alle richiesta menzionata in epigrafe; che la competenza spetti ad un giudice di merito può certo apparire delicato (cfr. RUSCA, Salmina, Verda, Commento al CPP n. 3 ad art. 97 e n. 10 ad art. 108), ma ciò non basta a permettere a questo ufficio di attribuirsi competenze non previste (e non volute) dalla legislazione applicabile;

-     abbondanzialmente, e non essendo dato sapere se la decisione della CCRP sia (o sarà) oggetto di impugnativa, si rileva che l’eventualità di un ricorso al TF renderebbe ancora più evidente l’incompetenza di questo ufficio (e non modifica questa considerazione il fatto che le sentenze CCRP siano immediatamente esecutive ex art. 294 cpv. 4 CPP);

-     l’istanza viene trasmessa, per il tramite del TPC, alla Corte oggetto del rinvio da parte della CCRP, affinché si determini sulla propria competenza e, se del caso, proceda ad evasione;

-     trattandosi di questione legata alla libertà personale si segnala la possibilità di ricorso alla CRP che, tra l’altro, è anche autorità deputata a dirimere i conflitti di competenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare tutte quelle menzionate nei considerandi,

decide

1.   L’istanza è irricevibile per incompetenza di questo ufficio.

2.   L’istanza viene trasmessa alla Corte competente per il merito, tramite il TPC, affinché si determini sulla propria eventuale competenza.

3.   Non si prelevano tasse e spese.

4.   Intimazione all’istante per il tramite del suo patrocinatore.

5.   Trasmissione al TPC per quanto eventualmente di competenza.

                                                                                 giudice Edy Meli

P.S.:   in considerazione della possibile urgenza l’intimazione e la trasmissione vengono anticipate via telefax.

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