Incarto n. INC.2007.16702
Lugano 30 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23 aprile 2007 da
__________ patr. d’ufficio dall’__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 27 aprile 2007
dal Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
preso atto delle osservazioni 28 aprile 2007 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è in stato arrestato il 6 aprile 2007 con contestuale promozione dell'accusa per il reato di violenza carnale ai danni di __________, fatti avvenuti la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2007 presso il domicilio dell’accusato a __________ (doc. 1 e 2 inc. GIAR 167.2007.1).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione (doc. 4 inc. GIAR cit.).
2.
Con l'istanza qui in discussione __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato di non avere avuto accesso agli atti, ritiene che, “per quanto è dato sapere alla difesa”, agli atti, seppure siano già stati esperiti più verbali di polizia delle persone coinvolte, non vi sarebbero indizi concreti atti a corroborare la versione dei fatti fornita dalla presunta vittima, e contestata dall’accusato, il quale ha sempre dato una versione costante e lineare dei fatti. I bisogni dell’inchiesta sarebbero da ritenere conclusi, ritenuto che si è già proceduto ad ordinare le analisi scientifiche sulle prove organiche raccolte, il controllo sulle utenze in uso all’accusato, che, così come la vittima e la teste __________, sarebbe stato sentito più volte dagli inquirenti. Unico atto istruttorio che si potrebbe ancora effettuare è l’audizione di tale “__________”, oggetto di un avviso di ricerca, ma tuttora irreperibile. In tali circostanze il pericolo di collusione non sarebbe attuale. Da ultimo, a titolo abbondanziale, non essendo stati ritenuti quali motivi per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, la difesa contesta esistenza di pericolo di fuga e di pericolo di recidiva.
3.
Di parere diverso il magistrato inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza, ritenendola prematura. Riassunti gli indizi di reato - che “non si sono affievoliti. Anzi.”-, il Procuratore pubblico evidenzia l'esistenza di bisogni dell'istruzione dovendosi ancora procedere all’audizione di __________ (nel frattempo identificato in __________ e nei cui confronti sono stati emanati il 16.04.2007 una ricerca di soggiorno con allegata citazione), a quelle, da parte del magistrato inquirente, della presunta vittima, della testimone (interrogatori già fissati per il 25 e 27 aprile 2007) e dell’accusato stesso, nonché “con molta verosimiglianza” al confronto dell’accusato con __________ e, “se necessario”, con la teste __________, inoltre gli inquirenti non sono ancora in possesso dei risultati delle tracce biologiche e delle risultanze della sorveglianza telefonica, che dovranno essere comunque contestati all’accusato - e pericolo di collusione con la presunta vittima e con i testi __________ e __________. I principi di proporzionalità e celerità sarebbero rispettati.
Infine, in merito alla questione dell’accesso agli atti, evidenzia di aver concesso alla difesa colloqui liberi e di avere comunque informato in modo regolare telefonicamente la difesa circa l’avanzamento dell’inchiesta, rilevato comunque che allo stadio attuale del procedimento “gli inquirenti abbiano l’esigenza di non scoprire subito tutte le carte”.
4.
In data 25 aprile 2007 e 27 aprile 2007 il Procuratore pubblico ha proceduto all’audizione della presunta vittima e della testimone __________.
Con scritto 27 aprile 2007 (anticipato via fax) questo giudice, preso atto dell’istanza della difesa volta ad ottenere l’accesso agli atti, ha chiesto al Procuratore pubblico, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, di indicare quali atti potessero essere ostensi alla difesa e quali no. Da parte sua il magistrato inquirente al termine del verbale di __________ ha concesso alla difesa completo accesso agli atti (revocando però i colloqui liberi), nonché fissato l’interrogatorio di __________ per oggi, 30 aprile 2007, alle ore 12.15.
5.
Con osservazioni 28 aprile 2007, dopo aver esaminato l’intero incarto, la difesa si riconferma nella primitiva istanza, rilevando nel contempo che qualora questo giudice dovesse ritenere dato un concreto pericolo di collusione dell’accusato con la presunta vittima, la di lei amica e __________ (tuttora irreperibile), lo stesso potrebbe comunque essere limitato con l’adozione di misure sostitutive, quali ad esempio il divieto di contattare e di frequentare dette persone.
6.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico in data 24 aprile 2007 è stata recapitata brevi manu a questo ufficio unitamente all'incarto la mattina del 27 aprile 2007, nel rispetto dei termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP.
7.
Sebbene noti al patrocinatore ed al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui di seguito esposti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
8.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
In particolare gli stessi emergono da:
la versione resa dalla vittima è sostanzialmente lineare, al di là di una certa imprecisione su aspetti comunque secondari: la stessa ha infatti più volte ribadito che i fatti si sarebbero svolti nel bagno dell’appartamento dell’accusato, che l’atto sessuale imposto sarebbe stato proceduto da sberle e dall’episodio del telefonino supposto rubato da __________, che al fatto hanno assistito sia __________ che __________, che al momento in cui l’accusato è entrato in bagno lei si trovava seduta sull’asse del WC, che forse non vi è stata eiaculazione, che lo stesso l’ha poi accompagnata alla Stazione e che vi è stato un traffico telefonico tra lei, l’amica e lo stesso __________ (cfr. verb. Pol. 6 e 12.04.2007, verb. PP 25 e 27.04.2007);
le dichiarazioni di __________ – che al momento dei fatti era sostanzialmente l’unica persona sobria (0.049 per mille), sentita dalla polizia prima di __________, quindi senza la possibilità che le due amiche potessero concordare una versione comune da fornire agli inquirenti - la quale ha dichiarato di aver assistito alla scena dell’accusato che seguiva __________ in bagno, che l’ha respinta fuori dal bagno quando lei ha tentato di soccorrere l’amica, che l’accusato ha sfilato i pantaloni a __________ fuori dal bagno dove la stessa era riuscita a fuggire, per poi riportarla all’interno del bagno, che ha sentito la vittima gridare e piangere ed infine, che sin dall’inizio della serata l’accusato ha mostrato un interesse particolare nei confronti di __________; in sostanza quanto dichiarato da __________, seppure divergente in alcuni particolari non rilevanti, corrobora la versione data dalla presunta vittima.
Ulteriori elementi indizianti emergono non soltanto dalle deposizioni testimoniali agli atti, segnatamente da quelle di __________ e di __________ – che hanno incontrato/visto __________ ed __________ alla ricerca e nel tentativo di entrare in contatto con la Polizia e che hanno dichiarato che gli stessi apparivano molto agitati, in particolare la ragazza (cfr. verb. Pol. 6.04.2007 e 24.04.2007) -, e dai numerosi tentativi telefonici effettuati da __________ per chiedere aiuto alla Polizia e relative trascrizioni delle chiamate (cfr. AI 33), ma anche dalle dichiarazioni rese da __________, che non appaiono del tutto lineari, seppure lo stesso neghi di aver commesso il reato addebitatogli. Nei primi verbali, infatti, egli ha dichiarato unicamente di avere passato la serata con le due ragazze e __________, di essersi arrabbiato con __________ perchè pensava gli avesse rubato il telefonino (poi recuperato nel bagno dove la stessa si trovava) e di aver subito le attenzioni della ragazza che lo avrebbe accarezzato sopra i vestiti, precisando di non aver avuto alcun rapporto sessuale con __________ (cfr. verb. pol. 6.04.2007 e GIAR 7.04.2007). Nel successivo verbale di polizia ha invece fornito, pur continuando a negare di avere commesso il reato addebitatogli, una versione dei fatti a tratti quantomeno singolare e non del tutto conforme a quella data inizialmente. In particolare ha asserito che già in sala __________ avrebbe iniziato a toccarlo e si sarebbe seduta “sopra di me”, che sarebbe entrato nel bagno arrabbiato a recuperare il telefono, __________ avrebbe fatto la dolce, “Io mi sono incazzato. Ma non ho fatto violenza fisica. Ho alzato la voce. Le ho detto “ma ti ospito in casa mia, e mi rubi il telefono?” Ero incazzato. (…) Io avevo la porta del bagno chiusa dietro la schiena, e ricordo che l’altra ragazza tentava di entrare nel bagno spingendo la porta, come se stesse succedendo qualcosa. Ma era solo la voce. Io gridavo. Dopo io, così, ho capito che sono bastarde, e sono uscito da bagno, e sono andato a vedere se mi mancavano i soldi, in camera”, a quel momento __________ e __________ non c’erano più ma avrebbe sentito le loro voci nella scala per uscire dall’appartamento, che al suo ritorno in sala avrebbe trovato __________ seduta sul divano senza pantaloni e senza mutande, “a quel punto ero tutto confuso. Sicuramente non l’ho picchiata,. Lei era ruffiana, tutta dolce. Ma non è successo niente. Io avevo sempre i vestiti. L’ho toccata un po’ sui fianchi e sulle gambe. Lei mi ha chiesto fr. 200.--. Ma io ho pensato alla mia fidanzata. E quindi non è successo niente.(..) Lei ha messo i pantaloni e dimenticato di mettere le mutande”, ciò di cui si sarebbe accorta soltanto salendo in macchina, motivo per cui sarebbero ritornati nell’appartamento, avrebbero ritrovato le mutande che comunque la ragazza non avrebbe indossato (cfr. verb. Pol. 11.04.2007)
9.
I bisogni istruttori atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no. 701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere indicato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un’influenza (dell’accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d’interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
Per quanto riguarda gli atti istruttori ordinati dal Procuratore pubblico (analisi tracce biologiche e tabulati telefonici) e le cui risultanze non sono ancora pervenute, trattasi di accertamenti che non possono in ogni caso essere alterati dall'accusato, poco importa che dette risultanze dovranno essergli successivamente contestate.
La presunta vittima __________ e la teste __________ sono già state sentite dal Procuratore pubblico ed hanno sostanzialmente confermato la versione già resa in Polizia (cfr. verb. PP 25 e 27.04.2007).
Il verbale PP di __________ è stato nel frattempo (il 27 aprile u.s.) fissato per oggi, ultimo giorno per l’emanazione della presente decisione (ciò che legittima il dubbio che non sia per il magistrato inquirente atto indispensabile e rilevante ai fini dell’istanza di libertà provvisoria, né sostiene trattarsi di atto istruttorio dal quale potrebbero emergere eventuali ulteriori bisogni istruttori suscettibili di manovre collusive).
Se è vero che l’atteggiamento processuale di __________, che, come detto, verrà sentito in data odierna (per la prima volta, seppure in carcere ormai da oltre tre settimane) dal magistrato inquirente non può essere definito del tutto trasparente e che con l’altra persona presente la sera dei fatti incriminati, successivamente identificata nel cittadino americano __________ (nei cui confronti il Procuratore pubblico ha emesso una ricerca di soggiorno con allegata citazione a comparire) sussiste un chiaro pericolo di collusione, visto che lo stesso era amico/conoscente dell’accusato, è altrettanto vero che non è ancora stato possibile rintracciarlo e che esistono forti dubbi che lo stesso, cittadino americano in Svizzera con un visto turistico, possa esserlo a breve, non potendosi del resto escludere che sia rientrato al proprio Paese, né va trascurato che quest’ultimo la sera dei fatti incriminati prima dell’arrivo della Polizia si è di fatto dileguato e che non sussistono elementi concreti per ritenere che __________ sia in grado di rintracciarlo. Circostanze queste che non permettono, anzi il contrario, di concludere che si possa procedere a breve (e neppure a lungo termine) all’audizione di __________.
Per quanto concerne invece l’asserito pericolo di collusione con __________ ed __________, ribadito che le stesse hanno già confermato i rispettivi verbali di polizia dinnanzi al Procuratore pubblico, giova rilevare che dagli atti emerge che i rispettivi confronti con l’accusato, in particolare quello con la presunta vittima (che “si imporrà” a livello predibattimentale, cfr. verb. PP 27.04.2007 di __________), non sono ancora stati ordinati e che a far tempo dal 1 maggio p.v. le due ragazze inizieranno a lavorare altrove, non in Ticino, in luogo ignoto all’accusato.
Ciò premesso appare difficilmente ipotizzabile sia che __________ potrà essere rintracciato e quindi sentito in tempi brevi, sia che __________ possa prendere contatto con __________ e con __________ al fine di indurle a rendere una diversa versione dei fatti a lui più favorevole - in tale remota ipotesi e qualora le stesse dovessero lasciarsi influenzare si sconfinerebbe dai limiti della correttezza o del penalmente tutelabile, tanto più che entrambe, peraltro assistite da un legale, sono state più volte sentite (dalla Polizia e, da ultimo, dal Procuratore pubblico) ed hanno confermato la propria versione dei fatti (cfr. per analogia CRP 23.04.2007 in re M.G., 60.2007.121, cons. 15) -.
In virtù di quanto precede, ribadito che in data odierna si procederà all’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente di __________, l’audizione di __________ ed il confronto predibattimentale tra la presunta vittima e l’accusato (cui il Procuratore pubblico ha intenzione di procedere a data ancora da definirsi, cfr. verb. PP 27.04.2007 di __________), costituiscono i soli bisogni d’inchiesta, con corollario del relativo pericolo di collusione in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato, tuttavia essi non sono tali da giustificare, in una ponderazione degli interessi in gioco e tenuto conto della circostanze sopra descritte, la protrazione della detenzione preventiva dell’accusato qui istante.
10.
Il preavviso del magistrato inquirente non fa menzione né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di fuga.
In assenza di motivazioni e/o indicazioni in tal senso, questo giudice può esimersi dall'esaminarne l'eventuale esistenza, che neppure emerge in modo evidente dall'incarto.
11.
In conclusione, vista l'assenza di indicazioni circa pericolo di recidiva o di fuga e visto quanto detto in particolare al considerando n. 9 della presente in merito all'invocato pericolo di collusione occorre concludere, anche per motivi di proporzionalità (la gravità del reato da sola non bastando), che la detenzione preventiva cui è astretto __________non è più rispettosa dei dettami di legge che permettono restrizione del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e che pertanto __________ dovrà essere messo in libertà provvisoria alle condizioni – volte a scongiurare il pericolo di collusione – di evitare qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte, segnatamente __________, __________ e __________, di rimanere costantemente a disposizione delle autorità inquirenti per il seguito dell’inchiesta e di rendersi reperibile attraverso il patrocinatore, pena il ripristino della misura e/o, se ne sono date le condizioni, l'estensione del procedimento a reati contro l'amministrazione della giustizia (cfr. per analogia CRP 16 settembre 2005 in re B., 60.2004.297, consid. 12; artt. 96 e 107 CPP).
Soluzione che s’impone anche in ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 190 CP, 95 ss, 102, 107, 108, 284 CPP, 39 LTG,
decide
1. L'istanza è accolta, di conseguenza __________ è posto in libertà provvisoria con effetto immediato, alle seguenti e cumulative condizioni:
a. evitare qualsiasi contatto (attivo e passivo) con le altre persone coinvolte nell'inchiesta, segnatamente con __________, __________ e __________;
b. rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti, per qualsiasi ulteriore necessità, rendendosi reperibile per il tramite del patrocinatore.
La violazione delle condizioni indicate potrà condurre al ripristino della misura cautelare privativa della libertà (art. 109 CPP).
2. Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per l'immediata esecuzione della presente decisione.
3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
5. Intimazione: anticipata via fax:
giudice Ursula Züblin