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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2008 INC.2007.50203

13. Februar 2008·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,873 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2007.50203

Lugano 13 febbraio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata l’8 febbraio 2008 da

__________, __________, attualmente c/o __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)  

  e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11 febbraio 2008 dal  

Procuratore pubblico Marco Villa, Ministero pubblico di Lugano

viste le osservazioni della difesa (12 febbraio 2008);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato, a ___________, il 1°novembre 2007 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge federale sugli stupefacenti (doc. 1 e 2, inc. GIAR 502.2007.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (in particolare, pericolo di collusione: doc. 4, inc. GIAR 502.2007.1).

2.

In sostanza, __________ è accusato di aver trafficato cocaina, per mestiere, tra __________ ed il __________, con vendita di “svariati etti” a __________, __________ e __________; i fatti si sarebbero svolti tra la primavera 2006 e l’autunno 2007 (AI 6 e doc. 1, inc. GIAR 502.2007.1).

Allo stato attuale delle indagini, i quantitativi trafficati ammonterebbero, globalmente, a più di un chilogrammo di sostanza (“parzialmente tagliata”: Preavviso, pag. 2 e riferimenti).

L’accusa è poi stata estesa anche alle ipotesi di reato di infrazione o contravvenzione alla Legge federale sulle armi (AI 56, pag. 7) e all’ipotesi di contravvenzione alla LFStup (cfr. AI 56 pag. 6).

Si constata, inoltre, che l’incarto trasmesso (__________) concerne il solo __________. Atti ritenuti rilevanti (sostanzialmente verbali di audizione) provenienti da altri incarti (che non risultano formalmente congiunti) sono stati trasmessi in un classificatore separato.

3.

Con scritto dell’8 febbraio 2008 (doc. 2, inc. GIAR 502.2007.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Egli rileva che i coaccusati (come detto sopra, formalmente accusati in altro procedimento) sono già stati posti in libertà provvisoria e che egli ha ammesso i fatti contestatigli, giungendo sino ad ammettere fatti “precedenti non oggetto della presente procedura”; ciò escluderebbe il sussistere di un pericolo di collusione. Segnala, inoltre, che le persone i cui nominativi sono emersi nel suo ultimo verbale sono estranee ai fatti oggetto di procedimento (i comuni pernottamenti a __________ non costituiscono indizio di un loro coinvolgimento nel traffico): a suo dire, quindi, gli approfondimenti che il magistrato inquirente intende effettuare in merito, non giustificano la protrazione del carcere (comunque, fosse di qualche utilità, egli si impegna a non contattare in alcun modo queste persone).

Assente, sempre secondo l’istante, qualsiasi elemento concreto che indichi l’esistenza di pericolo di fuga o di recidiva.

4.

L’istanza è preavvisata negativamente dal magistrato inquirente (doc. 1, inc. GIAR 502.2007.3).

Il Procuratore pubblico, dopo aver riassunto gli indizi di reato, segnala e sostiene che l’accusato è stato riduttivo nell’indicazione dei suoi fornitori, che le sue dichiarazioni in relazione alle persone che hanno pernottato con lui a __________ (AI 66) non possono essere credute senza verifica e che, fino a tale verifica, il pericolo di collusione è concreto. Aggiunge che la raccolta degli elementi di verifica senza possibilità di inquinamento è anche nell’interesse dell’accusato stesso (se si preferisce, della sua credibilità).

Sempre a giudizio dell’inquirente, alla messa in libertà di __________ osterebbero pure motivi di ordine pubblico in quanto, a differenza dei suoi acquirenti (già scarcerati), egli non ha agito per garantire il proprio consumo ed è attualmente senza attività lucrativa e privo di risparmi (oltre che con precedente specifico per rapina e reati connessi); questa situazione concretizzerebbe anche un pericolo di commissione di nuovi reati.

Da ultimo, il magistrato inquirente sostiene che il mantenimento della carcerazione preventiva è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

In sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 502.2007.3), la difesa ribadisce il contenuto dell’istanza ed in particolare sottolinea come l’atteggiamento collaborativo sia indice di credibilità, a maggior ragione in relazione a fatti marginali che non concernono il traffico di cocaina e di cui avrebbe comunque già parlato nel verbale del 17 gennaio 2008 (affermando di essere venuto in __________ anche accompagnato, e da chi).

Ribadisce il rischio di una disparità di trattamento con le altre persone oggetto di inchiesta (per gli stessi fatti) e contesta che vi sia un rischio di commissione di nuovi reati: il traffico oggetto della presente procedura è stato interrotto dall’arresto, non vi sono elementi indizianti altri traffici ed i precedenti non sono “specifici”.

Quanto alla pena eventuale, sottolinea che l’eventuale beneficio della sospensione dipende dalla prognosi di competenza del giudice del merito.

6.

Delle altre considerazioni, argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

L’accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, trasmesso a questo ufficio l’11 febbraio 2008, è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta ricezione dell’istanza l’8 febbraio 2008).

8.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti, in particolare in relazione all’ipotesi di infrazione aggravata alla LFStupefacenti.

Nei primi verbali, il qui istante ha respinto le chiamate in correità (cfr. Verbale PG 1.11.2007, GIAR 2.11.2007, PP 14.11.2007); a quasi un mese dall’arresto ha iniziato ad ammettere un suo coinvolgimento nel traffico di cocaina e riconosciuto quali suoi acquirenti le altre persone sotto inchiesta (Verbali PG 26.11.2007). Il 17 gennaio 2008, davanti al magistrato inquirente (AI 56) ha poi confermato e precisato quanto globalmente detto davanti alla polizia, cioè di aver consegnato (a __________ ed in __________) almeno 950 grammi di cocaina (cfr. Verbale PG 26.11.2007 ore 12.30, pag. 5 e 7; AI 56 pag. 1). Trattasi, in sostanza, dei quantitativi menzionati nel rapporto d’arresto dell’1.11.2007 (cfr. pag. 1).

10.

a)

I bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva si identificano con il pericolo di collusione e/o inquinamento in relazione a prove ancora da raccogliere. Tale rischio, come rilevato dalla difesa, deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. n. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).

b)

Il magistrato inquirente segnala, da un lato che non è stato possibile fare chiarezza circa i fornitori di __________ (questi avrebbe sempre parlato di fornitori occasionali), dall’altro che sono recentemente emersi (a seguito di verifica di pernottamenti alberghieri: AI 66) i nomi di due persone che avrebbero “accompagnato” l’istante in __________ in occasione di alcune sue trasferte. Nei confronti di questi nominativi sono in corso accertamenti, comprese verbalizzazioni (AI 68), che (sempre a dire dell’inquirente) sarebbe altamente opportuno effettuarli e completarli senza che vi sia possibilità, per l’accusato, di influire sul loro esito (anche a conferma della sua stessa credibilità).

Per l’accusato e la sua difesa, di contro, gli accertamenti indicati dall’inquirente riguardano una questione marginale (priva di valenza indiziante) e, soprattutto, non a rischio di inquinamento viste le sue ammissioni e la conseguente credibilità (anche) delle affermazioni in merito alla totale estraneità di queste persone al traffico di cocaina.

c)

L’accertamento in questione, a giudizio di questo giudice, non può essere definito marginale.

Le dichiarazioni di __________ in merito a come si procurasse (o avesse a disposizione) la cocaina poi venduta/consegnata a __________, __________ e __________, a volte a __________ e a volte in __________, (fornitori “solitamente” sudamericani che “cambiavano ogni volta” e cui si rivolgeva, quando sapeva “quanto volevano gli acquirenti”: verbale PG 14.12.2007, pag. 3), non possono essere definite come indiscutibilmente credibili di primo acchito. Se si considerano i quantitativi procurati, la frequenza delle forniture, le operazioni di taglio effettuate alla presenza degli acquirenti (a suo dire unicamente “per far credere di avere i pani in casa” Verbale 26.11.2007 pag. 10) e l’emergenza di pernottamenti in __________ con persone di cui mai aveva parlato prima della relativa contestazione (per non dire che aveva esplicitamente escluso: “… in __________ sono sceso solo con __________, la mia compagna e la ragazza di __________, … In un’occasione sono disceso anche con un amico, che si chiama __________, …” Verbale PP 17.1.2008, pag. 3) è di meridiana evidenza che gli accertamenti in corso non solo appaiono utili per il completamento dell’inchiesta ma anche necessari (se non dovuti) per il globale chiarimento della fattispecie e la determinazione rigorosa di ruoli e responsabilità (GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15).

d)

Il fatto di non aver accennato alla presenza di queste persone (anzi, come detto sopra, di aver escluso altre presenze oltre a quella indicata), prima delle contestazioni, costituisce concreto elemento a favore di un pericolo di collusione (non si tratta di persone con le quali non ha rapporti o ha avuto solo un rapporto occasionale; cfr. SJ 1980 p. 438, DTF 117 ia 261 ss. e CRP 11 ottobre 2005 citata, cons. 16) e impone che l’accertamento avvenga senza che l’accusato abbia (in qualche modo) possibilità di influenzarlo; ciò, nell’evidente interesse non solo dell’inchiesta ma anche delle persone in questione (se effettivamente estranee alla vicenda). Non va, inoltre, dimenticato che anche per quanto concerne i suoi rapporti con __________, __________ e __________, l’accusato istante, di fronte alle precise contestazioni degli inquirenti, non aveva negato la conoscenza, bensì aveva negato che la stessa fosse relativa anche a questioni legate al traffico di cocaina (Verbali PG 1 novembre 2007 e 7 novembre 2007; AI 27).

Le dichiarazioni d’intenti dell’accusato (circa i contatti con queste persone) non sono sufficienti a eliminare o limitare il pericolo di collusione che deve quindi essere ritenuto come presente e concreto in relazione agli accertamenti indicati.

Abbondanzialmente, è compito e competenza del magistrato inquirente aver cura che l’accusato (che, comunque e per il momento, sembra fruire di colloqui sorvegliati: cfr. AI 59) non possa cercare di colludere per il tramite di terze persone.

11.

Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato inquirente (GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3, cons. 12). Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.

Oltre alle necessità istruttorie, il magistrato inquirente sostiene pure la presenza di motivi d’ordine pubblico a giustificazione del perdurare della misura cautelare. A suo dire, il traffico di quasi un chilogrammo di cocaina a puro (non essendo egli più un consumatore) scopo di lucro, la precedente condanna (il 22 giugno 2000 a __________ per i reati di cui agli artt. 140 cifra 1, 147 cpv. 1 e 186 CP, nonché 19a e 19 cifra 1 LFStup), ed il fatto che attualmente __________ sarebbe senza lavoro, sono elementi che indicano un rischio di commissione di nuovi reati con conseguente necessità di “tutela dell’ordine pubblico” (Preavviso, pag. 3).

Va innanzitutto detto che non è molto chiaro a cosa intenda riferirsi il magistrato inquirente con il termine di ordine pubblico (se al concetto di interesse pubblico - che comprende i pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove, di fuga, di recidiva - che ha sostituito nel testo di legge il termine del messaggio - cfr. art. 95 cpv. 2, mess. Agg. 20.3.1991 ad art. 27 - o a quello che comprende la sicurezza pubblica ma anche dell’accusato ed è paragonabile ad una sorta di stato di necessità - Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 34 e 35 ad art. 95). Nel caso in esame, pur considerando che la LFStup è una legge volta alla protezione della salute (pubblica), gli elementi indicati tendono a sottolineare l’esistenza di un pericolo di recidiva, più che un problema di sicurezza pubblica (che, se interpretato in modo estensivo, potrebbe essere dato anche nei confronti di ogni persona a rischio di ricaduta in reati che mettono in pericolo la salute e/o l’incolumità delle persone; si pensi ad esempio ai casi di ricaduta in situazioni di guida in stato di ebrietà) o ordine pubblico in senso stretto (si veda anche la definizione del concetto in G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2322).

Nel caso in esame, il fatto di aver agito su di un arco di tempo relativamente lungo, sostanzialmente a scopo di lucro e mentre fruiva di uno stipendio di FRS 6'000.- (quindi discreto, vista anche l’assenza di obblighi di mantenimento: cfr. formulario situazione economica), non milita certo a suo favore, così come non è totalmente irrilevante (pur se relativamente lontano nel tempo) il precedente relativo ad altri reati (contro il patrimonio e le persone). La questione può comunque restare (oggi) indecisa ritenuto che l’istanza di libertà provvisoria deve essere respinta per la presenza di necessità istruttorie.

12.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (meno di quattro mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti in relazione alle due persone che lo hanno accompagnato in Ticino - non dovrebbero richiedere tempi particolarmente lunghi e, comunque sono stati tempestivamente avviati: cfr. AI 68): il reato principale imputato è un crimine e prevede quale pena edittale minima il corrispondente (in unità di pena applicabili) di 12 mesi. In proposito si ricorda, come segnalato dalla difesa, che, di principio, l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”.

13.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente, e concreto, il pericolo di collusione/inquinamento delle prove (e non si può escludere anche la presenza di un pericolo di recidiva).

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, in particolare gli artt. 19 ifra 1 e 2 LFStup, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione a:

                                                                                 giudice Edy Meli

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