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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.12.2007 INC.2007.49403

21. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,078 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria.Respinta

Volltext

Incarto n. INC.2007.49403

Lugano 21 dicembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 18 dicembre 2007 da

__________

e qui trasmessa con preavviso negativo 19 consegnato il 20 dicembre 2007 dal

Procuratore pubblico Marco VILLA

preso atto delle osservazioni 20 dicembre 2007 della difesa dell’accusato;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 25 ottobre 2007 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e 19a LStup), ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup) "siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo in correità perlomeno con __________, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e nel __________, almeno nel periodo estate 2005/25.10.2007, ripetutamente venduto rispettivamente offerto un ingente quantitativo di cocaina (comunque stimabile in svariati etti di cui in parte tagliata) a vari clienti già identificati e da identificare tra cui almeno __________ al prezzo medio di fr. 100.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da un certo __________ e da altri spacciatori locali da identificare, rispettivamente a __________ da __________ e da altri spacciatori di colore da identificare al prezzo medio di fr. 70/fr. 100.-- il grammo,

per avere, senza diritto, nel corso del 2006, acquistato ed importato da __________, rispettivamente portato al proprio domicilio di __________ nonché a __________ una pistola semiautomatica __________ …) con caricatore e munizioni, un pugnale, un coltello a serramanico __________ un coltello a serramanico a scatto, un coltello farfalla, un tirapugni e uno spray al pepe Box,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, a __________, a __________ nel __________ ed in altre imprecisate località, perlomeno dall’agosto 2006 al 25.10.2007, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, da lui stimato in almeno 50 grammi” (cfr. inc. GIAR 2007.49401, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (Inc. GIAR 2007.49401, doc. 6).

In seguito, nel corso del verb. PP 14 dicembre 2007 l’accusa è stata estesa anche per titolo di correità subordinatamente complicità in truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della giustizia subordinatamente falsità in documenti in relazione ad un incidente della circolazione di __________ avvenuto a __________ il 1. luglio 2007 a seguito del quale __________ ha prestato una falsa testimonianza in Polizia ed in un formulario della __________.

Gli atti istruttori sin qui esperiti hanno permesso di accertare che i reati di cui agli art. 19 cifra 2 subordinatamente cifra 1 LStup e art. 19 LStup si riferiscono ad acquisiti da __________ e da spacciatori di colore, consumo, vendita ed offerta di un ingente quantitativo di cocaina, messo in atto da __________ sia singolarmente sia in correità con __________ e __________, tuttora latitante, nel periodo agosto 2006 fino all’arresto.

B.

Il 18 dicembre 2007 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa contesta innanzitutto l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva: non vi sarebbero motivi sufficienti per ritenere che l’accusato se messo in libertà continuerebbe a delinquere, al contrario “egli ha capito di aver sbagliato e vuole occuparsi di altro”. Inoltre non vi sarebbero esigenze istruttorie atte a giustificare la protrazione della carcerazione preventiva, ritenuto che le versioni degli accusati non si distanzierebbero di molto o in misura sufficiente per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva senza violare il principio di proporzionalità.

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 20 dicembre 2007, dopo aver ribadito l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza di ulteriori bisogni istruttori, segnatamente verbali di interrogatorio rispettivamente a confronto con gli acquirenti non ancora sentiti, chiarificazione dell’esatta dinamica dell’incidente della circolazione di __________, ulteriori verbali di interrogatorio dell’accusato rispettivamente a confronto con __________ e __________, viste le differenti versioni da loro rese su più punti, nonché esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle circostanze non ancora chiarite, non soltanto nei confronti degli acquirenti, ma anche e soprattutto in quelli di __________, tuttora latitante, e con il quale l’accusato ha avuto rapporti legati all’acquisto/vendita e consumo di cocaina. A mente del Procuratore pubblico sussisterebbe poi pericolo di recidiva, vista la situazione finanziaria precaria dell’accusato (senza lavoro ed in attesa che la sua richiesta d’assistenza venga decisa) che potrebbe indurlo a riprendere l’attività di spaccio, anche solo per provvedere al proprio sostentamento.

Da ultimo, il Procuratore pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.

Con osservazioni 20 dicembre 2007, la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 18 dicembre 2007, ribadendo l’assenza di un concreto pericolo di recidiva e che non vi sarebbe rischio di collusione ed inquinamento delle prove.

Delle relative ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E considerato,

in diritto

1.

L'istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" a questo ufficio la mattina di giovedì 20 dicembre 2007.

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 24 dicembre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure contestati dalla difesa.

Basta fare riferimento alle dichiarazioni dell’accusato stesso, come risultano riassuntivamente dal verb. PP 14 dicembre 2007 per quanto concerne la violazione della LStup:

“confermo:

-- che ho iniziato a consumare cocaina qualche giorno prima del mio compleanno del 2006 ed ho smesso qualche giorno prima di quello del 2007,

-- che in questo periodo (fine luglio-agosto 2006 / agosto 2007), a __________ a __________ e in altre imprecisate località del __________ ho consumato un quantitativo di 150/200 grammi di cocaina. A questo quantitativo bisogna aggiungere 20 grammi provenienti da offerte di terzi che non erano __________,

-- che l’idea di acquistare della cocaina, per consumarla e rivenderla, è stata comune a me, __________ e __________ prima noi tre (periodo metà settembre / novembre 2006), poi a seguito di un litigio con __________ (novembre 2006) solo io e __________ (periodo dicembre 2006 / aprile 2007) e poi a seguito di un mio litigio con __________ (la storia dei 50 grammi avvenuta nell’aprile 2007) e successiva mia riappacificazione con __________, solo io e lui (periodo maggio / 25.10.2007),

-- che in ogni singolo periodo i costi di acquisto / ricavi delle vendite sono stati finanziati tra noi in modo egualitario,

-- che nel periodo metà settembre 2006 / 25.10.2007 i miei fornitori sono stati __________ (per 985 grammi, al prezzo variante tra Fr. 55.- / Fr. 70.- il grammo, a seguito di 18 viaggi a __________ e 4 discese di __________ in __________ rispettivamente locali venditori di colore non meglio identificabili (per 12/13 grammi, al prezzo di Fr. 100.-- la bolas), per un totale complessivo di 997 / 998 grammi di cocaina,

-- che da __________ nel periodo metà settembre / novembre 2006, gruppo formato da me, __________ e __________ sono stati acquistati 180 grammi, nel periodo dicembre 2006 / gennaio 2007, gruppo formato da me e __________ 30 grammi, nel periodo aprile 2007, gruppo formato da me e __________ e poi da me e __________ 25 grammi e nel periodo maggio 2007 / 25.10.2007, gruppo formato da me ed __________, 750 grammi,

-- che per i quantitativi di cocaina acquistati da __________ vi possono essere delle differenze ma dell’ordine massimo di 50 / 100 grammi,

-- che tutti questi acquisti, sia da __________ che dai cittadini di colore, sono stati pagati,

-- che é capitato, in qualche occasione, che __________ ci abbia venduto la cocaina a Fr. 60.- / Fr. 65 il grammo,

-- che ad eccezione per l’ultima consegna di ottobre 2007 la cocaina acquistata precedentemente da __________ era già tagliata,

-- che per quanto mi consta sapere la cocaina da noi acquistata non è stata successivamente da noi tagliata ad eccezione dell’ultima volta e questa operazione l’ha fatta __________ utilizzando 20 o 30 grammi di sostanza da taglio,

-- che dall’aprile 2007 il depositario della cocaina tra me ed __________ è sempre stato lui,

-- che nel periodo febbraio 2007 ho offerto a __________ 5 grammi di cocaina,

-- che, nel periodo settembre 2006 / 25.10.2007, ho offerto a terze persone, numericamente stimabili in 5/6, a __________ e a casa di __________, un quantitativo di 25 grammi di cocaina. Per i nomi richiamo quelli di __________ (5 grammi), __________ e le sue amiche, __________ ed altri che non ricordo,

-- che, nel periodo dicembre 2006 / 25.10.2007, a __________ __________ ho venduto a terzi almeno 273/284 grammi di cocaina a Fr. 85.- / 120.- il grammo. Tra i miei acquirenti ricordo __________ (130), __________ (50), __________ (3/4), __________ (30/40), __________ (1), certe __________ (2) e __________ (2), __________ (5), __________ (30), __________ (10) oltre a dei clienti occasionali in discoteche nel __________ (10),

-- che per tutte queste mie vendite non ho crediti scoperti da incassare”.

Ulteriori indizi di colpevolezza a carico di __________ emergono poi dalle dichiarazioni di acquirenti, e dei correi __________ ed __________ (cfr. verb. PP cit. dal quale emergono pure seri indizi di colpevolezza quo ai reati ipotizzati con riferimento all’incidente della circolazione occorso ad __________).

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Preliminarmente occorre ricordare che l’istante, come detto, è stato arrestato il 25 ottobre 2007, unitamente ad __________ e __________, qualche giorno dopo è stato arrestato anche __________, cioè il fornitore di cocaina di __________, e che l’inchiesta, in questo periodo – come peraltro riconosciuto dalla difesa – proseguita con celerità, è tuttora in pieno svolgimento e concerne più persone con ruoli diversi (fornitori, acquirenti, venditori e consumatori) ed ha richiesto l’esperimento di più atti istruttori (oltre che a numerosi verbali di interrogatorio, confronti, perquisizione e sequestri, esami tecnici, analisi di tabulati telefonici, ecc.).

Al fine di chiarire il ruolo e le responsabilità di ciascuno, appare ora necessario, tenuto anche conto delle versioni rese dagli accusati non proprio convergenti tra loro – segnatamente in merito all’inizio della loro attività illecita, ai singoli quantitativi acquistati, al numero di viaggi effettuati a __________ e alle discese in __________ di __________, al quantitativo di cocaina acquistata, venduta e consumata -, procedere ad ulteriori interrogatori degli stessi, eventualmente a confronto, nonché occorre ancora procedere a verbali di interrogatorio rispettivamente a confronto con gli acquirenti non ancora sentiti (quali __________). Dalle risultanze di tali atti istruttori non è inoltre escluso possano emergere ulteriori bisogni istruttori.

Fino al compimento di tali atti e, quindi, a migliore chiarificazione della fattispecie, esiste concreto pericolo di collusione in relazione a punti non ancora sufficientemente chiarificati, segnatamente con gli acquirenti che ancora devono essere sentiti soprattutto con __________, cugino del qui istante tuttora latitante e nei cui confronti il Procuratore pubblico ha già emesso ordine di arresto, e con il quale __________ ha acquistato/consumato/venduto cocaina sia unitamente ad __________, sia da solo. In particolare esiste il rischio concreto che, se messo in libertà provvisoria, l’accusato possa contattare o venir contattato dai suddetti acquirenti e/o dal cugino con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

In conclusione, gli atti istruttori sopraindicati costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, in quanto, come detto, l’inchiesta si presenta difficoltosa e laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed intensità dell’attività illecita, ovviamente anche la latitanza di __________ contribuisce a complicare l’inchiesta e a dilatarne i tempi. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente (così come avvenuto sino ad ora) agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Giova rilevare che nei confronti di __________, cittadino italiano residente a __________, attualmente latitante (verosimilmente in Italia), il Procuratore pubblico ha comunque già emanato ordine di arresto: se è vero che l’eventuale impossibilità di procedere in tempi ragionevoli alla sua audizione non potrà essere considerato un motivo atto a fondare un persistente pericolo di collusione e quindi a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato, è altrettanto vero che allo stadio attuale dell’inchiesta, in corso da appena due mesi, non è stato ancora possibile, come detto sopra, chiarire gli effettivi ruoli di ciascuno, anche in considerazione delle differenti versioni rese dagli accusati su alcuni punti, come detto sopra, anche la latitanza di __________ contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.

Infine, per quanto concerne l’obiezione relativa all’avvenuta scarcerazione di altri accusati, basti qui rilevare che la loro posizione nel procedimento era di minore gravità rispetto a quella del qui istante e degli altri accusati tuttora in carcere preventivo.

Ciò posto la scarcerazione di __________ appare senz'altro prematura.

5.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

Con riferimento a tale pericolo, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività delittuosa e alla mancanza di prospettive alternative (preavviso, pag. 3), essendo dati bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione, peraltro già ritenuto dato in sede di conferma dell’arresto.

In ogni caso, in considerazione del periodo di estensione dei reati (circa 1 anno), e della precaria situazione finanziaria dell'accusato – senza lavoro, senza risparmi, in attesa della decisione sulla richiesta di assistenza –, tenuto anche conto che egli ha dichiarato di aver continuato a vendere cocaina, anche dopo aver dopo aver smesso di farne uso (qualche mese prima dell’arresto), “perché dovevo coprire le precedenti uscite dovute al mio consumo e ho così potuto pagare un qualche costo corrente quale l’affitto e altri debiti”, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di due mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta anche la gravità delle accuse (in particolare la violazione alla LStup) - che, se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale) -, la presenza di concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione delle numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere con celerità, come peraltro ammesso dalla difesa dell’accusato istante, e non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti.

Nel caso in esame, non si può quindi parlare di violazione del principio di celerità (per i confronti non ancora esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in corso da poco tempo, coinvolge più persone ed è resa più difficoltosa dal fatto che le versioni dei fatti date dagli accusati non sono né convergenti né lineari e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine di determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno, rilevato comunque che più atti istruttori sono già stati esperiti e che l’inchiesta è in pieno corso.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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