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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.06.2007 INC.2007.703

13. Juni 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,129 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2007.703

Lugano 13 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/5 giugno 2007 da

__________, attualmente detenuto c/o __________ (rappr. dall’Avv. __________, __________)   e qui trasmessa con preavviso negativo del 8/11 giugno 2007 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona

viste le osservazioni della difesa dell’11 giugno 2007;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.1).

Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8 gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).

2.

In sostanza, __________ è accusato di aver (volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un istituto di __________).

L’accusa è successivamente stata estesa ad altre ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14), vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.

3.

L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali polizia).

4.

Con l’istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.3).

Dopo aver ricordato che (anche indipendentemente dalla sua professione d’innocenza) i soli indizi di reato non bastano a giustificare la carcerazione preventiva, l’accusato sostiene che attualmente non sono più presenti necessità istruttorie, è escluso il pericolo di recidiva (pure a fronte della perizia agli atti) e inconsistente il pericolo di fuga (assenza di appoggi o di contatti all’estero, assenza di disponibilità finanziarie dato che la rendita AI è percepita direttamente dal tutore, nonché assenza di mezzi di trasporto propri oltre alla limitazione della sua mobilità fisica causa invalidità; inoltre, l’appartamento di Locarno essendo ritornato disponibile a seguito di recente dissequestro, egli avrebbe una possibilità concreta di alloggio in Ticino).

Da ultimo richiama l’esigenza del rispetto di proporzionalità della misura.

5.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.3).

Dopo aver ricordato gli indizi di reato e la loro gravità, con riferimento agli atti d’inchiesta (causa del decesso e ora probabile del decesso, le numerose lesioni riscontrate sul corpo del defunto, l’assenza di altre persone in casa - oltre all’accusato - nel periodo di tempo rilevante, il precedente atto di “costrizione” fisica messo in opera nei confronti del fratello, le contraddizioni relative alla “presenza” nell’ano del fratello di un pezzo di vibratore e le tracce biologiche riconducibili al fratello ritrovate sulle sue parti genitali), il Procuratore pubblico sostiene l’esistenza del pericolo di recidiva (in particolare nei confronti di altre persone coinvolte nei fatti e con riferimento alla pag. 36 della perizia), nonché del pericolo di fuga (vista l’assenza di particolari legami personali o professionali con il territorio svizzero, nonostante la lunga presenza, e la gravità dei reati ascritti con conseguente rischio di pena elevata).

6.

Le osservazioni della difesa (11 giugno 2007: doc. 4, inc. GIAR 7.2007.3) sottolineano innanzitutto come l’estensione dell’accusa alle ipotesi di reato di assassinio, coazione sessuale e lesioni, sia avvenuta contestualmente al preavviso negativo e con la sola indicazione degli articoli del CP; prudenzialmente, contesta “l’ipotetico ricorrere degli indizi di colpevolezza” sui primi due reati indicati.

In merito al pericolo di fuga ribadisce quanto esposto nell’istanza. Aggiunge che l’accusato non intende sottrarsi al processo (chiede solo di affrontarlo a piede libero) e che le uniche entrate importanti dell’accusato sono quelle provenienti dall’AI versata al tutore, mentre che il versamento dell’INPS ammonta a soli euro 140.- mensili.

Quanto al pericolo di recidiva rileva come il perito giudiziario non evochi scenari inquietanti e che i timori del teste __________ (che la difesa considera teste a favore) sono “soggettivi” e non hanno nulla di concreto.

Da ultimo produce alcuni scritti che confermerebbero il buon carattere dell’accusato e il fatto che questi debba di far capo al tutore per ogni e qualsiasi necessità finanziaria.

7.

L’istanza di libertà provvisoria é pervenuta al Ministero pubblico il 5 giugno 2007. Il preavviso negativo è stato spedito l’8 giugno 2007 ed é giunto a questo ufficio l’11 giugno 2007. I termini ex art. 108 CPP sono rispettati (cfr. anche art. 20 CP).

8.

I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357; GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3).

Nel caso in esame, le (ripetute) dichiarazioni dell’accusato in merito al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007, all’assenza di altre persone, al momento della breve uscita al bar nella serata del 6 gennaio 2007 (Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007 pag. 6), quest’ultima sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG Toscano 8.1.2007, con riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario estivo), e quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o faceva finta di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in relazione con le cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico legale (AI 6.2) sono elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del reato di cui all’art. 111 CP.

Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni circa modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione -rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9 ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 111 CP.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220, DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle motivazioni enunciate (negli stessi verbali).

Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione (effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente) indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di preavviso (cfr. preavviso pag. 2).

10.

10.1.

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato in capo a __________ per i reati di cui agli artt. 111 e 183 CP, occorre ora determinare se è pure presente almeno uno dei motivi di interesse pubblico che possono giustificare il mantenimento della detenzione cautelare (art. 95 CPP; Rusca, Salmina, Verda, Commento CPP, n. 9 ss. Ad art. 95).

In merito va subito evidenziato che il magistrato inquirente pone a fondamento del suo preavviso negativo il pericolo di fuga e quello di recidiva. Quanto al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, non solo non lo menziona ma neppure indica che vi siano ancora prove da assumere o ulteriori esigenze istruttorie cui dar seguito. Da ciò si deve desumere che l’inchiesta è praticamente conclusa e che i prossimi (o immediati) passi procedurali da compiere sono costituiti dalle esigenze di chiusura dell’istruttoria e dall’eventuale rinvio a giudizio.

10.2.

La precedente constatazione non è irrilevante per la determinazione della “gravità” o concretezza del pericolo di fuga; infatti, “il pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e non può essere negato invocando possibilità di ottenere l’estradizione o l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza” (GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).

Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).

Nel caso in esame, come detto ci si approssima al giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).

L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va anche constatato che neppure in Ticino ha, attualmente, particolari legami di tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti di amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS, indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di tutela instaurata in Ticino; misura che, peraltro, l’accusato non sembra aver né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”: cfr. manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del 9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).

Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre, elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in situazioni limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario: scritto SPS 3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale 17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali (scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto Ufficio del tutore 16.4.2002, scritto CTR 21.5.2003).

Senza voler qui minimamente mettere in discussione la legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).

Oltre alla percezione di una rendita INPS, effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006, 60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di pena, carattere dell’accusato, legami famigliari e professionali, domicilio ma anche la nazionalità, la situazione economica), che emergono in modo manifesto dall’incarto, impongono, a giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio di fuga deve essere considerato ancora concreto (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701), ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

10.3.

Stabilita l’esistenza di uno degli elementi alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione cautelare, di regola non è necessario esprimersi sugli altri eventualmente indicati dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, tuttavia, una breve conclusione appare opportuna anche in merito all’invocato pericolo di recidiva, non fosse che per garantire all’accusato tutti i gradi di giurisdizione (essendo verosimilmente prossima la chiusura dell’inchiesta) e vista la specificità e sinteticità delle motivazioni addotte a sostegno (AI 6.15 pag. 36 e Verbali __________ 5.6.2007 pag. 4 e 24.4.2007 pag. 2).

Il lungo e dettagliato referto peritale conclude per la presenza di un disturbo della personalità di tipo misto (par di comprendere di un tipo che causa malessere, ma che non presenta specifiche caratteristiche sintomatologiche che permettano diagnosi specifica) senza “conseguenze rilevanti riguardo i fatti imputati”: l’accusato è dichiarato totalmente capace  di valutare il carattere illecito dell’ (eventuale) agire e di agire secondo tale valutazione (AI 6.15, risposta quesito peritale n. 1 e 2).

Alla domanda sul rischio di commissione di nuovi reati il perito risponde affermando che tale rischio è ridotto (ancorché non possa essere totalmente escluso) e alla successiva domanda volta ad ottenere indicazione più specifica circa la tipologia dei reati che l’accusato potrebbe commettere (domanda che nell’impostazione formularistica dei quesiti è posta principalmente nell’eventualità di una risposta prevalentemente positiva a quella precedente) ribadisce che la commissione di nuovi reati è, dal punto di vista “psichiatrico forense”, “poco probabile” e conclude asserendo che la possibilità di commissione di nuovi reati dello stesso tipo “non è collegato con particolari caratteristiche della personalità del prevenuto ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato” (idem, risposta 3.3.1).

A giudizio di questo giudice, le conclusioni peritali non indicano elementi di concretezza del rischio (DTF 105 Ia 26); quello che non può totalmente essere escluso (e che, comunque, non è collegato con le risultanze peritali come indicato alla risposta 3.3.1) è un rischio ipotetico (di fatto difficilmente escludibile in modo totale nei confronti di chiunque) insufficiente, proprio perché meramente ipotetico, a giustificare il mantenimento della misura cautelare per pericolo di recidiva (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, ed. 2000, n. 2359/2360 e citazioni; si veda anche, per un caso che ha imposto conclusione contraria, GIAR 15 settembre 2005, 355.2005.4).

Elementi di reale concretezza circa un pericolo di recidiva (rivalsa) non emergono neppure dai timori manifestati dal teste __________ nei verbali indicati dal magistrato inquirente: questi si fondano sulle sue personali sensazioni circa il carattere dell’accusato (e qui è meglio far affidamento più sul referto peritale che sulle sensazioni di __________) che con lui si sarebbe sempre comportato in modo gentile e mai violento (Verbali PG 24.4.2007 e PP 5.6.2007).

11.

Resta da determinare se la carcerazione preventiva sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (come detto al considerando n. 10.1, tutto sembra indicare che l’inchiesta è nelle sue battute conclusive) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.

Per quanto concerne il secondo aspetto, l'inchiesta risulta sin qui condotta celermente; anche il principio di celerità è, quindi, rispettato.

12.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi di un  pericolo di fuga. La detenzione preventiva non é, al momento, non lesiva del principio di proporzionalità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, 183 CP,  95 ss., 102, 108, 280ss e 284 CPP,

decide

1.        L'istanza è respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali,

      Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.    Intimazione:

                                                                                giudice Edy Meli

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