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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.09.2008 INC.2007.49408

19. September 2008·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,786 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Provvedimento PP

Volltext

Incarto n. INC.2007.49408

Lugano 19 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/5 agosto 2008 da

__________  

contro

la decisione 15 luglio 2008 con la quale il PG Bruno Balestra ha respinto la richiesta di restituzione del permesso C;

preso atto delle osservazioni 14 agosto 2008 del PG, concludenti per la reiezione del gravame;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ – nei cui confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup, contravvenzione alla LFStup, correità subordinatamente complicità in tentata truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti e infrazione alla LArm (art. 33) - è stato arrestato, nell’ambito dell’__________”, il 25 ottobre 2007 e posto in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008, subordinando la stessa al rispetto di varie norme di condotta ex art. 96 CPP.

In particolare, per quanto concerne gli acquisti di cocaina e per infrazione e consumo __________ nel corso del verb. PP 1 febbraio 2008 ha confermato la seguente tabella riassuntiva:

“--  acquisti di cocaina e periodi

  --   ottobre 2006 / 20.11.2006                           da __________               io/__________

  2 viaggi da 50 a __________ da __________

  1 viaggio di 50 di __________ in __________                                         150 grammi

  --   09.12.2006 / gennaio 2007                          da spacciatori locali                    io/__________

                                                                                                            10 grammi

  --   gennaio 2007 / aprile 2007                          da __________               io/__________

       3 viaggi a __________ da __________ (30 + 50 + 50 del litigio con __________)                     130 grammi

  --   aprile - maggio 2007 / ottobre 2007             da __________               io / __________

       vari viaggi da 50 e in due casi da 100 a __________ da __________                          

       4 viaggi di __________ in Ticino (50 + 50 + 50 + 10)                          760 grammi      

  totale acquisti: 1050 grammi e 50 grammi di sostanza da taglio

--     miei consumi (fine luglio - agosto 2006 / agosto 2007)                        175 grammi

--     offerte da terzi (fine luglio - agosto 2006 / agosto 2007)                      20 grammi

--     mie offerte a terzi (settembre 2006 / 25.10.2007)                               25 grammi

--     mia offerta a __________ a seguito dell’acquisto da spacciatori locali             5 grammi

--     mie vendite dirette                                                                           275 grammi”

2.

In data 11 luglio 2008 __________, per il tramite del difensore, ha chiesto la restituzione del libretto per stranieri C, “in quanto già più di una volta, per esempio in occasione della stipula di un contratto di credito al consumo (per l’acquisto di un divano), la mancata esibizione del predetto documento ha comportato la mancata possibilità di concludere”.

La suddetta richiesta è stata respinta dal Procuratore generale con scritto del 15 luglio 2008, “essendo stato il relativo deposito dettato quale misura di condotta ex art. 96 CPP”, precisato comunque che copia dello stesso avrebbe potuto essere richiesta in ogni momento per eventuali transazioni contrattuali.

Avverso tale decisione è insorto __________ con reclamo di data 4 agosto 2008, riconfermandosi nella richiesta 11 luglio 2008 e postulando l’annullamento della decisione 15 luglio 2008. In particolare, dopo aver evidenziato la tempestività del gravame, il reclamante rileva che la decisione dovrebbe essere annullata per più motivi. Innanzitutto sarebbe arbitraria e sprovvista di sufficiente base legale, ritenuto che quale misura di condotta sarebbe stato imposto il solo deposito del passaporto e della licenza di condurre, come emerge dalla lettura del verb. PP 7 febbraio 2008. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe pure carente nella motivazione, non avendo il magistrato inquirente verificato se sussistessero ancora e se si quali esigenze per mantenere in deposito il permesso C, nonché sproporzionata poiché inadatta ad evitare che __________ si sottragga al procedimento, ritenuto che “per fuggire all’estero non occorre certo munirsi del permesso C, che abbisogna al reclamante per le ragioni già addotte al cospetto dell’Autorità inquirente”, evidenziato inoltre che il pericolo di fuga – “su cui il Procuratore pubblico generale non ha speso una parola” - non può essere valutato basandosi unicamente sulla gravità del reato.

3.

In sede di osservazioni il Procuratore generale si è confermato nella decisione impugnata, evidenziando nel contempo che il permesso di soggiorno in questione, ancorché non espressamente indicato quale norma di condotta nel verbale del 7 febbraio 2008, è depositato unitamente al passaporto dell’accusato, poiché entrambi i documenti permettono l’espatrio dell’interessato. In sostanza “il permesso di domicilio fa’ parte in senso lato della norma di condotta riferita al deposito del passaporto, misura che appare proporzionata ed adeguata al raggiungimento dello scopo previsto”. In ogni caso, a prescindere dal fatto che al reclamante è stata concessa la possibilità di estrarre fotocopia del permesso, non si comprende, né tantomeno lo spiega il reclamante, come la mancata presentazione del permesso gli abbia impedito di concludere un contratto.

4.

La competenza di questo giudice a statuire sul gravame è data, essendo la decisione impugnata fondata sugli art. 95 ss CPP.

La legittimazione dell’accusato all’inoltro del gravame è pacifica.

Quo alla tempestività: il patrocinatore del reclamante afferma di aver ricevuto la decisione 15 luglio 2008, spedita per posta semplice, in data 22 luglio 2008. Non essendo possibile verificare se effettivamente la ricezione sia avvenuta unicamente in data 22 luglio 2008, il termine di 10 giorni va calcolato a far tempo dal 23 luglio 2008. Lo stesso veniva pertanto a scadere in data 4 agosto 2008. Il reclamo, inoltrato il 4 agosto 2008, è quindi tempestivo.

Il gravame è quindi ricevibile in ordine.

5.

In tema di misure sostitutive dell'arresto non si applica la speciale procedura dell'art. 108 CPP, riferita strettamente alla libertà personale, ma bensì quella ordinaria con previa decisione del magistrato responsabile dell'arresto (in casu il Procuratore pubblico), impugnabile con reclamo come agli art. 280 ss. CPP (v. Rapporto 22 luglio 1992 della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del CPP, ad art. 46, corrispondente al vigente art. 108 CPP).

L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a) ed il pericolo di recidiva; si aggiunge, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

Ai sensi dell'art. 107 CPP l'accusato deve essere messo in libertà provvisoria, quando lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o per l'esecuzione di una misura di sicurezza; le misure sostitutive ed il loro scopo restano quelli descritti dall'art. 96 CPP - secondo cui se lo scopo dell'arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito di documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente tali misure - anche se la formulazione dell'art. 107 cpv. 2 CPP è essenzialmente centrata sul pericolo di fuga.

6.

In concreto, è vero che nel verbale 7 febbraio 2008 fra le misure sostitutive non viene espressamente previsto il deposito in Polizia/ al MP del permesso di soggiorno C, ma unicamente quello del passaporto (__________) e della licenza di condurre.

Tuttavia da un esame degli atti emerge che ciò è verosimilmente dovuto ad una dimenticanza e che il patrocinatore di __________ era perfettamente a conoscenza del fatto che il deposito riguardava anche il permesso di soggiorno C e che lo scopo era quello di ovviare al rischio che __________ si sottraesse al seguito del procedimento. Infatti, con scritto 8 febbraio 2008 il Procuratore generale ha trasmesso al difensore copia del verbale 7 febbraio 2008, informandolo nel contempo che il libretto per stranieri C, la licenza di condurre ed il passaporto si trovavano depositati presso il Ministero pubblico, rispettivamente con lettera di pari data il magistrato inquirente ha informato la __________ dell’avvenuta scarcerazione di __________ con l’adozione di misure sostitutive dell’arresto, fra cui il deposito del libretto C, inviando copia di tale scritto alla difesa.

Così stando le cose, nella misura in cui nel reclamo si sostiene che il deposito del permesso di soggiorno non farebbe parte delle misure sostitutive e che pertanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria, carente nella motivazione e sprovvista di base legale, lo stesso, al limite della temerarietà e della malafede processuale, deve essere respinto.

Quanto alla censura secondo cui si tratterebbe di misura sproporzionata e comunque inadatta ad ovviare al pericolo di fuga, basti qui rilevare che pur essendo a conoscenza, da oltre 7 mesi, dell’avvenuto deposito del permesso C in applicazione dell’art. 96 CPP, il reclamante non lo ha mai contestato precedentemente, ed in questo senso la censura appare tardiva, a maggior ragione se si considera che il reclamante neppure sostiene che a far tempo dal febbraio 2008 la situazione sia mutata, né motiva in alcun modo la pretesa sproporzionalità rispettivamente inadeguatezza della decisione impugnata. Va comunque ricordato che il permesso di soggiorno è documento che permette l’espatrio: l’art. 4 del Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri prevede infatti che ad uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato (dall’__________) un passaporto per stranieri.

Infine, il reclamante si limita genericamente a sostenere, senza corroborare in alcun modo tale asserzione, che la mancata presentazione dell’originale del permesso gli avrebbe impedito di concludere un contratto di credito per l’acquisto di un divano. In ogni caso, il Procuratore generale ha comunque precisato nella decisione impugnata, ribadendolo in sede di osservazioni, che __________ ha la possibilità di richiedere in ogni momento copia del permesso per eventuali transazioni contrattuali.

Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 96 CPP, n. 7).

Per i quali motivi,

visti gli art. 95, 96, 107, 110ss, 280, 284 cpv. 1 lett. a CPP,

decide

1.       Il reclamo è respinto.

2.       Non si prelevano né tasse né spese.

3.       Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.       Intimazione :

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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